Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

COME COORDINARE SEPARAZIONI GIUDIZIALI E TRASFERIMENTI DI IMMOBILI?

Con l’introduzione del D.L.31.5.2010 n. 78 convertito in legge 30.7.2010 n.122 molte sono le perplessità sorte in ordine alla possibilità di continuare ad omologare le separazioni dei coniugi con trasferimento di immobili.


In particolare, l’art. 19, co. 14 della summenzionata legge recita testualmente: “All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.


Alla luce del disposto normativo appena citato: quale soluzione adotteranno i Magistrati?









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Non potendo, comunque, esimersi dall’omologare separazioni contenenti la cessione di immobili, la soluzione adottata da taluni Tribunali è volta ad approvare le omologazioni solo se corredate, al momento del deposito del ricorso, di una dichiarazione notarile per quello che attiene la coerenza soggettiva e di una certificazione di un tecnico, ad esempio un geometra, per quello che attiene la coerenza oggettiva del bene, intesa questa come coincidenza tra le schede planimetriche catastali e lo stato di fatto del bene, richiesta quest’ultima ulteriore a quella prevista dalla norma, che richiede solo una dichiarazione resa dagli interessati.



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