Altra novità importantissima introdotta dal collegato lavoro è rappresentata dalla possibilità per le parti (lavoratore e datore di lavoro) di pattuire sia al momento della stiupulazione del contratto, sia successivamente, una clausola compromissoria con cui si impegnano a far decidere ad arbitri, invece che al giudice del lavoro, le eventuali future controversie che dovessero insorgere tra loro.
La nuova disciplina contempla diverse forme di arbitrato alla quale avranno facoltà di accedere tutti i lavoratori subordinati, pubblici e privati, i collaboratori coordinati e continuativi, gli agenti che operano in forma personale.
Inoltre, la scelta del prestatore di lavoro in merito al ricorso all’arbitrato potrà essere effettuata solo preventivamente (e non dopo che la controversia è già insorta) purché alla conclusione del periodo di prova, ove previsto, oppure se trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Come si attiva la procedura arbitrale?
La procedura si attiva con ricorso nel quale la parte dovrà indicare l’oggetto della domanda (il petitum); le ragioni sulle quali si fonda (ossiala causa petendi); i mezzi di prova e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità. Inoltre sono stabiliti i termini per il deposito di memorie e repliche.
Durante l’udienza il collegio dovrà tentare la conciliazione, interrogare le parti, ammettere e assumere le prove.
La controversia inoltre dovrà essere decisa entro 20 giorni dall’udienza finale con un lodo, nel quale gli arbitri potranno disporre per la parte soccombente il rimborso delle spese legali e arbitrali dell’altra parte.
Tale forma di arbitrato è tuttavia irrituale in quanto avente valore di un contratto tra le parti, non sarà pertanto impugnabile, neanche qualora deroghi a disposizioni di legge o contratti collettivi.
Fonte: atto Camera 1441 quater F
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