Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

COLLEGATO LAVORO: COME VARIANO L'ACCESSO ISPETTIVO, IL POTERE DI DIFFIDA E LA VERBALIZZAZIONE UNICA?

Con l’art. 33 il Legislatore riscrive l’art. 13 del D.L.vo n. 124/2004 prevedendo alcune novità.


Preliminarmente al termine del primo accesso ispettivo al datore viene rilasciato un verbale di primo accesso contenente l’indicazione dei lavoratori trovati e l’attività svolta, la specifica delle attività compiute dal personale ispettivo nonché le eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore durante l’accesso ed ogni richiesta utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti.








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Il legislatore affronta, poi, la questione inerente la diffida prevedendo che il personale ispettivo del Ministero del Lavoro possa diffidare entro trenta giorni dalla notifica del verbale unico di accertamento, a regolarizzare le violazioni da cui derivino sanzioni amministrative che siano materialmente sanabili. In caso di ottemperanza il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione pari al minimo edittale, ovvero pari ad un quarto se a misura fissa, entro ulteriori quindici giorni.


Tale istituto è probabile che nell’intenzione del legislatore sia destinato ad applicarsi a tutte le violazioni di tipo “documentale”, oltre a quelle “sostanziali” che in concreto non abbiamo leso il bene giuridico tutelato dalla norma irreversibilmente.


Il collegato lavoro inoltre prevede che a conclusione dell’accertamento si impone al personale ispettivo di redigere un verbale unico indicante gli esiti dettagliati degli accertamenti, e contenente l’indicazione delle fonti di prova degli illeciti riscontrati; la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili; la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma ridotta sopra indicata; la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli ex comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 16 della legge n. 689/1981; l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi cui proporre un eventuale ricorso, con i termini per il ricorso.


Se il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido non forniscono prova dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento, il verbale unico produce gli effetti della contestazione e della notificazione degli addebiti accertati.



Fonte: Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)

COLLEGATO LAVORO: COME CAMBIA L'ASPETTATIVA PER I DIPENDENTI PUBBLICI?

L’art. 18 del collegato lavoro consente ai dipendenti pubblici di “godere” di un’aspettativa di un anno, non retribuita e non valevole ai fini dell’anzianità, per avviare un’attività professionale od imprenditoriale. Tale aspettativa potrà essere concessa a discrezione dell’Amministrazione di appartenenza e solo a seguito sia dell’esame di apposita documentazione sia dopo aver valutato le esigenze organizzative.









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Ovviamente la documentazione da presentare alla PA di appartenenza dovrà riguardare tutti gli elementi riferiti al tipo di attività professionale o imprenditoriale da intraprendere. Nel vaglio della documentazione inoltre dovrebbero rientrare anche gli elementi utili per le iscrizioni agli albi ed eventualmente propedeutici all’esercizio dell’attività stessa.


Particolare attenzione riveste anche la valutazione che la PA deve effettuare in merito alle esigenze organizzative, in particolare qualora il dipendente svolga attività particolarmente delicate che potrebbero non consentire l’accettazione della domanda ovvero potrebbero determinarne la procrastinazione. Al fine di inserire un criterio di operatività per le valutazioni della PA, il legislatore ha richiamato l’art. 23 – bis del D.L.vo n. 165/2001, che prevede l’impossibilità del rilascio del nullaosta in ipotesi particolari (ad es. qualora il lavoratore, nel biennio precedente, sia stato addetto a funzioni di vigilanza e controllo, oppure abbia stipulato contratti, formulato pareri, avvisi, o concesso autorizzazioni in favore di imprese o soggetti presso i quali intende svolgere la propria attività).


Trascorso l’anno di aspettativa, il dipendente che rientrerà in azienda non potrà per un biennio esercitare funzioni di vigilanza, controllo, stipula contrattuale, formulazione di pareri o concessione di autorizzazioni che lo portino a decidere sull’impresa (o eventuali collegate o controllate) per le quali ha svolto la propria attività.


Durante il periodo di aspettativa inoltre non valgono le disposizioni sull’incompatibilità previste dall’art. 53 del D.L.vo n. 165/2001, in quanto il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta ed è sempre possibile il ricongiungimento, a domanda, dei periodi contributivi.


Tuttavia è escluso dal sistema di autorizzazione così come sopra indicato il personale che appartiene ai corpi militari, di polizia e dei vigili del fuoco.


COLLEGATO LAVORO: COME VARIA IL RAPPORTO A TEMPO PARIZALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?

Il Legislatore del Collegato Lavoro ammette la possibilità di “riconsiderare” (entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge) i provvedimenti di concessione autorizzati prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008. In tal modo quindi il datore di lavoro pubblico potrà rivedere taluni rapporti lavorativi sulla base di criteri di efficienza ed efficacia, ed alla luce dei compiti svolti.










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Ovviamente, le valutazioni della Pubblica Amministrazione dovrebbero essere effettuate tenendo in considerazione una serie di elementi quali il tipo di incarico o di mansione svolta dal lavoratore, il servizio all’utenza che, in ogni caso, deve essere garantito (soprattutto, in quei servizi essenziali, anche alla persona) ed la eventuale carenza degli organici.

Fonte: Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)

COLLEGATO LAVORO: MOBILITA' DEL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI?

L’art 13 del collegato lavoro riguarda la disciplina della mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni già previsto nell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, cui peraltro il collegato lavoro espressamente richiama in ordine alle regole da applicare al personale adibito in caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali ovvero di trasferimento o di conferimento di attivita’ svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attivita’ e di servizi.









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Le pubbliche amministrazioni, inoltre, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalita’ previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto gia’ previsto da norme speciali sulla materia, nonche’ il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.


Fonte:
Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)

COME COORDINARE SEPARAZIONI GIUDIZIALI E TRASFERIMENTI DI IMMOBILI?

Con l’introduzione del D.L.31.5.2010 n. 78 convertito in legge 30.7.2010 n.122 molte sono le perplessità sorte in ordine alla possibilità di continuare ad omologare le separazioni dei coniugi con trasferimento di immobili.


In particolare, l’art. 19, co. 14 della summenzionata legge recita testualmente: “All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.


Alla luce del disposto normativo appena citato: quale soluzione adotteranno i Magistrati?









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Non potendo, comunque, esimersi dall’omologare separazioni contenenti la cessione di immobili, la soluzione adottata da taluni Tribunali è volta ad approvare le omologazioni solo se corredate, al momento del deposito del ricorso, di una dichiarazione notarile per quello che attiene la coerenza soggettiva e di una certificazione di un tecnico, ad esempio un geometra, per quello che attiene la coerenza oggettiva del bene, intesa questa come coincidenza tra le schede planimetriche catastali e lo stato di fatto del bene, richiesta quest’ultima ulteriore a quella prevista dalla norma, che richiede solo una dichiarazione resa dagli interessati.



COLLEGATO LAVORO: COME E' VARIATA LA DISCIPLINA SULL'ORARIO DI LAVORO?


La disciplina sanzionatoria in materia di orario di lavoro è soggetta ad un parziale cambiamento. Con il collegato lavoro, in caso di violazione della durata media dell’orario settimanale di lavoro e di violazione della normativa sui riposi settimanali trova applicazione la sanzione amministrativa compresa tra 100 e 750 euro. Se tale violazione riguarda più di 5 lavoratori presso il medesimo datore, e si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento, la sanzione amministrativa sarà variabile da 400 a 1500 euro. Se la violazione riguarda invece più di 10 lavoratori e si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento, la sanzione è compresa tra 1000 e 5000 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.








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Diversamente, in caso di violazione della normativa sulle ferie la sanzione amministrativa è ricompresa tra 100 e 600 euro se riguarda un solo lavoratore, tra 400 e 1500 euro se riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata per almeno due anni, tra 800 e 4500 euro se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata per almeno quattro anni: in tale ultima ipotesi non trova applicazione la misura ridotta.


In caso invece di violazione della normativa sul riposo giornaliero la sanzione è compresa tra 50 e 150 euro. Se riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di 24 ore, la sanzione va da 300 a 1000 euro. Se invece riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata almeno in cinque periodi, la sanzione è compresa tra 800 e 4500 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.


Fonte:
Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)

COLLEGATO LAVORO: SONO STATE ADOTTATE MISURE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO?

Con l’introduzione del collegato lavoro cambia anche la c.d. “maxi-sanzione” per il lavoro nero di cui all’art. 3, 3° comma, del D.L. n. 12/2002, convertito in Legge n. 73/2002 e successive modificazioni.


Ora, la condotta è ora definita in maniera più tassativa: non si parlerà più di lavoratori “non risultanti dalle scritture obbligatorie” ma di lavoratori per i quali non è stata effettuata la comunicazione preventiva al centro per l’impiego.












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 Per tale motivo alle già previste sanzioni per le infrazioni legate al fenomeno del “lavoro nero”, si è aggiunta una maxi sanzione da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo, che verrà applicata in tutte le ipotesi di impiego di lavoratori subordinati non comunicati all’atto della instaurazione del rapporto di lavoro, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico. L’importo della sanzione potrà essere ridotto in ipotesi di periodo di prova in nero: in tal caso il datore rischierà una multa da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, ovviamente purché il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo immediatamente successivo a quello di prova (in nero).


Da tale previsione sono pertanto esclusi sia i datori di lavoro domestici sia i datori di lavoro pubblici, che pertanto, in caso di irregolarità, rischieranno soltanto le sanzioni “minori” previste per l’omissione dei singoli adempi menti obbligatori non effettuati.


Altra novità concerne l’importo delle sanzioni per le violazioni previdenziali che sono aumentate del 50%, ma al contempo viene abolito l’importo minimo di 3.000 euro: il nuovo regime è pertanto più favorevole per il trasgressore, perlomeno nel caso di violazioni di breve periodo.


Inoltre la maxi-sanzione non sarà applicabile “qualora dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione” : “ravvedimento operoso”.


È inoltre ammessa la possibilità di consentire al trasgressore di pagare la sanzione pari al minimo edittale qualora regolarizzi la violazione a seguito della diffida impartita dal personale ispettivo.


La competenza ad irrogare la maxi sanzione è affidata a tutti gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza che, in caso di mancato pagamento della sanzione ridotta, ne fanno rapporto alla Direzione provinciale del Lavoro, alla quale rimane comunque attribuita in via esclusiva la competenza ad adottare la conseguente ordinanza-ingiunzione.no rapporto alla Direzione provinciale del Lavoro, alla quale rimane comunque attribuita in via esclusiva la competenza ad adottare la conseguente ordinanza-ingiunzione.

Fonte:
Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)

COLLEGATO LAVORO: CHI PROVVEDERA' ALLA RIORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI VIGILATI DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI?


L’art. 2 della l. 183/2010 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli Enti, degli Istituti e delle Società vigilati dal Ministero del Lavoro.

La delega, che il Governo dovrà esercitare entro dodici mesi, dovrà attenersi a precisi principi e criteri direttivi quali lo snellimento e la semplificazione della struttura amministrativa









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nell’ottica dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa, la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento; la ridefinizione del rapporto di vigilanza tra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute ed Enti ed Istituti vigilati, con possibilità per le suddette Amministrazioni Centrali di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli stessi; l’organizzazione di un casellario centrale degli infortuni; l’obbligo a carico dei soggetti vigilati di cambiare i propri statuti e di adeguarli ai principi contenuti nell’emanando decreto legislativo: il tutto entro i sei mesi successivi; il riordino degli organismi collegiali centrali del Ministero della Salute volto adeliminare le duplicazioni, a razionalizzare le strutture che svolgono mansioni omogenee, a limitare il numero delle strutture ed a diminuire il numero dei componenti degli stessi.


Fonte: Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)