Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte.
L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione introdotta dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151(Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiunto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), modificato dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi con ordinanze dell’8 novembre 2003 dal Giudice di pace di Voltri, del 5 dicembre 2003 dal Giudice di pace di Mestre, del 23 febbraio 2004 dal Giudice di pace di Ficarolo, del 16 marzo 2004 dal Giudice di pace di Bra, del 17 febbraio 2004 dal Giudice di pace di Mestre, del 26 gennaio 2004 dal Giudice di pace di Montefiascone, del 30 e del 26 aprile 2004 dal Giudice di pace di Lanciano, del 12 maggio 2004 dal Giudice di pace di Carrara e del 10 maggio 2004 (n. 2 ordinanze) dal Giudice di pace di Casale Monferrato, rispettivamente iscritte ai nn. 120, 267, 465, 503, 569, 575, 643, 658, 701, 721 e 722 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11, 23, 25, 26, 32, 36 e 38, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Con il primo ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. (in correlazione allo specifico contenuto delittuoso dell'infrazione contestata), nonchè il vizio di motivazione in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.pc.. L'espressione utilizzata dall'intimato e rivolta alla dott.ssa ______ era gravemente ingiuriosa, intimidatoria ed era stata rivolta ad un superiore gerarchico che era stato deriso ed apostrofato; inoltre la condotta era ancor più grave se si considera che la ____ era una donna e che la frase contestata aveva un particolare carattere irriverente e discriminatorio, proprio sotto questo profilo. L'intimato si era reso gravemente inadempiente proprio in relazione agli obblighi fondamentali del rapporto di lavoro.
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Il motivo appare infondato. Posto che non è controverso che la frase contestata sia stata pronunciata, la Corte territoriale ha attentamente valutato il contesto in cui la stessa risulta essere stata pronunciata; come già accennato, alla stregua delle risultanze istruttorie, è emerso che la frase era stata pronunciata in un contesto non di contrapposizione tra la _____ e il ____ e che era stata preceduta da affermazioni di ordine scherzoso ed infine la stessa frase non era stata direttamente rivolta alla ____ che distava circa 15 metri (secondo un teste anche di più); prima del fatto di cui è processo non vi erano stati altri episodi tra i due.La Corte ha poi esaminato le disposizioni della contrattazione collettiva che prevede come sanzione il recesso solo se il diverbio litigioso è seguito dal ricorso a "vie di fatto...nel recinto dello stabilimento e che rechi grave pregiudizio alla vita aziendale". Anche se la tipizzazione di matrice collettiva non esclude che al fatto possa essere attribuita comunque una diversa gravità in considerazione delle modalità in cui è avvenuto, essa costituisce una indicazione importante circa l'idoneità sanzionatoria di misure non espulsive per comportamenti che comunque non abbiano raggiunto una soglia importante di intolleranza ed aggressività. Pertanto la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta tenuta dal ___ pur spiacevole ed inopportuna, soprattutto perchè tenuta nei confronti di una donna, non sia di tale gravità da poter compromettere il rapporto fiduciario tra le parti, considerato che si era trattato di mera intemperanza verbale, immediatamente cessata e non seguita da comportamenti scorretti di altra natura, inidonea a dimostrare una volontà di insubordinazione o di aperta insofferenza nei confronti del potere disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro che ben poteva essere sanzionata con una misura non a carattere espulsivo. Ora la motivazione appare congrua e logicamente coerente e supportata da precisi ed univoci riferimenti alle risultanze processuali che hanno consentito di ridimensionare la gravità dei fatti e di circoscrivere l'episodio che, sia pur censurabile, non dimostra la volontà dell'intimato di sottrarsi alla disciplina aziendale o di insubordinarsi, essendo rimasto nei limiti di una (pur certamente stigmatizzabile) intemperanza verbale. Le censure, oltre che generiche e non supportate da richiami puntuali alle risultanze processuali, appaiono di merito, come tali innamissibili in questa sede.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 5 L. n.604/66, dell'art. 244 c.p.c. Nonchè il vizio di motivazione in relazione all'art. 360 comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. Si era indebitamente valorizzata la deposizione del teste "amico" del ricorrente ___ che aveva qualificato la frase come una mera battura, mentre si trattava di grave aggressione verbale ad un superiore gerarchico.
Il motivo appare infondato in qaunto muove censure di mero fatto alla sentenza impugnata, senza neppure offrire una ricostruzione puntuale nè delle dichiarazioni rese dal teste ____ che si assume "compiacente" nei confronti del ___ nè di quanto complessivamente emerso dall'istruttoria espletata. L'allegazione per cui si tratterebbe di un "amico" del ____ non è comprovata in alcun modo, nè si offrono argomenti ulteriori che possano portare a dubitare dell'attendibilità del detto teste che, pealtro, circa la distanza tra il ___ e la ___ al momento in cui fu pronunciata la frase contestata emerge dalla sentenza impugnata aver reso dichiarazioni meno favorevoli al _____ rispetto a quelle rese da altro testimone (____), di cui non si parla nel motivo. Come già ricordato sul punto della ricostruzione del contesto in cui avvenne il fatto la sentenza appare molto attentamente motivata con specifici riferimenti alle risultanze istruttorie, mentre le censure mosse nel motivo sono assolutamente generiche e di merito.
Con il terzo motivo si allega la violazione dell'art. 2119 c.c., dell'art. 3 L. n. 604/66 nonchè il vizio di motivazione in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e .
L'inadempimento era di estrema gravità e tale da minare il rapporto fiduciario tra le parti. Andavano considerati anche i precedenti disciplinari del ____ e comunque si trattava di un grave inadempimento tale da giustificare quanto meno il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Il motivo appare infondato per quanto detto supra; la Corte territoriale ha già ampiamente valutato il comportamento tenuto dal ____ riconducendo l'episodio nei limiti di una mera intemperanza verbale, nè receduta, nè seguita da ulteriori episodi, certamente inidonea ad integrare un'ipotesi di "grave inadempimento". La motivazione appare congrua e logicamente coerente; le censure sono di mero fatto e tendono ad una rivalutazione della prova inammissibile in questa sede. Circa il mancato esame dei precedenti disciplinari da un lato non è stata contestata alcuna recidiva al ____, dall'altro lato parte ricorrente non ha documentato nel motivo se e come la questione sia stata sottoposta come motivo di gravame all'attenzione del Giudice di appello (che non tratta affatto la questione, nè la menziona tra i motivi di appello), contravvenendo pertanto al principio di auosufficienza del ricorso in cassazione.
Si deve quindi rigettare il proposto appello. Le spese di lite – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 40,00 per esborsi, nonchè per onorari di avvocato che si liquidano in euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali da distrarsi in favore dell'antistatario avv.to ___
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.4.2012
Nella
relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., si legge
quanto segue: "1. B.A. e A.M.G., premesso di essere
comproprietari in ragione del 50% di un immobile che per la restante
parte era in comproprietà di Z. P.C.L., Z.C. e Z.L., convenivano in
giudizio le predette dinanzi al tribunale di Pisa per sentire
dichiarare lo scioglimento della comunione con attribuzione
dell'intero immobile ad essi attori, stante la sua indivisibilità.
Le
convenute aderivano alla domanda di divisione, chiedendo che
l'immobile fosse congiuntamente ad esse attribuito.
Il
tribunale attribuiva l'immobile de quo alle convenute sul rilievo che
nel gruppo di queste ultime vi era il comproprietario che era
titolare della quota maggiore; tale decisione era riformata in sede
di gravame, con attribuzione dell'immobile agli attori che erano in
comunione legale; le spese del doppio grado di giudizio erano
compensate.
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Hanno
proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi Z.P.C.L. e
Z.L..
Hanno
resistito gli intimati, proponendo ricorso incidentale.
Le
ricorrenti hanno proposto controricorso al ricorso incidentale.
2.
I ricorsi possono essere trattati in camera di consiglio ai sensi
degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo
manifestamente infondati.
RICORSO
PRINCIPALE:
L'unico
motivo censura la sentenza impugnata che, nel riaffermare i principi
in materia di comunione legale e la distinzione con la comunione
ordinaria, ne aveva fatto un'applicazione incongruente al caso de
quo, avendo violato il principio del favor divisionis al quale è
informato l'art. 720 cod. civ. che, nel caso in cui il cespite è
attribuito ai coniugi in regime di comunione legale dei beni, non
trova applicazione tenuto conto che, a differenza di quanto accade
nel caso di comunione ordinaria, i coniugi non possono procedere allo
scioglimento finchè dura il regime di comunione legale.
Il
motivo va disatteso.
La
sentenza ha correttamente applicato alla specie i principi in materia
di comunione legale dei beni fra i coniugi, secondo cui la comunione
legale dei beni tra i coniugi, a differenza da quella ordinaria, è
una comunione senza quote, nella quale i coniugi non sono
individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente
titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni
della comunione (arg. ex art. 189, comma 2); mentre nei rapporti con
i terzi ciascun coniuge non ha diritto di disporre della propria
quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il
consenso dell'altro coniuge come negozio unilaterale autorizzativo
diretto alla rimozione di un limite all'esercizio del diritto
dispositivo sul bene (Cass. 14093/2010; 21058/2007; S.U. 17952/2007;
Corte Cost. 311/1988).
Proprio
la considerazione che la comunione legale costituisce una proprietà
solidale senza quote e che i coniugi sono solidalmente titolari, in
quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione
e che, come rilevato dalle ricorrenti, la stessa non può sciogliersi
dimostra che la comunione legale non è equiparabile alla comunione
ordinaria con la conseguenza logica che l'attribuzione dell'immobile
indiviso ai coniugi non viola ma piuttosto costituisce attuazione del
principio del favor divisionis che invece sarebbe stato leso ove
l'immobile fosse stato attribuito in comproprietà alle convenute.
RICORSO
INCIDENTALE:
Il
ricorso denuncia la motivazione apparente e illogica con cui la
sentenza impugnata aveva compensato le spese processuali: mentre era
da considerarsi apparente la motivazione del Tribunale richiamata per
relationem dai Giudici, questi si erano dimostrati incoerenti perchè,
dopo avere rilevato che la natura della comunione legale era quella
elaborata dai consolidati precedenti giurisprudenziali, aveva poi
affermato l'obiettiva incertezza della configurazione teorica
dell'istituto.
Il
motivo va disatteso.
Il
riferimento alla natura del giudizio compiuto dal primo giudice e
fatto proprio dalla Corte di appello - esaminato alla luce delle
questioni trattate e del complessivo iter logico-giuridico della
decisione impugnata - non può configurare una motivazione apparente,
atteso che in tal modo i Giudici di secondo grado hanno evidentemente
inteso affermare la peculiarità e la complessità della
controversia, assumendo rilevanza particolare e decisiva non tanto la
natura della comunione legale quanto piuttosto l'applicazione dei
relativi principi in tema di attribuzione dell'immobile indivisibile
ai sensi dell'art. 720 c.c. (profilo certamente non esaminato dai
precedenti richiamati): il che era evidentemente assorbente delle
ulteriori considerazioni in merito alla incertezza sulla
configurazione giuridica della comunione legale".
Vanno
ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione,
che il Collegio condivide non potendo ritenersi meritevoli di
accoglimento i rilievi formulati dalle ricorrenti con la memoria
illustrativa. Qui occorre soltanto sottolinearsi che la struttura
normativa della comunione legale fra coniugi è profondamente diversa
da quella legale, così che è da escludere che l'attribuzione del
bene agli attori, contitolari della quota maggioritaria del 50%, leda
il principio del favor divisionis al quale è ispirato l'art. 720
c.c. atteso che - seppure la comunione legale non è un soggetto di
diritto distinto dalle persone dei singoli coniugi ma sta piuttosto a
indicare il regime patrimoniale al quale è sottoposta la massa dei
beni dei coniugi - va evidenziata la considerazione unitaria da parte
del legislatore del diritto dei coniugi i quali non sono titolari di
un diritto di quota di cui possano disporre come avviene nella
comunione ordinaria - ma sono solidalmente titolari di un diritto sui
beni comuni di cui ciascuno dei coniugi può disporre senza il
consenso dell'altro. Ed invero, nella comunione legale la quota non e
un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la
misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai
creditori particolari (art. 189), la misura della responsabilità
sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso
i creditori della comunione (art. 190), e infine la proporzione in
cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti
tra i coniugi o i loro eredi (art. 194): il rilievo che, in
considerazione della sua natura, la comunione legale non realizza uno
stato di indivisione temporaneo o provvisorio trova conferma proprio
nella impossibilità per i coniugi di procedere allo scioglimento dei
beni (art. 191 c.c.).
Ne
consegue che correttamente l'intero immobile è stato attribuito agli
attori - come si è detto - contitolari della quota maggioritaria,
tenuto conto del principio secondo cui in applicazione del principio
del "favor divisionis" nel caso in cui, in presenza d'una
pluralità di richieste di assegnazione, nell'eredità sia compreso
un immobile non comodamente divisibile, va accolta la richiesta di
attribuzione di detto bene del coerede condividente titolare della
quota maggiore, e non quella di attribuzione congiunta del bene degli
altri aventi diritto a quote tra loro eguali, atteso che quest'ultima
a differenza dell'attribuzione del bene al maggior quotista
comporterebbe il protrarsi della comunione, sia pure con riferimento
ad un numero di partecipanti minore di quello originario (Cass.
8922/1991; 1566/1999; 8827/2008).
Pertanto,
il ricorso principale va rigettato.
Vanno
condivise le considerazioni del relatore anche relativamente al
ricorso incidentale che pure deve essere rigettato.
La
peculiarità della vicenda induce a compensare le spese relative alla
presente fase.
Ai
sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, va formulato, in relazione alla
questione oggetto del ricorso principale il seguente principio di
diritto:
"Nell'ipotesi
di immobili non comodamente divisibili l'attribuzione dell'intero
immobile in comproprietà ai coniugi, contitolari in regime
patrimoniale di comunione legale dei beni della quota maggiore, non è
in contrasto con il principio del favor divisionis al quale è
informato l'art. 720 c.c., tenuto conto della considerazione unitaria
del diritto dei coniugi i quali - a stregua della disciplina prevista
dall'art. 159 c.c. e ss., - non sono titolari di un diritto di quota
di cui possano disporre - come avviene nella comunione ordinaria - ma
sono solidalmente titolari di un diritto sui beni comuni di cui
ciascuno dei coniugi può disporre senza il consenso dell'altro.
P.Q.M.
Rigetta
il ricorso principale e quello incidentale.
La domanda è fondata e va accolta, anche se parzialmente ridotta nel "quantum".
Risulta pacifico e non contestato:
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- che l'Avv. Pa., in data 11.12.2008, ha sottoscritto un contratto con Fa., denominato "(...)", avente ad oggetto la fornitura di servizi di telecomunicazioni con particolari condizioni tariffarie, che prevedeva il servizio accessorio c.d. di "(...)", tramite il quale il Cliente, pur cambiando il gestore telefonico, manteneva la numerazione telefonica già in uso con il precedente gestore (doc. 1 e 2 fasc. attoreo);
- che la linea fax dell'attore corrispondente al n. (...) non è mai stata attivata, malgrado ne fosse stata garantita la portabilità. Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che Fa. S.p.A. ha offerto un servizio non corrispondente a quanto contrattualmente pattuito e non ha mai dato riscontro alle numerose richieste di assistenza e chiarimenti formulate dall'attore, anche in merito alla rispondenza delle somme richieste dalla convenuta con gli accordi economici previsti nel pacchetto "(...)".
La convenuta, nei suoi scritti difensivi, ha sostenuto che sia per l'attivazione dei servizi che per la procedura di portabilità era necessaria la collaborazione dell'operatore Te., ma non ha poi fornito alcuna prova in contrasto con quanto esposto dall'attore, il quale ha dichiarato di aver appreso nel dicembre 2010 che il trasferimento della propria linea telefonica per il rientro in Te. era impedito dalla stessa Fa. S.p.A. (doc. 21 e 22 fase, attoreo).
Quanto alla richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore, è innegabile che l'inadempimento dell'operatore telefonico ha provocato un grave pregiudizio all'Avv. Pa. Considerato che la piena operatività di un servizio di telefonia rappresenta ormai una necessità per qualsiasi utente, trattandosi nella fattispecie di servizi necessari per l'esercizio di un'attività professionale, per lo svolgimento della quale è essenziale un perfetto funzionamento dei mezzi telematici, si deve concludere che il danno è "in re ipsa" e consiste nella difficoltà di raggiungere via fax clienti e colleghi o nell'impossibilità di essere chiamati o contattati dagli stessi. Va, inoltre, riconosciuto un danno relativo alla lesione dell'immagine professionale, come recentemente deciso dalla Suprema Corte, che ha confermato una sentenza dei giudici di appello, che avevano condannato una società telefonica al risarcimento del danno ad un professionista conseguente al disservizio causato sulle utenze telefoniche (Cass. Civ. sent. n. 1418/11 del 21.01.2011).
Dal suddetto inadempimento deriva, ex art. 1223 c.c., il diritto dell'attore ad essere risarcito.
Risultando provato il danno nella sua esistenza, ma non potendo essere esattamente quantificato, con una valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., viene determinato in Euro 3.000,00, sulla base della durata e della gravità dei disservizi. Da tale somma andrà detratto l'importo che si ritiene dovuto dall'attore per i servizi forniti da Fa. e di cui lo stesso ha usufruito, equitativamente determinato in Euro 750,00, in considerazione della mancata prova da parte della convenuta che le somme richieste e contestate dall'attore siano state correttamente calcolate sulla base delle condizioni tariffarie concordate.
Per quanto sopra esposto, la convenuta va condannata al pagamento della somma di Euro 2.250,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
- condanna Fa. S.p.A. al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 2.250,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali liquidate nella somma di Euro 1.725,14, di cui Euro 288,14 per spese, Euro 1.437,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali (12,50%) ed accessori di legge.
La presente controversia, di indubbia peculiarità, trae le proprie origini dal rapporto instaurato tra le odierne parti per il tramite del sito web denominato “Fa.”. Trattasi, come è ormai notorio, di un c.d. social network ad accesso gratuito fondato nel 2004 da uno studente dell’Università di Ha. al quale, a far tempo dal settembre 2006, può partecipare chiunque abbia compiuto dodici anni di età: peraltro, se scopo iniziale di “Fa.” era il mantenimento dei contatti tra studenti di università e scuole superiori di tutto il mondo, in soli pochi anni ha assunto i connotati di una vera e proprie rete sociale destinata a coinvolgere, in modo trasversale, un numero indeterminato di utenti o di navigatori Internet. Questi ultimi partecipano creando “profili” contenenti fotografie e liste di interessi personali, scambiando messaggi (privati o pubblici) e aderendo ad un gruppo di c.d. “amici”: quest’ultimo aspetto è rilevante, anche ai fini della presente decisione, in quanto la visione dei dati dettagliati del profilo di ogni singolo utente è di solito ristretta agli “amici” dallo stesso accettati. “Fa.”, come detto, include alcuni servizi tra i quali la possibilità per gli utenti di ricevere ed inviare messaggi e di scrivere sulla bacheca di altri utenti e consente di impostare l’accesso ai vari contenuti del proprio profilo attraverso una serie di “livelli” via via più ristretti e/o restrittivi (dal livello “Tutti” a quello intermedio “Amici di amici” ai soli “Amici”) per di più in modo selettivo quanto ai contenuti o alle stesse “categorie” di informazioni inserite nel profilo medesimo.
Quindi, agendo opportunamente sul livello e sulle impostazioni del proprio profilo, è possibile limitare l’accesso e la diffusione dei propri contenuti, sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo.
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E’ peraltro nota agli utenti di “Fa.” l’eventualità che altri possano in qualche modo individuare e riconoscere le tracce e le informazioni lasciate in un determinato momento sul sito, anche a prescindere dal loro consenso: trattasi dell’attività di c.d. “tagging” (tradotta in lingua italiana con l’uso del neologismo “taggare”) che consente, ad esempio, di copiare messaggi e foto pubblicati in bacheca e nel profilo altrui oppure email e conversazioni in chat, che di fatto sottrae questo materiale dalla disponibilità dell’autore e sopravvive alla stessa sua eventuale cancellazione dal social network.
I gestori del sito (statunitensi, secondo la Polizia Postale), pur reputandosi proprietari dei contenuti pubblicati, declinano ogni responsabilità civile e/o penale ad essi relativa (come dimostra, eloquentemente, una recentissima e dibattuta controversia giudiziaria riguardante il motore di ricerca “Go.”). In definitiva, coloro che decidono di diventare utenti di “Fa.” sono ben consci non solo delle grandi possibilità relazionali offerte dal sito, ma anche delle potenziali esondazioni dei contenuti che vi inseriscono: rischio in una certa misura indubbiamente accettato e consapevolmente vissuto.
Il caso di specie è emblematico in tal senso.
Due giovani si conoscono e socializzano tramite “Fa.” e tra loro ha inizio una relazione da entrambi definita sentimentale, con sviluppi non lineari ed irreprensibili, descritti dal convenuto in modo minuzioso, pur se irrilevanti ai fini della presente decisione. In tale contesto si inserisce l’invio da parte di T. P. di un messaggio a mezzo “Fa.” a F. B., datato 1.10.2008 e del seguente eloquentissimo tenore: “Senti brutta troia strabica che nn sei altro … T consiglio di smetterla. Nn voglio fare il cattivo sputtanandoti nella tua sfera sociale dove le persone t stimano (facebook, myspace, ecc.). Purtroppo nn siamo To. Ve. o Fi. Na. … quindi nn appetibili sessualmente per te. T consiglio di caricare le foto ove la frangia nn t nasconde il litigio continuo dei tuoi occhi e nello stesso tempo il numero di un bravo psichiatra che può prescriverti al più presto possibile, pastigle rettali da cavallo con funzione antidepressiva (se t piaceva il dito non mi immagino il farmaco). Con queste affermazioni, vere, chiedo di eclissarti e di smetterla di ossessionarmi come il tuo grande idolo e modello comportamentale … Mentos! Ah … Tutti i miei orgasmi erano finti …=) ihoho“.
Trattasi, in tutta evidenza, di un messaggio denotante la conoscenza non solo della imperfezione fisica sofferta da F. B., ma anche e soprattutto di alcune sue presunte preferenze maschili e abitudini sessuali.
Per di più, il messaggio presuppone precedenti conversazioni non gradite al mittente (“T consiglio di smetterla”) e che trovano riscontro nelle difese del convenuto, laddove ha lamentato il preteso comportamento persecutorio di parte attrice e la propria conseguente giustificata reazione. Difese che, ad onor del vero, si appalesano ictu oculi come contraddittorie nel momento in cui alla contestazione della provenienza del messaggio è poi soggiunta la non riferibilità a F. B. del suo contenuto. Immeritevoli di accoglienza appaiono, comunque, le generiche eccezioni svolte dal convenuto in relazione alla effettiva provenienza del messaggio de quo, posto che è ampiamente documentata dall’attrice la partecipazione di T. P. alla discussione in chat messaggistica sul profilo di un comune “amico Fa.” (tale G. F.) a commento di una foto che li ritrae assieme, l’inserimento di F. B. in tale conversazione web e la replica finale suggellata dal messaggio del quale oggi si discute (doc. 2). Maggiormente dimostrativo della provenienza dal convenuto del messaggio in esame è l’ulteriore scambio di messaggi avvenuto tra le parti in ora tarda (ore 22,37 attrice – ore 1,03 convenuto: doc.3), dal quale si evince anche la volontà di T. P. di rivendicare nuovamente il contenuto di quanto in precedenza scritto (“Se fosse stato per me il commento l’avrei lasciato, ma il mio amico l’ha voluto cancellare …”) e di voler sin da allora individuare una possibile scappatoia nella pretesa non riferibilità all’attrice delle gravi espressioni adottate (“Non vedo il tuo nome scritto nel commento pubblico della mia foto con i miei amici”).
Quest’ultima affermazione del convenuto è, di contro, dimostrativa del carattere pubblico delle offese arrecate: offese certamente riconducibili in modo immediato e diretto a F. B., non solo per la riferita forzata condivisione con i comuni “amici Fa.” delle abitudini di vita dell’attrice e dei suoi asseriti comportamenti vessatori (v. pag. 4 comparsa di risposta), ma anche più semplicemente per la evidente circostanza che il messaggio ingiurioso è immediatamente successivo a quello inviato dalla stessa F. B. a commento della foto pubblicata dal comune “amico Fa.” G. F. (il quale, poi, a detta dello stesso convenuto ebbe a “cancellare” il messaggio de quo).
La nota impossibilità di registrazione nel social network a nome di un utente già registrato (confermata anche in via documentale dall’attrice: docc. 4-5-6) e l’assenza di formali denunzie del convenuto concernenti eventuali e non dimostrati “furti d’identità” (anzi escludibili, alla luce dell’utilizzazione del medesimo recapito email, in altre occasioni pubblicato: doc. 7) consentono di affermare la provenienza del messaggio da T. P. Se a ciò si aggiungono le ulteriori considerazioni già ampiamente svolte in relazione alle note caratteristiche di “Fa.”, ai suoi altrettanto notori e conosciuti limiti ed alla consapevole accettazione dei conseguenti rischi di una sua non corretta utilizzazione, non possono sussistere ragionevoli dubbi sulla affermazione di civile responsabilità del convenuto quanto agli effetti ed ai pregiudizi arrecati dal messaggio del giorno 1.10.2008 e dalla reale (e (ancor potenziale) sua diffusione.
Dunque, T. P. dev’essere condannato al risarcimento dei danni arrecati per tale via a F. B., dovendosi al riguardo escludere le invocate scriminanti o diminuenti di cui all’art. 599 c. II° c.p. ed all’art. 1227 c.c., certamente apparse incongrue anche in ossequio alla stessa prospettazione dei fatti offerta dalla difesa del convenuto.
Relativamente al quantum debeatur, ribadito che parte attrice ha limitato le proprie richieste al risarcimento “del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale” sofferto quale diretta conseguenza della subita lesione “alla reputazione, all’onore e al decoro” cagionatale dal convenuto mediante l’invio del messaggio oggetto di causa, appare utile brevemente in diritto premettere come, recentemente, la Suprema Corte abbia riaffermato l’autonomia del danno morale rispetto alla più ampia categoria del danno non patrimoniale (Cass. 12.12.2008 n. 29191), in apparente contrasto con le note decisioni adottate dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 11.11.2008 numeri 26972 e 26975), che hanno negato valenza autonoma al danno morale, relegandolo al rango di sottocategoria del danno non patrimoniale.
Peraltro, per quel che qui rileva, le Sezioni Unite avevano affermato “che, nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive – tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali – un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata: sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”. Nel caso di specie, avendo parte attrice invocato la liquidazione “del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale” per tale via e in modo esclusivo individuato, le anzidette problematiche interpretative ben possono considerarsi irrilevanti, così come la stessa querelle riguardante la eccepita necessità di individuare, ai fini della liquidazione, una fattispecie di reato nell’ambito delle vicende discusse in giudizio.
Come è noto, il danno non patrimoniale trae la propria specifica origine dall’art. 2059 c.c., alla luce del quale simile pregiudizio deve essere risarcito “solo nei casi determinati dalla legge”: tale possibilità risarcitoria sembrava dunque limitata alle sole ipotesi di reato, così come previsto dall’art. 185 c.p. A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale (sent. 30.6.2003 n. 233) può ormai dirsi del tutto superata questa interpretazione limitativa, di talchè ogni lesione di valori di rilievo costituzionale inerenti la persona comporta il ristoro del danno non patrimoniale sofferto.
Qui va rimarcata la risarcibilità, attesi i limiti della domanda attrice, del solo danno morale soggettivo inteso quale “transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima” del fatto illecito, vale a dire come complesso delle sofferenze inferte alla danneggiata dall’evento dannoso, indipendentemente dalla sua rilevanza penalistica.
Rilevanza che, peraltro, ben potrebbe essere ravvisata nel fatto dedotto in giudizio, concretamente sussumibile nell’ambito della astratta previsione di cui all’art. 594 c.p. (ingiuria) ovvero in quella più grave di cui all’art. 595 c.p. (diffamazione) alla luce del cennato carattere pubblico del contesto che ebbe a ospitare il messaggio de quo, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione a seguito di tagging. Elemento, quest’ultimo, idoneo ad ulteriormente qualificare la potenzialità lesiva del fatto illecito, in uno con i documentati problemi di natura fisica ed estetica sofferti da F. B. (doc. 1). Alla luce di quanto accertato in fatto, della evidente lesione di diritti e valori costituzionalmente garantiti (la reputazione, l’onore, il decoro della vittima) e delle conseguenti indubbie sofferenze inferte all’attrice dalla vicenda della quale si discute, in via di equità, può essere liquidata ai valori attuali, a titolo di danno morale ovvero non patrimoniale, la somma di Euro 15.000,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo. La presente sentenza dev’essere munita, ai sensi di legge, della clausola di provvisoria esecutività di cui all’art. 282 c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 12.3.2009 da F. B. nei confronti di T. P., così provvede: 1) condanna T. P. al pagamento, in favore di F. B., della somma di Euro 15.000,00 oltre agli interessi legali dalla data del fatto al saldo; 2) lo condanna, altresì, al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate nella misura di Euro 4.400,58 (di cui Euro 186,58 per esborsi, Euro 1.214,00 per diritti ed Euro 3.000,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; 3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
1. – Sulla premessa che la tariffa aveva nella specie riguardato i locali utilizzati dalla contribuente per lo svolgimento di attività artigiana di falegnameria, la commissione, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che la detta quota variabile fosse dovuta in base ai rifiuti urbani prodotti, e non per le superfici ove si producono rifiuti speciali non assimilati raccolti a cura e spese del contribuente.
Ha quindi affermato che la società aveva sempre “dichiarato e dimostrato” di aver prodotto rifiuti del genere, provvedendo direttamente al relativo smaltimento. Donde era onere del comune – o dell’ente preposto -accertare semmai la promiscuità dei rifiuti prodotti (urbani e speciali), al fine di legittimamente pretendere anche la quota variabile della tariffa, seppure in misura ridotta.
Quanto all’Iva, la commissione l’ha ritenuta non dovuta in considerazione della natura propriamente tributaria della tia, definitivamente chiarita dalla Corte costituzionale a mezzo della sentenza n. 238/2009 e dell’ordinanza n. 300/2009. 2. – La ricorrente, col primo mezzo, censura la prima delle dette statuizioni, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 21 e 49, (c,d. decreto Ronchi) e degli artt. 17 e 24 dell’afferente regolamento del comune di Capannori (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5).
Ascrive alla sentenza, da un lato, di aver ravvisato un inesistente onere probatorio in capo all’ente impositore quanto alla produzione di rifiuti soggetti alla tariffa; e, dall’altro, di aver ritenuto assolta la contribuente dall’onere a essa spettante con una motivazione del tutto carente, avendo in sostanza affermato come dimostrata l’avvenuta produzione di rifiuti speciali (e il successivo smaltimento diretto dei medesimi) senza rilevare che non era risultato depositato, nè in primo, nè in secondo grado, alcun documento all’uopo attestante.
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3. – Il motivo è fondato nei limiti della dedotta insufficienza motivazionale della sentenza. Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di tarsu, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, nel disporre che la tassa “è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito o attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59″, pone una presunzione relativa di tassabilità, in forza della quale, costituendo le successive esenzioni un’eccezione alla regola generale di assoggettamento di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta è istituito o attivato, l’onere della prova, circa l’esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto, grava su chi ritiene di avere diritto all’esenzione, e non sull’amministrazione del comune (v. per tutte Cass. n. 15083/2004; n. 4766/2004).
Tale principio rileva anche in materia di tia, non solo perchè codesta rappresenta – come ormai definitivamente chiarito – una mera variante della tarsu, conservando anche la relativa qualifica di tributo v. C. cost. n. 238/2009; n. 300/2009 (ord.) e n. 64/2010 (ord.), nonchè sez. un. 14903/2010 e, da ultimo, sez. un. n. 25929/2011; ma soprattutto perchè in tal senso depone lo specifico regime delineato dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49. Il quale ha invero previsto (al comma 3) che “la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale”, salva l’applicazione sulla stessa, così come determinata dagli enti locali, di un “coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi” (comma 14).
L’impugnata sentenza, nell’affermare la non soggezione a tia delle aree produttive di rifiuti speciali non assimilati, non ha contravvenuto i riferiti principi di diritto. Nè ha sostenuto un inverso principio in tema di ripartizione dell’onere della prova, giacchè la valutazione associata alla carenza di prove della promiscuità dei rifiuti si rivela, nel testo della motivazione, solo consequenziale a quella di avvenuta previa dimostrazione, da parte del contribuente, della produzione di (soli) rifiuti speciali.
Tuttavia la commissione ha ritenuto assolto il suddetto onere della prova della contribuente a mezzo di un’affermazione apodittica; segnatamente a mezzo dell’affermazione che “la società ha sempre dichiarato e dimostrato di avere prodotto rifiuti speciali e di avere provveduto a propria cura e spese allo smaltimento”. Siffatta argomentazione, nella sua circolarltà, si rivela del tutto insufficiente a render conto del procedimento logico sottostante, in quanto non è detto da cosa la valutazione afferente sia stata tratta, e considerato che la ricorrente ha dedotto che, in verità, nessun documento attestante la produzione di rifiuti non assimilati era stato in effetti depositato, in primo come in secondo grado.
4. – Col secondo mezzo, Ascit denunzia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, L. n. 133 del 1999, art. 6, nonchè del D.M. 24 ottobre 2000, in relazione alla statuizione circa il non assoggettamento a Iva della tariffa di igiene ambientale.
Secondo la ricorrente, l’applicazione dell’Iva coglie, non già il corrispettivo tributario della tariffa, quanto invece, in base al citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, la sottostante prestazione di servizio. La stessa natura latamente tributaria di un importo – ad avviso della ricorrente – non escluderebbe in sè l’applicazione dell’Iva, come dimostrato, per esempio, dal fatto che scontano l’imposta le accise sui consumi energetici. Una simile conclusione – per quanto poi sostenuto in memoria – troverebbe conferma nella successiva evoluzione della neo-istituita tariffa integrata ambientale, disciplinata dal codice dell’ambiente – D.Lgs. n. 152 del 2006 – e nota come tia/2. Di questa, infatti, la circolare ministeriale n. 3/DF/2010 ha affermato la sostanziale identità rispetto alla tariffa d’igiene ambientale (c.d. tia/1); e la soggezione all’Iva in ragione della definizione non tributaria di cui alla norma d’interpretazione autentica (del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238) contenuta nel D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, conv. in L. n. 122 del 2010. 5. – Il secondo mezzo è infondato.
6. – Occorre sgombrare il campo dalla considerazione da ultimo svolta, giacchè quanto appena evidenziato a proposito della rilevanza dell’astratta disciplina della tariffa integrata ambientale, in base a una presunta sostanziale identità tra questa e la tariffa d’igiene ambientale (ancora per comodità, rispettivamente, tia/2 e tia/1), è il frutto di una forzatura logica del tutto inaccettabile.
La tariffa integrata ambientale, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, è stata istituita previa soppressione (e, dunque, in conseguente sostituzione) della tariffa d’igiene ambientale. Per incidens, essa non risulta ancora applicabile non essendo stato emanato il previsto regolamento attuativo, di cui ai commi 3 e 6 della disposizione citata. Talchè, in base al successivo comma 10, dello stesso art. 238, fino alla completa attuazione della tariffa integrata (peraltro solo virtuale, essendo codesta a sua volta destinata a cedere il passo, con decorrenza 1.1.2013, all’istituito tributo comunale rifiuti e servizi – c.d. res – di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214), continuano ad applicarsi le discipline regolamentari prima vigenti; e dunque, la disciplina regolamentare della tariffa d’igiene ambientale (tia/1).
D’altronde non risulta – nè è in qualche modo dedotto – che il comune di Capannori abbia, in concreto, e per quanto rileva in causa, provveduto ad attuare la tariffa integrata con proprio autonomo regolamento – in base alla facoltà pur concessa dal D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2 quater, conv. con modificazioni in L. n. 13 del 2009, giustappunto per l’eventualità della mancata adozione del ripetuto regolamento ministeriale attuativo entro il 30.6.2009.
Poichè finanche in linea di pura logica formale non è dato comprendere in qual senso possa minimamente sostenersi l’identità tra situazioni in successione tra loro (dovrebbe far parte del comune patrimonio logico-cartesiano che, se A succede a B, A e B non sono la stessa cosa), sembra alla Corte di tutta evidenza che le argomentazioni involgenti l’istituto della tariffa integrata ambientale (tia/2) a nulla rilevano laddove, come nella specie, si discuta della sola tariffa d’igiene ambientale (tia/1).
Il che, del resto, è stato già evidenziato dalla Corte costituzionale nella nota sent. n. 238/2009, a petto della considerazione circa “la rilevata formale diversità delle fonti istitutive delle due suddette tariffe (ancorchè entrambe usualmente denominate, in breve, tia), la successione temporale delle fonti, la parziale diversità della disciplina sostanziale di tali prelievi, il fatto che la tariffa integrata espressamente sostituisce la tariffa di igiene ambientale”.
Siffatti elementi impediscono, in buona sostanza, di ritenere che la questione sollevata in causa sia minimamente influita dall’evoluzione concernente la tariffa integrata ambientale.
7. – Mantenuta nei limiti suoi propri, la questione relativa alla affermata (dalla ricorrente) soggezione della tia/1 all’Iva va risolta in coerenza con la pacifica natura tributaria della medesima, con la mancanza di disposizioni legislative che espressamente assoggettano a Iva le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti e con l’irrilevanza di diverse prassi amministrative (in effetti esistenti in alcuni territori), posto che la natura tributaria della tariffa va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa, e non da dette eventuali distorte prassi.
In tal senso è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte costituzionale – in sintesi: “non è fondata, in riferimento all’art. 102, comma 2, cost., la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, nella parte in cui dispone che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani e, quindi, della tariffa di igiene ambientale (t.i.a.) prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49: la tariffa di igiene ambientale (t.i.a.), infatti, costituisce una mera variante della ta.r.s.u. disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni) e conserva la qualifica di tributo propria di quest’ultima” (sent. n. 238/2009 e ord. nn. 300(2009 e 64/2010) -; e infine accolti dalle sezioni unite di questa Corte a mezzo dell’affermazione che “la tariffa di igiene ambientale (t.i.a.), disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della t.a.r.s.u. (disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993) e conserva la qualifica di tributo, propria di quest’ultima, con la conseguenza che le controversie aventi a oggetto la debenza della t.i.a. hanno natura tributaria e sono da attribuire alla cognizione delle commissioni tributarie (senza che ciò si ponga in contrasto con l’art. 102 Cost., comma 2)” (per tutte sez. un. n. 14903/2010; sez. un. n. 25929/2011).
In base a codesti principi, stante la mancanza – ripetesi di disposizioni legislative suscettibili di esser richiamate a presidio della affermata soggezione a Iva della prestazione del servizio di smaltimento in sè e per sè considerata (disposizione che, oltre tutto, ove esistenti, determinerebbero fondati dubbi di legittimità alla luce della normativa comunitaria – direttiva 2006/112/Ce – che esclude in via generale l’assoggettamento a Iva di diritti, canoni e contributi percepiti da enti pubblici “per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità”), devesi confermare la statuizione di cui all’impugnata sentenza.
Nel senso che gli importi pretesi a titolo di tariffa d’igiene ambientale non sono assoggettabili a Iva.
8. – In conclusione, quindi, va accolto, nei limiti considerati, il primo motivo dell’odierno ricorso e rigettato il secondo.
L’impugnata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima commissione regionale della Toscana, diversa sezione.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo; rigetta il secondo; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale della Toscana.