Con l’introduzione del collegato lavoro cambia anche la c.d. “maxi-sanzione” per il lavoro nero di cui all’art. 3, 3° comma, del D.L. n. 12/2002, convertito in Legge n. 73/2002 e successive modificazioni.
Ora, la condotta è ora definita in maniera più tassativa: non si parlerà più di lavoratori “non risultanti dalle scritture obbligatorie” ma di lavoratori per i quali non è stata effettuata la comunicazione preventiva al centro per l’impiego.
Per tale motivo alle già previste sanzioni per le infrazioni legate al fenomeno del “lavoro nero”, si è aggiunta una maxi sanzione da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo, che verrà applicata in tutte le ipotesi di impiego di lavoratori subordinati non comunicati all’atto della instaurazione del rapporto di lavoro, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico. L’importo della sanzione potrà essere ridotto in ipotesi di periodo di prova in nero: in tal caso il datore rischierà una multa da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, ovviamente purché il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo immediatamente successivo a quello di prova (in nero).
Da tale previsione sono pertanto esclusi sia i datori di lavoro domestici sia i datori di lavoro pubblici, che pertanto, in caso di irregolarità, rischieranno soltanto le sanzioni “minori” previste per l’omissione dei singoli adempi menti obbligatori non effettuati.
Altra novità concerne l’importo delle sanzioni per le violazioni previdenziali che sono aumentate del 50%, ma al contempo viene abolito l’importo minimo di 3.000 euro: il nuovo regime è pertanto più favorevole per il trasgressore, perlomeno nel caso di violazioni di breve periodo.
Inoltre la maxi-sanzione non sarà applicabile “qualora dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione” : “ravvedimento operoso”.
È inoltre ammessa la possibilità di consentire al trasgressore di pagare la sanzione pari al minimo edittale qualora regolarizzi la violazione a seguito della diffida impartita dal personale ispettivo.
La competenza ad irrogare la maxi sanzione è affidata a tutti gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza che, in caso di mancato pagamento della sanzione ridotta, ne fanno rapporto alla Direzione provinciale del Lavoro, alla quale rimane comunque attribuita in via esclusiva la competenza ad adottare la conseguente ordinanza-ingiunzione.no rapporto alla Direzione provinciale del Lavoro, alla quale rimane comunque attribuita in via esclusiva la competenza ad adottare la conseguente ordinanza-ingiunzione.
Ora, la condotta è ora definita in maniera più tassativa: non si parlerà più di lavoratori “non risultanti dalle scritture obbligatorie” ma di lavoratori per i quali non è stata effettuata la comunicazione preventiva al centro per l’impiego.
Da tale previsione sono pertanto esclusi sia i datori di lavoro domestici sia i datori di lavoro pubblici, che pertanto, in caso di irregolarità, rischieranno soltanto le sanzioni “minori” previste per l’omissione dei singoli adempi menti obbligatori non effettuati.
Altra novità concerne l’importo delle sanzioni per le violazioni previdenziali che sono aumentate del 50%, ma al contempo viene abolito l’importo minimo di 3.000 euro: il nuovo regime è pertanto più favorevole per il trasgressore, perlomeno nel caso di violazioni di breve periodo.
Inoltre la maxi-sanzione non sarà applicabile “qualora dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione” : “ravvedimento operoso”.
È inoltre ammessa la possibilità di consentire al trasgressore di pagare la sanzione pari al minimo edittale qualora regolarizzi la violazione a seguito della diffida impartita dal personale ispettivo.
La competenza ad irrogare la maxi sanzione è affidata a tutti gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza che, in caso di mancato pagamento della sanzione ridotta, ne fanno rapporto alla Direzione provinciale del Lavoro, alla quale rimane comunque attribuita in via esclusiva la competenza ad adottare la conseguente ordinanza-ingiunzione.no rapporto alla Direzione provinciale del Lavoro, alla quale rimane comunque attribuita in via esclusiva la competenza ad adottare la conseguente ordinanza-ingiunzione.
Fonte: Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)
Nessun commento:
Posta un commento