Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

ASSEGNO BANCARIO: COME OTTENERE IL RIMBORSO DI UN A/B SMARRITO?

Può accadere che un assegno emesso in nostro favore venga smarrito o, peggio, che ci venga rubato. In tali casi è possibile ottenere il rimborso dell'assegno mediante o la lettera di manleva o effettuando una procedura di ammortamento.

Con la lettera di manleva, infatti, si garantisce al nostro debitore che l'assegno è andato veramente distrutto o rubato e, nel caso venisse successivamente recuperato, ci si impegna a restituirlo ovvero a rifonderne l'importo. Va da sé che tale situazione presuppone un rapporto fiduciario tra creditore e debitore. Infatti se il debitore accetta la lettera di manleva si impegna a consegnare al creditore un nuovo assegno.












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Diversa è la procedura di ammortamento, che si instaura solo dopo aver effettuato la denuncia di distruzione e/o smarrimento del titolo avanti gli Organi di Polizia. Dopo aver promosso la procedura di ammortamento il giudice, verificata la presenza di tutti i dati essenziali dell'assegno distrutto e/o smarrito (numero, data, importo, beneficiario) emette un decreto col quale dichiara che, trascorso un periodo di 90 giorni, l'assegno denunciato viene dichiarato "nullo" e il debitore dovrà rimborsare l'importo del titolo al creditore.

ASSEGNO BANCARIO: COSA FARE IN CASO DI SMARRIMENTO DI UN A/B?

Può capitare di smarrire un assegno datoci in pagamento, o peggio ancora, che ci venga rubato.

Per prima cosa dobbiamo rintracciare chi ci ha rilasciato l'assegno e chiedergli di bloccarlo presso la sua banca.











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Subito dopo è buona norma procedere immediatamente alla denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza indicando tutti i dati necessari ad identificare l'assegno, e consegnare una copia della denuncia alla banca trattaria.

In tal modo, chiunque dovesse presentare all'incasso l'assegno non potrà ricevere la somma in esso indicata, e i responsabili del furto saranno più facilmente identificabili.

ASSEGNO BANCARIO: COME SI DEVE COMPILARE?

Gli assegni bancari sono dei moduli compilabili e raccolti in appositi libretti. Al soggetto che emette l'assegno spetta l'onere di indicare in modo chiaro e leggibile:

* data e luogo: la data indica l'ultimo giorno in cui la banca pagherà al correntista gli interessi per quella cifra ed è il giorno dal quale parte il conteggio dei giorni per stabilire se il titolo è o meno protestabile. La data è un elemento indispensabile ed obbligatorio: la sua mancanza o la sua incompletezza rendono infatti l'assegno non valido; inoltre la mancanza della data comporta l'allungamento dei termini per un eventuale protesto e, in caso di smarrimento o furto, non sarà possibile chiederne l'ammortamento. Per quanto concerne il luogo di emissione, un assegno si dice "su piazza" quando è pagato nello stesso comune in cui è stato emesso, "fuori piazza" se in un comune diverso da quello di emissione;












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* importo da pagare: da indicarsi in cifre ed in lettere (i centesimi invece dovranno essere indicati in cifre);

* nome del beneficiario;

* firma del traente (ovvero di colui che emette l'assegno): la firma è un elemento essenziale e deve corrispondere a quella depositata in banca.

ASSEGNO BANCARIO: COSA SI DEVE FARE PRIMA DI COMPILARE UN A/B?

Prima di compilare un assegno bancario occorre sincerarsi di avere a disposizione nel conto corrente una somma di danaro pari o superiore a quella che si dovrà indicare sull'assegno stesso.


Tale disponibilità inoltre deve permanere per diversi giorni, finché non si è certi che l'assegno sia stato addebitato.







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Emettere un assegno scoperto, ovvero quando il saldo disponibile sul conto corrente non è sufficiente a coprirne l'importo, non è una cosa da prendere alla leggera perché si tratta di un grave illecito, sanzionato pesantemente dalla legge sia a livello amministrativo che penale.

ASSEGNO BANCARIO: COSA SIGNIFICA SE NON E' TRASFERIBILE?

La clausola non trasferibile rende l'assegno un titolo nominativo consentendone l'incasso al solo beneficiario. Si tratta di una forma di garanzia che, oltre a rendere l'assegno un titolo nominativo, mette al riparo in caso di smarrimento o furto.

Per prevenire il riciclaggio di denaro dal 13.08.2011 è obbligatorio apporre tale clausola in ogni assegno di importo pari o superiore ad 2.500,00.








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Dal 2007 inoltre sono state modificate le modalità di rilascio dei libretti di assegni. In precedenza, infatti, al correntista veniva rilasciato un libretto di assegni che, salvo diversa indicazione, potevano essere girati a creditori terzi. Su ogni assegno, infatti, c'era un apposito spazio bianco che consentiva di scegliere se apporre o meno la clausola di non trasferibilità.


Oggi, invece, alla luce delle intervenute modifiche legislative, al correntista viene consegnato un libretto di assegni con la dicitura "non trasferibili".


I vecchi libretti privi della dicitura di non trasferibilità devono essere richiesti esplicitamente e comportano un'imposta di bollo di € 1,50.

ASSEGNO CIRCOLARE: COS'E' E QUALI REQUISITI DEVE POSSEDERE?

L'assegno circolare viene predisposto dalla banca per somme che sono già disponibili presso la banca stessa al momento dell'emissione, per tale motivo può essere paragonato al denaro contante. Si tratta di un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito autorizzato dalla Banca d'Italia ed esigibile a vista presso una qualunque sede, succursale o agenzia della banca emittente.
Per essere incassato, pertanto, sarà necessario esibire un documento d'identità valido. Non può essere quindi al portatore in quanto equivarrebbe ad autorizzare le banche a produrre banconote.
Al fine di garantire i beneficiari degli assegni circolari, gli stessi indicano l'importo massimo per il quale possono essere emessi. Un'altra garanzia è data dal fatto che ogni istituto che li emette deve depositare una cauzione presso la Banca Centrale proporzionata all'ammontare dei titoli emessi.
I suoi elementi sono:









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* la denominazione di assegno circolare;
* la promessa da parte della banca di pagare al momento della presentazione di una somma determinata;
* il nome del beneficiario (non può infatti essere emesso "al portatore");
* la data e il luogo di emissione;
* la sottoscrizione della banca emittente.
Per richiedere un assegno circolare non è necessario che il richiedente abbia un rapporto di conto corrente con la banca emittente.

ASSEGNO BANCARIO: COS'E' IL PROTESTO?

Quando si parla di protesto si intende un atto formale effettuato da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale) con cui si attesta l'avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno al debitore (il protestato appunto) ed il suo rifiuto di pagare o di accettare il titolo.


Per tale motivo il protesto viene immediatamente iscritto nella Centrale Allarmi Interbancaria, che consiste in un archivio informatizzato in cui sono registrati i nomi di tutti quelli che hanno emesso assegni senza provvista.








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E così, nel caso in cui l'assegno bancario dovesse risultare privo di fondi nel momento in cui viene presentato alla banca per il pagamento, questa sarà tenuta a inviare al cliente (ovvero al soggetto emittente) un "preavviso di revoca" con il quale lo avvertirà che, in difetto di pagamento entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’assegno, dovrà iscriverlo nella CAI. Scaduti i 60 giorni il cliente sarà tenuto a restituire subito tutti i libretti di assegni che gli ha rilasciato la banca.

ASSEGNO BANCARIO: COS'E' E QUALI ELEMENTI DEVE POSSEDERE PER ESSERE VALIDO?

Con il termine assegno bancario si intende un titolo di credito esecutivo che contiene un vero e proprio ordine di pagamento del titolare del conto corrente alla propria banca di pagare una somma di denaro determinata ad un beneficiario o a se stesso.
Colui che emette un assegno viene definito "traente", il "trattario" è la banca presso la quale il traente ha il conto corrente, mentre il "beneficiario" è colui al quale deve essere pagato l'assegno, una volta identificato dalla banca.







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L'assegno bancario quindi è un mezzo di pagamento, ovvero l'ordine scritto con cui un correntista dà disposizioni alla propria banca di pagare a vista un dato importo ad una determinata persona.

Il primo assegno bancario fu emesso dalla Hoare's Bank di Londra nel 1763 mentre in Italia la prima norma organica risale a tempi molto più recenti: Regio decreto del 21 dicembre 1933 n° 1736.


Perchè un assegno bancario sia valido, devono essere rispettate due condizioni. La prima è rappresentata dal rapporto di provvista, ovvero dalla presenza della somma di denaro all'interno del conto corrente del traente, la seconda è la concessione da parte della banca di emettere assegni (circostanza che coincide solitamente con il rilascio di un blocchetto de assegni).


Per essere valido l'assegno deve essere integro: uno spigolo tagliato fa sì che l'assegno non possa circolare e non possa essere accettato in pagamento perchè potrebbe essere stato rubato.


La valuta invece è la data a partire dalla quale una somma diventa fruttifera, normalmente è un giorno non festivo a partire dal quale inizia o cessa il decorso degli interessi, non è la data in cui diventa disponibile la somma dell’assegno.

Suprema Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale - Sentenza 12-30 novembre 2009, n. 45836

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE
Sentenza 12-30 novembre 2009, n. 45836

Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.

1) Il ricorrente afferma che, in caso di reato commesso mediante consegna, da parte della persona offesa, di un assegno circolare, avendo la persona offesa già corrisposto (con contestuale diminuzione del suo patrimonio) all'istituto emittente il corrispondente valore del denaro, la truffa si consuma nel tempo e nel luogo ove viene materialmente consegnato l'assegno circolare.

Tale rilievo va disatteso.

Anzitutto, nella fattispecie, non si trattava di assegni circolari, ma di assegni di conto corrente posti all'incasso dal prevenuto direttamente in banca. Il delitto di truffa si perfeziona non nel momento in cui il soggetto passivo assume un'obbligazione per effetto degli artifici o raggiri subiti, bensì in quello in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene economico da parte dell'agente e la definitiva perdita di esso da parte del raggirato; pertanto, quando il reato predetto abbia come oggetto immediato il conseguimento di assegni bancari, sia di conto corrente che circolari, il danno non necessariamente si verifica nel momento in cui i titoli vengono posti all'incasso, consolidandosi nel luogo in cui la relativa provvista viene imputata a debito nel relativo conto corrente, in quanto, in tal caso si verifica una lesione concreta e definitiva del patrimonio della persona offesa, inteso come complesso di diritti valutabili in denaro.

E', infatti, possibile, ancorchè l'assegno sia stato posto all'incasso, non esservi contestuale perdita patrimoniale per il soggetto leso, con riferimento al delitto consumato, se, ad esempio, ha tempestivamente bloccato la contabilizzazione di assegni versati sul suo conto.













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La truffa, quindi, non si consuma, con riferimento alla competenza territoriale, nel luogo in cui l'autore del reato versa l'assegno, bancario o circolare, a titolo di pagamento, ma nel luogo in cui avviene la effettiva "deminutio patrimonii" del traente truffato attraverso l'addebito, nel conto corrente della vittima, della somma portata dal titolo di credito da parte della banca trattarla, coincidente col luogo in cui ha sede la banca o la sua filiale, presso cui è stato acceso il conto corrente, come correttamente è stato ritenuto dalla Corte meneghina.

Mentre, infatti, il vantaggio patrimoniale dell'agente, si verifica al momento della riscossione del titolo, la lesione patrimoniale si concretizza solamente a seguito della contabilizzazione al passivo dell'importo portato dal titolo incassato che avviene presso la sede dell'istituto ove il conto è stato aperto.

2) Anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, già disatteso dal Tribunale e dalla Corte di merito, relativo alla dedotta qualificazione giuridica della condotta quale appropriazione indebita e non truffa, le doglianze (sono le stesse affrontate esaurientemente dal Giudice di merito) sono infondate. Infatti la Corte di appello ha rigettato tale motivo evidenziando come il prevenuto, nel corso degli anni, abbia usato artifizi e raggiri, facendo credere al M. che gli originali dei contratti erano custoditi dell'Ina presso l'archivio di ****, predisponendo specchietti riassuntivi contenenti fittizi riepiloghi delle somme investite, inducendolo al reinvestimento degli interessi in scadenza.

Il delitto di truffa si differenzia, inoltre, da quello di appropriazione indebita perchè nella truffa l'agente consegue il profitto con artifici o raggiri, mediante i quali induce in errore il soggetto passivo, mentre nell'appropriazione indebita l'agente possiede a qualsiasi titolo la cosa mobile altrui e se ne appropria per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto. Nella fattispecie il mezzo ingannevole dei falsi contratti, posto in essere dall'agente assicurativo è utilizzato per indurre il M. al fine di ottenere la consegna degli assegni, avendo gli artifizi e raggiri preceduto la consegna del danaro, ottenuta attraverso l'induzione in errore e non viceversa, avendo già evidenziato la Corte territoriale come, nella fattispecie, non si sia trattato del ritiro di premi di assicurazione effettivamente stipulati, ma di aver fatto falsamente credere alla persona offesa di avere stipulato polizze assicurative, risultate inesistenti, incassando così i relativi finti premi. A fronte di ciò il ricorrente contrappone solo generiche contestazioni.

3) Anche il terzo motivo va disatteso.

La Corte territoriale ha, con motivazione logica e coerente, rilevato che, per la configurazione della continuazione, non è necessario che fin dall'origine siano prefigurati singoli episodi illeciti, nè che sia individuata, con esattezza, la loro cadenza temporale, bensì che essi siano collegabili ontologicamente a un unico progetto originario, com'è avvenuto nel caso di specie ove il soggetto attivo e passivo sono rimasti nel tempo gli stessi, così come sono rimaste identiche le modalità truffaldine, rigettando la richiesta del ricorrente di dichiarare gli episodi ante **** prescritti.

Anche tali doglianze del ricorrente (sono le stesse affrontate dalla Corte di appello) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

4) L'ultimo motivo di ricorso deve considerarsi assorbito dal rigetto del precedente motivo, essendo stato formulato in forza della prospettata scissione dei periodi di continuazione del reato, esclusa nella fattispecie e non essendo state formulate censure specifiche alla valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto che la somma di Euro 39.520 appare, in ogni caso, rilevante in sè, evidenziando anche che il danno subito dalla parte offesa non si limita a tale somma ma deve ricomprendere anche il danno ulteriore e da lucro cessante conseguente alla mancata attivazione delle polizze, rilevando, in ultimo, come le somme sottratte al M. costituivano gli investimenti di tutti i suoi risparmi.

5) Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese della parte civile, non avendo presentato nota spese, nè avendo richiesto la relativa rifusione nella memoria presentata nel grado di giudizio.

Il giudice non può liquidare di ufficio, in mancanza della domanda dell'interessato, le spese processuali a favore della parte civile in mancanza di alcuna richiesta di rifusione che va presentata in ciascun grado di giudizio, seppur non corredata della relativa nota.

Solo in tale ultimo caso, che non ricorre nella fattispecie, il giudice è tenuto alla liquidazione facendo ricorso alle tariffe professionali vigenti, non comminando l'art. 153 disp. att. c.p.p., del resto, alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, (cfr Sezioni Unite 3.12.1999 n. 20, Fraccari; Sez. 4, 5.5.2005,n. 27931 (dep. 27.7.2005); sez. 5, 10.5.2005, n. 22387 (dep. 13.6.2005).

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2009.

Suprema Corte di Cassazione - Sezione Terza - Sentenza 30 marzo 2005, n. 6732

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 30 marzo 2005, n. 6732
Motivi della decisione
I ricorsi non meritano accoglimento: precede l'esame del primo motivo del ricorso incidentale della Banca che contesta il punto decisivo della sua responsabilità, quindi verrà in esame il ricorso principale dell'imprenditore, mentre per il danno c.d. morale verranno in esame congiunto i gravami delle parti.

A. Esame del primo motivo del ricorso incidentale della Banca.

Sostiene la Banca che era onere del cliente dimostrare la falsità delle firme apposte sui tre assegni, utilizzati a conto chiuso; e che la Banca non era tenuta, in base alle leggi bancarie all'epoca vigenti, alla conservazione della documentazione relativa al rilascio del libretto ed alle operazioni sul conto corrente chiuso. Pertanto nessuna condotta illecita era imputabile alla Banca.

In senso contrario si osserva come la grave negligenza della banca sia stata rimarcata da entrambi i giudici del merito con ampia ed analitica motivazione, che esprime un prudente apprezzamento delle prove, non sindacabile in questa sede, come del resto è evidente dalla fragilità della censure.

Il giudice dell'appello (cfr. 6, 7, 8 della motivazione) descrive ed analizza la condotta sleale della Banca, non solo verso il cliente, ma nel corso della procedura, rifiutando di esibire documenti che era agevole reperire, anche con riscontri contabili, dato che il protesto era stato elevato successivamente alla chiusura del conto, a pochi anni dalla chiusura, e su un carnet sicuramente utilizzato dopo la chiusura.

Il contesto degli elementi probatori, pur di carattere indiziario, è di tale gravità da giustificare il convincimento del giudice del merito sulla imputazione soggettiva per colpa grave (data la qualità della Banca) ed oggettiva per la causalità da cui è derivata una serie di danni ingiusti, in ordine ai quali l'onere della prova gravava sul danneggiato.








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Il motivo è dunque generico ed infondato.

Tanto premesso in punto di accertamento del fatto illecito, può procedersi all'esame del ricorso dell'imprenditore che si fonda sulla richiesta di una migliore determinazione dei danni.

B. Esame del ricorso principale.

Nel primo motivo si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione su sette circostanze rilevanti:

a) le dichiarazioni del direttore della Banca amica (Banca di Etruria) che mantenne l'affidamento, ma limitato e garantito, dopo la vicenda dei protesti. Ricorda il direttore in sede di deposizione, che nessuna banca concede fidi o affidamenti a debitori protestati (fatto notorio);

b) mancato esame della documentazione proveniente dalla Banca di Etruria e delle attestazioni sulle attività imprenditoriale;

c) mancata considerazione delle tipologie degli appalti pubblici commissionati al S., iscritto nell'apposito albo per la partecipazione, impedita dallo stato di insolvenza a seguito di protesto;

d) mancato esame della disciplina delle gare per i pubblici appalti;

e) mancata considerazione degli effetti dei protesti sulla iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori;

f) la sottovalutazione delle deposizioni del capo cantiere circa le difficoltà di liquidità venute a determinarsi nei due cantieri aperti e per il pagamento degli operai;

g) infine la incidenza del protesto di una cambiale anche essa a firma falsificata.

Le censure riassunte investono il prudente apprezzamento dei fatti compiuto dalla Corte di appello di Roma in ordine alla prova dei danni consequenziali all'illecita condotta della Banca, e in relazione al danno patrimoniale emergente o da lucro cessante, sicuramente vi è la prova dell'an debeatur. E tuttavia, data la qualità dell'imprenditore e delle sue numerose attività, che richiama nell'indicazione delle descritte circostanze, resta di tutta evidenza una assoluta carenza di produzioni idonee alla quantificazione dei danni, anche al fine di consentire una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056, che richiama gli artt. 1223 e 1226 c.c. (cfr. Cass. 18 febbraio 1995, n. 1799; Cass. 27 dicembre 1994, n. 11202).

Pertanto la decisione di rigetto appare corretta in relazione alla mancata produzione di prove idonee ed il riferimento a circostanze non considerate o mal interpretate non disvela lacune o errori giuridici nel prudente apprezzamento delle prove.

Nel secondo motivo si deduce la iniquità della liquidazione (per tre milioni e cinquecentomila) in relazione a quattro elementi di valutazione:

a) apertura di procedure penali poi chiuse con provvedimento di amnistia;

b) esiguità degli importi degli assegni protestati;

c) inidoneità a compromettere la reputazione del protesto di una cambiale a firma di traenza falsa;

d) inidoneità del c.d. effetto compensativo della pubblicazione sul quotidiano romano "Il Messaggero" a diffusione nazionale.

Per contro osserva la Banca, nel ricorso incidentale, che non essendovi prova di un illecito penale ascrivibile alla Banca, nessun danno "morale" era suscettibile di liquidazione.

Per primo viene in esame l'argomento negativo. Al riguardo è sufficiente ricordare che sono rimasti ignoti gli autori della illecita utilizzazione del carnet e degli assegni a firma falsificata, anche per la mancata collaborazione della Banca; ma il punto attiene alla ricostruzione del danno alla reputazione dell'imprenditore, persona fisica (ma la questione si pone anche per la persona giuridica) come danno non patrimoniale fondato sul rispetto della dignità sociale e professionale del medesimo (artt. 2, 3, 41 Cost., tra di loro correlati, in relazione alla libertà di produzione ma in condizioni di rispetto della propria immagine ed attività professionale).

Sulla base di tale ricostruzione può ritenersi applicabile la giurisprudenza evolutiva di questa Corte in tema di lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., includendo nella categoria dei danni non patrimoniali anche i danni che derivano dalla violazione e lesione di posizioni soggettive protette, di rango costituzionale o ordinario, sulla base di precisi riferimenti normativi (cfr. Cass. sentt. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003 e Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233). Tale inclusione prescinde dall'accertamento di un fatto reato e conduce ad una distinzione ontologica tra danno morale da reato, al quale appartiene la configurazione tradizionale del danno sanzione (mentre deve ritenersi superata la sua riconducibilità ad una pecunia doloris, anche alla luce dell'articolo II, 61 della Costituzione europea che tutela la integrità morale dell'individuo sotto il valore universale della dignità) ed il danno non patrimoniale in relazione a lesione di diritti inviolabili o fondamentali e di interessi giuridici protetti perché inerenti a beni della vita od a beni essenziali per la comunità (come accade per l'habitat, l'inquinamento, l'ambiente di lavoro etc.) con una eterogeneità di situazioni che rendono difficile una classificazione categoriale generale (come sostiene la dottrina che elabora il danno esistenziale come categoria generale). La tutela del danno non patrimoniale è dunque risarcitoria a titolo pieno, come accade per il danno patrimoniale.

Resta allora da considerare la censura della iniquità della liquidazione in relazione ai quattro elementi sopra segnalati.

Nella specie, il dimensionamento del danno è obbiettivamente grave, poiché dal protesto è derivata una perdita dell'immagine e della affidabilità imprenditoriale e per lungo tempo, come si desume dalle prove e dalla documentazione.

E tuttavia la valutazione del giudice del merito è avvenuta in via equitativa, con la indicazione analitica (ff. 13) degli elementi di valutazione che hanno giustificato una liquidazione contenuta, e dunque con un giudizio che non appare all'evidenza iniquo, ma esprime un apprezzamento discrezionale non sindacabile il questa sede.

C. Esame del ricorso incidentale.

Il primo motivo è stato già esaminato come punto pregiudiziale, ma infondato; parimenti il secondo motivo è stato considerato analizzando il risarcimento del danno per la perdita della reputazione professionale, ed è parimenti infondato.

Al rigetto di entrambi i ricorsi segue la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Suprema Corte di Cassazione - Sezione Prima - Sentenza 24 novembre 2005, n. 24842

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA 24 novembre 2005, n. 24842
Motivi della decisione
1. Con il primo, complesso motivo (articolo 360, numero 3, Cpc: violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 386/90, come modificato dal D.Lgs 507/99, in relazione agli articoli 42 e 43 Cp e all’articolo 3 della legge 689/81; violazione dell’articolo 115 Cpc con omessa motivazione su un punto decisivo della controversia), il ricorrente - premesso che il conto corrente presso la Banca Popolare Udinese, sul quale gli assegni erano stati emessi, «non risultava connesso ad un contratto scritto di scopertura in conto corrente», pur avendo l’istituto di credito in passato sempre regolarmente pagato gli assegni nonostante il conto fosse in rosso, e che gli assegni protestati successivamente a quello che provocò la revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni furono emessi anteriormente alla data del primo protesto (12 ottobre 1999), postdatati o senza data secondo accordi per negoziazioni differite - osserva che la legge 386/90, avendo abrogato gli articoli 116 e 116bis delle disposizioni approvate con il Rd 1736/33, e successive modifiche ed integrazioni, sanziona soltanto l’emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista, non anche l’emissione di assegno senza data o postdatato. Sarebbe arbitrario far coincidere la data di emissione del titolo con la data del protesto ovvero con la data successivamente apposta sull’assegno dal presentatore o dal suo girante che abbia ricevuto l’assegno privo di data di emissione ovvero con una data posteriore a quella della sottoscrizione e della negoziazione, perché l’illecito di cui all’articolo 1 della legge 386/90 si consuma all’atto dell’emissione del titolo senza l’autorizzazione del trattario.

In ordine al difetto dell’elemento psicologico dell’illecito amministrativo, il ricorrente - premesso che per il reato di emissione di assegno mancante di provvista era previsto il fatto scusabile - afferma di avere «fornito documentazione di per sé probante di un accordo (ovviamente tacito) sul quale» aveva “fatto affidamento”, dovendo escludersi che egli «debba rispondere per un fatto imprevedibile (il mancato pagamento di un assegno senza preavviso) che ha messo in ginocchio la sua impresa».

Ad avviso del ricorrente, la sospensione del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, in attesa della definizione della causa di risarcimento dei danni promossa dinanzi al Tribunale di Udine nei confronti della banca per l’improvvisa chiusura del conto, costituiva per il Giudice di pace un atto dovuto per integrare l’indagine sulla oggettiva sussistenza delle violazioni o sulla non sanzionabilità del comportamento.












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1.1. Con il secondo motivo (violazione dell’articolo 8bis, comma 4, della legge 689/81), il ricorrente si duole che il Giudice di pace non abbia preso in considerazione l’introduzione, ad opera del D.Lgs 507/99, dell’articolo 8bis della legge 689/81, che - in quanto norma più favorevole - andrebbe applicato anche agli illeciti compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo. Il ricorrente afferma di non condividere quanto statuito in una recente sentenza di questa Corte (Sezione prima, 3756/01), che ha invece escluso che il regime di cui al citato articolo 8bis possa ricevere un’applicazione retroattiva.

2. Il primo mezzo di impugnazione è in parte inammissibile, in parte infondato.

2.1. Il motivo è inammissibile là dove il ricorrente si duole che siano stati considerati sussistenti gli illeciti amministrativi di emissione di assegni senza autorizzazione sebbene alla data di emissione dei titoli (postdatati o con data lasciata in bianco) - data alla quale occorrerebbe avere riguardo ai fini della consumazione dell’illecito - l’autorizzazione non fosse stata ancora revocata.

La ragione di inammissibilità è duplice.

Per un verso essa risiede nella novità della censura. Infatti, premesso che il motivo del ricorso per cassazione deve investire statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di merito, non essendo consentito proporre questioni nuove fondate su elementi di fatto diversi da quelli fatti valere nella precedente fase, deve ritenersi nuovo il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca per la prima volta l’insussistenza oggettiva dei contestati illeciti di emissione di assegni senza autorizzazione (e ciò in rapporto al momento in cui i titoli sarebbero stati formati e posti in circolazione), laddove con l’atto di opposizione e in sede di precisazioni delle conclusioni - la cui lettura è consentita trattandosi di verificare una preclusione di ordine processuale - si sia chiesto (in via principale) l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione per la ricorrenza del fatto scusabile, e quindi per il difetto dell’elemento psicologico degli illeciti medesimi.

Per l’altro essa dipende dalla circostanza che con la proposizione della doglianza il ricorrente si limita ad offrire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, in tal modo richiedendo un riesame nel merito della vicenda, non consentito in sede di legittimità. Il Giudice di pace di Udine ha infatti accertato, in base alla documentazione prodotta, che il F. ha emesso gli assegni - in relazione ai quali gli sono state contestate le violazioni dell’articolo 1 della legge 386/90, nel testo sostituito dall’articolo 28 del D.Lgs 507/99 - in. data 30 novembre 1999, in data 31 gennaio 2000, in data 28 febbraio 2000, in data 30 aprile 2000 e in data 30 giugno 2000, a fronte di una revoca dell’autorizzazione del 18 ottobre 1999. All’accertamento cui è pervenuto il giudice del merito, il ricorrente oppone il convincimento che gli assegni protestati successivamente a quello che provocò la chiusura del conto sarebbero stati in realtà emessi anteriormente alla data del 12 ottobre 1999 postdatati o senza data secondo accordi per negoziazioni differite; e ciò senza indicare da quali prove la circostanza risulterebbe e senza considerare che l’assunto della divergenza tra la reale data di emissione dei titoli e quella riportata negli stessi abbisogna di una prova rigorosa e che, in difetto di essa, occorre dare la prevalenza a quella risultante dai titoli.

2.2. Inammissibile, difettando l’indicazione nel motivo di ricorso delle precisazioni necessarie a individuare la dedotta violazione processuale, è la censura relativa alla mancata sospensione del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione fino alla definizione della causa di risarcimento dei danni promossa dal F. nei confronti della banca. Difatti, posto che la sentenza impugnata non solo non contiene alcuna statuizione sulla sospensione del processo in attesa della definizione dell’altra controversia ma neppure dà atto della proposizione di una istanza in tal senso da parte dell’opponente, e premesso che una tale istanza non può essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità (cfr. Cassazione civile, Sezione terza, 12596/01), il ricorrente avrebbe dovuto indicare in quale atto processuale del giudizio di merito svolto si dinanzi al Giudice di pace egli ebbe a formulare detta richiesta, atteso che questa Corte può accertare il riscontro della lamentata violazione processuale in atti al di fuori del (e diversi dal) ricorso per cassazione solo se esso indichi i riferimenti necessari ai fini di un controllo mirato.

2.3. In relazione alla censura, sollevata sempre con il primo motivo, attinente alla mancata considerazione del fatto scusabile, occorre premettere che la nuova configurazione come illecito amministrativo dell’emissione di assegno senza provvista - discendente dalla depenalizzazione del corrispondente delitto operata dall’articolo 29 del D.Lgs 507/99, che ha novellato l’articolo 2 della legge 386/90 - comporta che l’imputazione soggettiva al traente può essere tanto a titolo di dolo quanto a titolo di colpa, in applicazione della normativa generale in tema di elemento psicologico tratteggiata dall’articolo 3 della legge 689/81.

Ora, con riguardo all’illecito amministrativo di cui all’articolo 2 della legge 386/90, il ricorrente sostiene che basti a dimostrare di avere agito nella incolpevole convinzione di disporre della provvista, l’aver fatto affidamento su un fido precedentemente concesso ed (in passato) onorato dalla banca.

La doglianza non è fondata. L’obbligo della banca di mettere a disposizione del cliente una determinata somma di danaro, cui quest’ultimo abbia la facoltà di attingere nei modi previsti, nasce solo in dipendenza della stipula di un contratto di apertura di credito. Dalla tolleranza di una situazione di scoperto, comunque motivata e ancorché protrattasi per un consistente periodo, non deriva il vincolo per la banca di pagare assegni privi di copertura, di tal che viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l’emittente che anziché attenersi al dovere di conformare l’andamento del conto al fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento dell’assegno nei termini per la presentazione di esso all’incasso - si limiti a fare affidamento sullo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento di esso correntista, anche in assenza di provvista e nell’ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca precedentemente valutati.

3. Il secondo motivo - con il quale il ricorrente si duole della mancata applicazione retroattiva della norma sulla programmazione unitaria nell’illecito amministrativo, di cui all’articolo 8bis, comma 4, della legge 689/81, introdotto dall’articolo 94 del D.Lgs 507/99 – è inammissibile per carenza del necessario interesse ad impugnare.

Difatti la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la nuova disciplina - la quale esclude che le violazioni amministrative successive alla prima siano valutate, ai fini della reiterazione, quando le stesse, commesse in un arco di tempo limitato, sebbene plurime da un punto di vista giuridico-formale, appaiano però espressive di un unico sostanziale episodio di trasgressione - anche agli illeciti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto legislativo di depenalizzazione. Ciò risulta dalla pagina 3 della sentenza impugnata, ove si legge che «in data 30 novembre 1999 il ricorrente ha emesso due assegni di lire 10.000.000 cad., senza autorizzazione, entrambi protestati il 3 dicembre 1999, essendo stato il conto corrente n. X della Y, da cui erano stati emessi gli assegni, revocato il 18 ottobre 1999, per cui, ritenuta sussistente la circostanza di cui all’articolo 8bis, comma 4, legge 689/81, ai fini della reiterazione verso il precedente assegno del 30 settembre 1999, si ritiene giusto applicare la sanzione amministrativa di lire 4.000.000, ritenendosi appunto le violazioni commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria».


4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Nessuna statuizione deve essere emessa sulle spese, non avendo il Prefetto di Udine svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2005.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 NOV 2005.