Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

COLLEGATO LAVORO: COME VARIANO L'ACCESSO ISPETTIVO, IL POTERE DI DIFFIDA E LA VERBALIZZAZIONE UNICA?

Con l’art. 33 il Legislatore riscrive l’art. 13 del D.L.vo n. 124/2004 prevedendo alcune novità.


Preliminarmente al termine del primo accesso ispettivo al datore viene rilasciato un verbale di primo accesso contenente l’indicazione dei lavoratori trovati e l’attività svolta, la specifica delle attività compiute dal personale ispettivo nonché le eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore durante l’accesso ed ogni richiesta utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti.








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Il legislatore affronta, poi, la questione inerente la diffida prevedendo che il personale ispettivo del Ministero del Lavoro possa diffidare entro trenta giorni dalla notifica del verbale unico di accertamento, a regolarizzare le violazioni da cui derivino sanzioni amministrative che siano materialmente sanabili. In caso di ottemperanza il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione pari al minimo edittale, ovvero pari ad un quarto se a misura fissa, entro ulteriori quindici giorni.


Tale istituto è probabile che nell’intenzione del legislatore sia destinato ad applicarsi a tutte le violazioni di tipo “documentale”, oltre a quelle “sostanziali” che in concreto non abbiamo leso il bene giuridico tutelato dalla norma irreversibilmente.


Il collegato lavoro inoltre prevede che a conclusione dell’accertamento si impone al personale ispettivo di redigere un verbale unico indicante gli esiti dettagliati degli accertamenti, e contenente l’indicazione delle fonti di prova degli illeciti riscontrati; la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili; la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma ridotta sopra indicata; la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli ex comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 16 della legge n. 689/1981; l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi cui proporre un eventuale ricorso, con i termini per il ricorso.


Se il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido non forniscono prova dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento, il verbale unico produce gli effetti della contestazione e della notificazione degli addebiti accertati.



Fonte: Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)

COLLEGATO LAVORO: COME CAMBIA L'ASPETTATIVA PER I DIPENDENTI PUBBLICI?

L’art. 18 del collegato lavoro consente ai dipendenti pubblici di “godere” di un’aspettativa di un anno, non retribuita e non valevole ai fini dell’anzianità, per avviare un’attività professionale od imprenditoriale. Tale aspettativa potrà essere concessa a discrezione dell’Amministrazione di appartenenza e solo a seguito sia dell’esame di apposita documentazione sia dopo aver valutato le esigenze organizzative.









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Ovviamente la documentazione da presentare alla PA di appartenenza dovrà riguardare tutti gli elementi riferiti al tipo di attività professionale o imprenditoriale da intraprendere. Nel vaglio della documentazione inoltre dovrebbero rientrare anche gli elementi utili per le iscrizioni agli albi ed eventualmente propedeutici all’esercizio dell’attività stessa.


Particolare attenzione riveste anche la valutazione che la PA deve effettuare in merito alle esigenze organizzative, in particolare qualora il dipendente svolga attività particolarmente delicate che potrebbero non consentire l’accettazione della domanda ovvero potrebbero determinarne la procrastinazione. Al fine di inserire un criterio di operatività per le valutazioni della PA, il legislatore ha richiamato l’art. 23 – bis del D.L.vo n. 165/2001, che prevede l’impossibilità del rilascio del nullaosta in ipotesi particolari (ad es. qualora il lavoratore, nel biennio precedente, sia stato addetto a funzioni di vigilanza e controllo, oppure abbia stipulato contratti, formulato pareri, avvisi, o concesso autorizzazioni in favore di imprese o soggetti presso i quali intende svolgere la propria attività).


Trascorso l’anno di aspettativa, il dipendente che rientrerà in azienda non potrà per un biennio esercitare funzioni di vigilanza, controllo, stipula contrattuale, formulazione di pareri o concessione di autorizzazioni che lo portino a decidere sull’impresa (o eventuali collegate o controllate) per le quali ha svolto la propria attività.


Durante il periodo di aspettativa inoltre non valgono le disposizioni sull’incompatibilità previste dall’art. 53 del D.L.vo n. 165/2001, in quanto il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta ed è sempre possibile il ricongiungimento, a domanda, dei periodi contributivi.


Tuttavia è escluso dal sistema di autorizzazione così come sopra indicato il personale che appartiene ai corpi militari, di polizia e dei vigili del fuoco.


COLLEGATO LAVORO: COME VARIA IL RAPPORTO A TEMPO PARIZALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?

Il Legislatore del Collegato Lavoro ammette la possibilità di “riconsiderare” (entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge) i provvedimenti di concessione autorizzati prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008. In tal modo quindi il datore di lavoro pubblico potrà rivedere taluni rapporti lavorativi sulla base di criteri di efficienza ed efficacia, ed alla luce dei compiti svolti.










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Ovviamente, le valutazioni della Pubblica Amministrazione dovrebbero essere effettuate tenendo in considerazione una serie di elementi quali il tipo di incarico o di mansione svolta dal lavoratore, il servizio all’utenza che, in ogni caso, deve essere garantito (soprattutto, in quei servizi essenziali, anche alla persona) ed la eventuale carenza degli organici.

Fonte: Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)

COLLEGATO LAVORO: MOBILITA' DEL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI?

L’art 13 del collegato lavoro riguarda la disciplina della mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni già previsto nell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, cui peraltro il collegato lavoro espressamente richiama in ordine alle regole da applicare al personale adibito in caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali ovvero di trasferimento o di conferimento di attivita’ svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attivita’ e di servizi.









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Le pubbliche amministrazioni, inoltre, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalita’ previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto gia’ previsto da norme speciali sulla materia, nonche’ il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.


Fonte:
Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)

COME COORDINARE SEPARAZIONI GIUDIZIALI E TRASFERIMENTI DI IMMOBILI?

Con l’introduzione del D.L.31.5.2010 n. 78 convertito in legge 30.7.2010 n.122 molte sono le perplessità sorte in ordine alla possibilità di continuare ad omologare le separazioni dei coniugi con trasferimento di immobili.


In particolare, l’art. 19, co. 14 della summenzionata legge recita testualmente: “All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.


Alla luce del disposto normativo appena citato: quale soluzione adotteranno i Magistrati?









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Non potendo, comunque, esimersi dall’omologare separazioni contenenti la cessione di immobili, la soluzione adottata da taluni Tribunali è volta ad approvare le omologazioni solo se corredate, al momento del deposito del ricorso, di una dichiarazione notarile per quello che attiene la coerenza soggettiva e di una certificazione di un tecnico, ad esempio un geometra, per quello che attiene la coerenza oggettiva del bene, intesa questa come coincidenza tra le schede planimetriche catastali e lo stato di fatto del bene, richiesta quest’ultima ulteriore a quella prevista dalla norma, che richiede solo una dichiarazione resa dagli interessati.



COLLEGATO LAVORO: COME E' VARIATA LA DISCIPLINA SULL'ORARIO DI LAVORO?


La disciplina sanzionatoria in materia di orario di lavoro è soggetta ad un parziale cambiamento. Con il collegato lavoro, in caso di violazione della durata media dell’orario settimanale di lavoro e di violazione della normativa sui riposi settimanali trova applicazione la sanzione amministrativa compresa tra 100 e 750 euro. Se tale violazione riguarda più di 5 lavoratori presso il medesimo datore, e si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento, la sanzione amministrativa sarà variabile da 400 a 1500 euro. Se la violazione riguarda invece più di 10 lavoratori e si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento, la sanzione è compresa tra 1000 e 5000 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.








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Diversamente, in caso di violazione della normativa sulle ferie la sanzione amministrativa è ricompresa tra 100 e 600 euro se riguarda un solo lavoratore, tra 400 e 1500 euro se riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata per almeno due anni, tra 800 e 4500 euro se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata per almeno quattro anni: in tale ultima ipotesi non trova applicazione la misura ridotta.


In caso invece di violazione della normativa sul riposo giornaliero la sanzione è compresa tra 50 e 150 euro. Se riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di 24 ore, la sanzione va da 300 a 1000 euro. Se invece riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata almeno in cinque periodi, la sanzione è compresa tra 800 e 4500 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.


Fonte:
Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)

COLLEGATO LAVORO: SONO STATE ADOTTATE MISURE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO?

Con l’introduzione del collegato lavoro cambia anche la c.d. “maxi-sanzione” per il lavoro nero di cui all’art. 3, 3° comma, del D.L. n. 12/2002, convertito in Legge n. 73/2002 e successive modificazioni.


Ora, la condotta è ora definita in maniera più tassativa: non si parlerà più di lavoratori “non risultanti dalle scritture obbligatorie” ma di lavoratori per i quali non è stata effettuata la comunicazione preventiva al centro per l’impiego.












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 Per tale motivo alle già previste sanzioni per le infrazioni legate al fenomeno del “lavoro nero”, si è aggiunta una maxi sanzione da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo, che verrà applicata in tutte le ipotesi di impiego di lavoratori subordinati non comunicati all’atto della instaurazione del rapporto di lavoro, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico. L’importo della sanzione potrà essere ridotto in ipotesi di periodo di prova in nero: in tal caso il datore rischierà una multa da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, ovviamente purché il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo immediatamente successivo a quello di prova (in nero).


Da tale previsione sono pertanto esclusi sia i datori di lavoro domestici sia i datori di lavoro pubblici, che pertanto, in caso di irregolarità, rischieranno soltanto le sanzioni “minori” previste per l’omissione dei singoli adempi menti obbligatori non effettuati.


Altra novità concerne l’importo delle sanzioni per le violazioni previdenziali che sono aumentate del 50%, ma al contempo viene abolito l’importo minimo di 3.000 euro: il nuovo regime è pertanto più favorevole per il trasgressore, perlomeno nel caso di violazioni di breve periodo.


Inoltre la maxi-sanzione non sarà applicabile “qualora dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione” : “ravvedimento operoso”.


È inoltre ammessa la possibilità di consentire al trasgressore di pagare la sanzione pari al minimo edittale qualora regolarizzi la violazione a seguito della diffida impartita dal personale ispettivo.


La competenza ad irrogare la maxi sanzione è affidata a tutti gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza che, in caso di mancato pagamento della sanzione ridotta, ne fanno rapporto alla Direzione provinciale del Lavoro, alla quale rimane comunque attribuita in via esclusiva la competenza ad adottare la conseguente ordinanza-ingiunzione.no rapporto alla Direzione provinciale del Lavoro, alla quale rimane comunque attribuita in via esclusiva la competenza ad adottare la conseguente ordinanza-ingiunzione.

Fonte:
Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)

COLLEGATO LAVORO: CHI PROVVEDERA' ALLA RIORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI VIGILATI DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI?


L’art. 2 della l. 183/2010 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli Enti, degli Istituti e delle Società vigilati dal Ministero del Lavoro.

La delega, che il Governo dovrà esercitare entro dodici mesi, dovrà attenersi a precisi principi e criteri direttivi quali lo snellimento e la semplificazione della struttura amministrativa









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nell’ottica dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa, la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento; la ridefinizione del rapporto di vigilanza tra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute ed Enti ed Istituti vigilati, con possibilità per le suddette Amministrazioni Centrali di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli stessi; l’organizzazione di un casellario centrale degli infortuni; l’obbligo a carico dei soggetti vigilati di cambiare i propri statuti e di adeguarli ai principi contenuti nell’emanando decreto legislativo: il tutto entro i sei mesi successivi; il riordino degli organismi collegiali centrali del Ministero della Salute volto adeliminare le duplicazioni, a razionalizzare le strutture che svolgono mansioni omogenee, a limitare il numero delle strutture ed a diminuire il numero dei componenti degli stessi.


Fonte: Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)

COSA FARE PER REALIZZARE UNA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI?

L’art. 150 c.p.c. disciplina la notificazione per pubblici proclami. Tale modalità di notificazione è residuale e deve essere utilizzata qualora la notifica nei modi ordinari risulti difficile o per il rilevante numero di destinatari o per le difficoltà di identificarli tutti.


Solitamente viene utilizzata nelle pratiche di usucapione quando risulti difficoltoso individuare tutti i possibili legittimati passivi a causa del decesso dei proprietari.










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La procedura è spiegata in modo puntuale all’art. 150 c.p.c.


Ad esempio, nella menzionata ipotesi di usucapione, sarà necessario:


p.to 1) preliminarmente redigere l’atto di citazione per usucapione indicando ed evidenziando sia tutte le ricerche precedentemente effettuate per individuare i destinatari dell’atto, sia lamentando le difficoltà riscontrate nell’identificazione degli stessi. Nell’atto dovrà inoltre essere indicata anche una ipotetica data per la fissazione dell’udienza, che non può essere inferiore a sei mesi, e sarà opportuno allegare tutti i documenti dei quali si dispone (es. certificati anagrafici).


p.to 2) chiedere l’autorizzazione per la notifica ex art. 150 c.p.c. con apposita istanza diretta al Presidente del Tribunale, che dovrà essere posta in calce all’atto di citazione.


p.to 3) il Presidente del Tribunale, autorizzata la pubblicazione, manderà l’atto al P.M. (nella sua funzione di rappresentate dello Stato) per ottenere da questi il parere favorevole.


p.to 4) una volta espletate dette formalità, si dovrà procede alla notifica per pubblici proclami. La parte dovrà pertanto richiedere, nella cancelleria presso la quale ha depositato il fascicolo per ottenere l’autorizzazione, quattro copie conformi dell’atto di citazione e del decreto di autorizzazione del Presidente del Tribunale;


p.to 5) l’Ufficiale Giudiziario dovrà provvedere alla notifica e precisamente dovrà utilizzare una copia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, un’altra per la pubblicazione nella casa comunale, un’altra per l’affissione al tribunale (l’ultima copia infatti viene utilizzata come originale nella quale l’Ufficiale giudiziario dovrà dare atto dell’attività svolta);


p.to 6) la parte dovrà ritirare l’originale presso l’Ufficiale Giudiziario e predisporre la nota di iscrizione a ruolo per il successivo deposito presso la cancelleria del Tribunale per dare inizio al procedimento per il riconoscimento dell’usucapione.


Fonte: art. 150 c.p.c.

COLLEGATO LAVORO: COSA SONO I CONTRATTI CERTIFICATI?


Il collegato lavoro ha modificato anche la disciplina relativa ai alla certificazione dei rapporti di lavoro prevista, in via generale, dagli articoli 75 e seguenti del D.L.vo n. 276/2003.









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Talvolta infatti può accadere di trovarsi nella necessità di ricondurre la concreta esecuzione di una data prestazione lavorativa ad una delle varie tipologie contrattuali che il nostro ordinamento riconosce e prevede (i cosiddetti contratti tipici) o che comunque la prassi ammette (contratti atipici). Tale riconduzione può risultare ardua, in quanto ad ogni singola tipologia contrattuale sono connessi effetti: civili, amministrativi, previdenziali, fiscali: effetti questi che spesso, se non addirittura sempre, variano di volta in volta.


Con la certificazione dei contratti di lavoro è stato introdotto nel 2003 nel nostro ordinamento un metodo per fornire maggiori certezze rendendo possibile ai contraenti (ma anche ai terzi) il corretto e puntuale inquadramento dell’alveo civile, amministrativo, previdenziale e fiscale nel quale essi dovranno muoversi una volta iniziato il rapporto lavorativo.


E ciò con scopo evidentemente deflattivo.


Per tale motivo, nella qualificazione del contratto e nell’interpretazione delle clausole, il giudice non potrà discostarsi dalla valutazione delle parti espressa in sede di certificazione, fatto salvo il caso della erronea qualificazione del contratto, del vizio del consenso o della difformità tra quanto prima certificato e quello effettivamente attuato dopo.


I contratti certificati pertanto non sono altro che dei contratti certificati da apposite Commissioni di certificazione e precisamente da:
a) gli Enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento;
b) le Direzioni provinciali del Lavoro;
c) le Province;
d) le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie;
e) la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro;
f) i Consigli provinciali dei consulenti del lavoro.


Legge 4 Novembre 2010 n. 183

(c.d. Collegato Lavoro)
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche’ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. (10G0209)

COLLEGATO LAVORO: VARIANO I PERMESSI PER L'ASSISTENZA DI FAMILIARI INVALIDI?

All’art. 24 del Collegato Lavoro spettano le variazioni in tema di permessi ed assistenza in caso di familiari invalidi di cui alla legge 104 del 1992.

Suprema Corte Di Cassazione – Sentenza 11 settembre 2010, n. 19416

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 11 settembre 2010, n. 19416
Motivi della decisione

E' POSSIBILE PARLARE DI SENTIMENTI DEGLI ANIMALI?

Il riconoscimento degli animali in quanto esseri viventi è molto recente se si pensa che appena venti anni fa, ovvero all’inizio degli anni novanta, nessun ordinamento giuridico occidentale contemplava l’attribuzione di veri e propri diritti agli animali.

I delitti contro il sentimento per gli animali

LIBRO SECONDO
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO IX-BIS
Dei delitti contro il sentimento per gli animali


Art. 544-bis.
Uccisione di animali.
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

MULTE STRADALI: E' POSSIBILE FARE QUERELA DI FALSO?

Già nel 2009, con sentenza n. 17355, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione stabilivano che la contestazione di una ingiunzione di pagamento relativo a sanzione amministrativa era ammessa solo se limitata unicamente alla prova delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata.


La Corte pertanto riservava al giudizio di querela di falso “nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti”.


Con la più recente sentenza della Sez. Seconda Civ. – del 11.09.2010, n. 19416, i Giudici del Palazzo di Giustizia hanno ribadito tale indirizzo, rendendo incontestabili le risultanze del verbale aventi ad oggetto repentini, rilievi a distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, sancendo la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. del verbale stesso, in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui si deducano sviste o altri involontari errori od omissioni percettivi da parte del verbalizzante, è necessario proporre querela di falso.


COLLEGATO LAVORO: E' VARIATO L'ARBITRATO?

Altra novità importantissima introdotta dal collegato lavoro è rappresentata dalla possibilità per le parti (lavoratore e datore di lavoro) di pattuire sia al momento della stiupulazione del contratto, sia successivamente, una clausola compromissoria con cui si impegnano a far decidere ad arbitri, invece che al giudice del lavoro, le eventuali future controversie che dovessero insorgere tra loro.

COLLEGATO LAVORO: E' DAVVERO FACOLTATIVA LA CONCILIAZIONE?

Una delle principali novità introdotte dal ddl 1167 (c.d. Collegato Lavoro) è rappresentata dal tentativo di deflazionare il contenzioso in materia di lavoro.
Il legislatore è pertanto intervenuto sugli strumenti che caratterizzavano il processo del lavoro, rendendo facoltativa la conciliazione stragiudiziale.

COS'E' IL “COLLEGATO LAVORO”?

Il 19 ottobre 2010 è stato approvato in via definitiva il disegno di legge “collegato lavoro” alla manovra finanziaria 2009 (DDL 1167-b) in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che diverrà operante dopo i quindici giorni di “vacatio” successivi alla stessa.

E' POSSIBILE COMPUTARE NELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO IL PERIODO DI FORMAZIONE?

Gli scatti di anzianità rappresentano dei veri e propri elementi della retribuzione che maturano periodicamente in funzione dell’anzianità di servizio prestata presso la medesima azienda a decorrere dall’inizio dell’esecuzione del contratto di lavoro, sino alla cessazione del rapporto.

QUANDO IL COMMITTENTE E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE?

L’art. 1676 c.c. disciplina il diritto degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente.

QUANDO IL COMMITTENTE E' RESPONSABILE IN VIA SOLIDALE CON IL NOSTRO DATORE DI LAVORO?

Il D.Lgs. 276/2003 e le successive modifiche disciplinano la responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore.


Dal 2003 ad oggi la materia è stata oggetto di numerosissime riforme in quanto nell’ intenzione del legislatore c’è la ricerca di trovare un punto di equilibrio tra i processi aziendali di decentramento produttivo e le esigenze di tutela dei lavoratori sotto tutti i punti di vista, non solo tutela retributiva.


PERCHE' E' INDISPENSABILE IL GIUBBINO CATARINFRANGENTE IN BICICLETTA?

Il 12 ottobre 2010 è entrato in vigore l’ obbligo per tutti i ciclisti di indossare un giubbino catarifranagente di sera (nuovo Codice della strada legge 210/10).


Tale obbligo rende indispensabile l’utilizzo di tale indumento quando è buio, ovvero da mezz’ ora dopo il tramonto a mezz’ ora prima dell’ alba, sulle strade extraurbane nonché in tutte le gallerie, anche quando si è in città ed in pieno giorno. In alternativa il ciclista può optare per le bretelle riflettenti, sebbene meno visibili.


Evidente è l’ utilità di tale norma, che intende tutelare i ciclisti da almeno una parte dei numerosissimi rischi che si corrono in strada quotidianamente. Tra l’altro, secondo uno studio della 3M (multinanzionale specializzata in materiali rifrangenti), la migliore delle lampade per bici ha una luminosità di 50 lux che consente l’avvistamento della bici ad 80 metri scarsi, mentre la fascia grigia di un giubbino arriva a 330 lux, ovvero consente al ciclista di poter essere avvistato a 200-250 metri di distanza.


Ma il legislatore ha previsto anche una sanzione per chi viola tale obbligo: 23 euro, che salgono a 38 euro sulle bici che consentono il trasporto di più persone (ad esempio per i risciò a pedali che si noleggiano nei centri storici di molte città e in varie località turistiche).


Fonte:

COME REAGIRE QUANDO IL DATORE DI LAVORO NON CI PAGA?

Sempre più lavoratori lamentano la mancata corresponsione delle buste paga, unitamente (in caso di cessazione del rapporto di lavoro) al TFR, ai ratei di ferie, ROL non goduti, ratei di tredicesima e quattordicesima maturati, buoni pasto, indennità di vestiario.


Che fare in questi casi?


Preliminarmente il lavoratore deve verificare se l’azienda lavora in proprio ovvero in appalto.


Nel primo caso, infatti, l’unico interlocutore del lavoratore non retribuito sarà l’azienda datrice, e ciò indipendentemente dal rimedio che si decida di abbracciare.


Diversamente, se l’azienda opera in un appalto, gli interlocutori aumentano in maniera esponenziale: committente – appaltatore - subappaltare: tutti risponderanno direttamente e/o in via solidale dei crediti vantati dal lavoratore e sorti in virtù dell’attività lavorativa prestata nell’azienda stessa.


Per approfondimenti, si vedano anche
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