Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.
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QUANDO E' POSSIBILE CEDERE UN CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE?

La cessione a terzi del preliminare di compravendita è riconducibile alla più generale fattispecie della cessione del contratto, così come prevista dall’art. 1406 e seguenti cc.

Tra le tipologie di contratti preliminari di compravendita, le tipologie cedibili a terzi sono:

1. Contratto preliminare di compravendita per persona da nominare, con il quale il promittente acquirente si riserva la facoltà di nominare, entro un certo termine, un terzo soggetto che subentra nel preliminare con effetto retroattivo, ossia dal momento della sua stipulazione, in aggiunta o in sostituzione del promittente acquirente medesimo.

2. Contratto preliminare di compravendita a favore del terzo, che si ha quando la sostituzione del promittente acquirente non avviene già nell’ambito del contratto preliminare, ma unicamente nel contratto definitivo.

3. Contratto preliminare di compravendita con clausola di cedibilità, in cui la sostituzione del promittente acquirente con un terzo soggetto, designato dallo stesso promittente acquirente, avviene a titolo derivato e con effetto dal momento della cessione del contratto preliminare.

In tempi recenti, sempre più persone vedono nel business immobiliare una occasione per svoltare, per cambiare il proprio lavoro o per arrotondare semplicemente il proprio stipendio. L’idea è che compravendere immobili, o meglio cedere contratti preliminari, rappresenti una attività di semplice esecuzione e dalla quale si può trarre un buon profitto in tempi molto brevi. E tutto ciò senza intestarsi alcun immobile a fronte di un investimento economico molto basso.

La realtà però è ben altra. Approcciare alla cessione dei preliminari di compravendita senza nozioni giuridiche e fiscali comporta dei rischi. La materia infatti è molto insidiosa ed articolata, e l’errore è dietro l’angolo!

Per avere un parere serio e professionale, contattaci. Lo Studio potrà offrirti un servizio onesto e completo per affrontare questa attività in modo sicuro.

FORME ALTERNATIVE DI TUTELA DEI RISPARMIATORI: ABF (Arbitro Bancario Finanziario) E ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie)

Quasi 22 mila ricorsi presentati nel 2016, con un aumento del 60% circa rispetto all’anno scorso; di questi, per oltre 13 mila si è pervenuti ad una decisione che nel 75% dei casi ha avuto esito favorevole al ricorrente, comportando risarcimenti per circa 13 milioni di Euro: questi sono i numeri dell’ABF, l’Arbitro Bancario Finanziario, organismo competente in materia di risoluzione alternativa delle controversie tra clienti e banche / finanziarie.

Circa 1.900 ricorsi presentati nel 2017, n. 300 le decisioni adottate che nel 63% dei casi è stata favorevole in tutto o in parte ai ricorrenti, comportando risarcimenti per 5,2 milioni di Euro: questi, invece, sono i numeri dell’ACF, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie, nel suo primo anno di attività; organismo istituito presso la Consob per dirimere, in modo alternativo, le controversie tra investitori ed intermediari in materia di erogazione dei servizi di investimento.

Numeri importanti come si vede e, per certi versi, inaspettati; numeri, soprattutto, che esprimono una nuova tendenza in un contesto caratterizzato da una sempre maggiore conflittualità nei rapporti di clientela bancari e finanziari, ovvero quella di un’esigenza di tutela attraverso canali alternativi al giudice civile ordinario che, spesso, ha avuto un effetto deterrente per i costi da sostenere e le lunghe attese.

L’ABF e l’ACF, dal punto di vista tecnico, sono qualificabili come organismi “ADR” (in inglese, Alternative Dispute Resolution), ossia procedure di risoluzione alternativa delle controversie tra consumatori e imprese. Il provvedimento che ha introdotto in Italia la nuova disciplina delle procedure ADR è il decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130 che, a sua volta, ha recepito la direttiva ADR per i consumatori (n. 2013/11/UE).

Previa verifica di alcuni requisiti di ammissibilità e procedibilità, tutt’altro che restrittivi, le ADR offrono una soluzione rapida, semplice, snella, a basso costo e, al contempo, molto efficace del contenzioso:

- rapida, in quanto la normativa che le regola prevede tempistiche decisamente ristrette (es. per ricorsi ABF  n. 105 giorni complessivi);

- semplice, poiché il ricorso può essere presentato online, attraverso il sito web, oppure attraverso la compilazione di un modulo che può essere inviato anche tramite pec;

- snella, perché il procedimento è strutturato in modo da limitare il contradditorio a pochi passaggi predefiniti (ricorso, deduzioni e controdeduzioni);

- basso costo, in quanto ricorrere all’ACF è gratuito, mentre per l’ABF è necessario versare 20 euro di contributo spese che, nel caso in cui il ricorso fosse accolto anche solo in parte, l’intermediario è tenuto a rimborsare al cliente;

- efficace, poiché, tornando ai numeri sopra riportati, nel 99% delle pronunce ABF a favore dei ricorrenti, l’intermediario soccombente ha rispettato la decisione; ancora maggiore l’efficacia delle pronunce ACF: solo in un caso l’intermediario non ha rispettato la decisione. 

Quest’ultima caratteristica è peraltro rafforzata dal fatto che la normativa prevede di dare pubblicità dell’eventuale inadempienza dell’intermediario soccombente, con relativo danno reputazionale.

Tutto dunque sembra indicare che le procedure alternative, ovvero stragiudiziali, di risoluzione delle controversie rappresenteranno il futuro.

E’ notizia di questi giorni la decisione favorevole dell’ACF a riconoscere il diritto al risarcimento ad azionisti di “banca risolta” delle somme investite in occasione dell’ultimo aumento di capitale, fondando la motivazione sul fatto che la Vecchia Banca, con dolo, ha dato "una falsa e fuorviante rappresentazione del quadro informativo di riferimento, così irreparabilmente pregiudicando il processo valutativo e di propensione all'investimento da parte dei risparmiatori". Risarcimento cui è tenuta la banca che ha successivamente comprato l’ente ponte costituito a seguito del decreto di risoluzione del 22/11/2015.

Decisione importantissima che apre scenari importanti per migliaia di risparmiatori.

D’altra parte, il ricorso alle procedure presso ABF e ACF richiede un’adeguata preparazione tecnica; infatti, sebbene qualsiasi privato consumatore possa ricorrere in autonomia, le possibilità di una decisione favorevole aumentano se il ricorso è esaustivo, ben argomentato e riprende tutti i fatti, nella loro sequenza logica e temporale.

E' fondamentale descrivere in modo chiaro ed esaustivo i fatti sui quali si basa la pretesa, spiegare i propri argomenti in modo lineare, allegare documentazione a supporto, indicare le norme che si ritiene siano state violate e, soprattutto, fare riferimento a precedenti pronunce su casi simili.

Il consiglio è quindi quello di rivolgersi, comunque, a professionisti del settore che conoscano bene (e non solo genericamente) le procedure alternative in argomento; del resto gli stessi numeri sembrano confermare questa tendenza: l’86% dei ricorsi presentati all’ABF nel 2016 sono avvenuti per il tramite di procuratori/rappresentanti.

Per ulteriori chiarimenti contattatemi ad uno dei seguenti indirizzi email:

avv.milena.nappo@gmail.com


adr.assistenza@gmail.com

MEDIAZIONE: OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA?

La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.



Questo il testo del comunicato dell'Ufficio Stampa della Corte.






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MEDIAZIONE: COSA SUCCEDE SE NON MI PRESENTO IN MEDIAZIONE?


Con sentenza del 25 giugno 2012 il Tribunale di Siena ha sancito alcuni principi interessanti in tema di mancata comparizione senza giustificato motivo in mediazione.





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In particolare il Tribunale ha stabilito che il comportamento della parte che non si è presentata in mediazione costituisce frode alla legge, perché posta volontariamente in violazione di una norma imperativa, posta a tutela del giusto processo, e che lo scopo di eludere l’obbligatorietà della mediazione fosse stato efficacemente perseguito dalle parti attrici opponenti, in contrasto con detta norma imperativa.