Con l’art. 33 il Legislatore riscrive l’art. 13 del D.L.vo n. 124/2004 prevedendo alcune novità.
Preliminarmente al termine del primo accesso ispettivo al datore viene rilasciato un verbale di primo accesso contenente l’indicazione dei lavoratori trovati e l’attività svolta, la specifica delle attività compiute dal personale ispettivo nonché le eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore durante l’accesso ed ogni richiesta utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti.
Il legislatore affronta, poi, la questione inerente la diffida prevedendo che il personale ispettivo del Ministero del Lavoro possa diffidare entro trenta giorni dalla notifica del verbale unico di accertamento, a regolarizzare le violazioni da cui derivino sanzioni amministrative che siano materialmente sanabili. In caso di ottemperanza il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione pari al minimo edittale, ovvero pari ad un quarto se a misura fissa, entro ulteriori quindici giorni.
Tale istituto è probabile che nell’intenzione del legislatore sia destinato ad applicarsi a tutte le violazioni di tipo “documentale”, oltre a quelle “sostanziali” che in concreto non abbiamo leso il bene giuridico tutelato dalla norma irreversibilmente.
Il collegato lavoro inoltre prevede che a conclusione dell’accertamento si impone al personale ispettivo di redigere un verbale unico indicante gli esiti dettagliati degli accertamenti, e contenente l’indicazione delle fonti di prova degli illeciti riscontrati; la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili; la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma ridotta sopra indicata; la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli ex comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 16 della legge n. 689/1981; l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi cui proporre un eventuale ricorso, con i termini per il ricorso.
Se il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido non forniscono prova dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento, il verbale unico produce gli effetti della contestazione e della notificazione degli addebiti accertati.
Fonte: Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)
Preliminarmente al termine del primo accesso ispettivo al datore viene rilasciato un verbale di primo accesso contenente l’indicazione dei lavoratori trovati e l’attività svolta, la specifica delle attività compiute dal personale ispettivo nonché le eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore durante l’accesso ed ogni richiesta utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti.
Il legislatore affronta, poi, la questione inerente la diffida prevedendo che il personale ispettivo del Ministero del Lavoro possa diffidare entro trenta giorni dalla notifica del verbale unico di accertamento, a regolarizzare le violazioni da cui derivino sanzioni amministrative che siano materialmente sanabili. In caso di ottemperanza il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione pari al minimo edittale, ovvero pari ad un quarto se a misura fissa, entro ulteriori quindici giorni.
Tale istituto è probabile che nell’intenzione del legislatore sia destinato ad applicarsi a tutte le violazioni di tipo “documentale”, oltre a quelle “sostanziali” che in concreto non abbiamo leso il bene giuridico tutelato dalla norma irreversibilmente.
Il collegato lavoro inoltre prevede che a conclusione dell’accertamento si impone al personale ispettivo di redigere un verbale unico indicante gli esiti dettagliati degli accertamenti, e contenente l’indicazione delle fonti di prova degli illeciti riscontrati; la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili; la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma ridotta sopra indicata; la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli ex comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 16 della legge n. 689/1981; l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi cui proporre un eventuale ricorso, con i termini per il ricorso.
Se il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido non forniscono prova dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento, il verbale unico produce gli effetti della contestazione e della notificazione degli addebiti accertati.
Fonte: Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)