Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte.
L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.
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Il futuro non riguarda solo la guida automatica, ma anche le smart road. Grazie alle nuove tecnologie, infatti, anche le strade potranno dialogare con gli utenti a bordo dei veicoli e fornire loro informazioni su traffico, incidenti e condizioni meteo in tempo reale.
La smart road è una vera e propria “strada intelligente”, percorrendo la quale i veicoli possono comunicare e connettersi tra loro, e ricevere dalla strada informazioni su servizi di deviazione dei flussi di traffico nel caso di incidenti, suggerimenti di traiettorie alternative, gestione di accessi, parcheggi e rifornimenti, interventi tempestivi in caso di emergenze fino alle notizie turistiche che caratterizzano i diversi percorsi.
In tale ottica di innovazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2018 ha emanato il Decreto Smart Road, individuando i nuovi servizi smart che riguardano le strade e gli standard funzionali per realizzare strade più connesse e sicure.
I primi interventi, che verranno realizzati entro il 2025, riguarderanno prevalentemente le tratte autostradali o statali di nuova realizzazione oppure oggetto di manutenzione straordinaria, per poi passare, entro il 2030, alla implementazione dei servizi offerti e alla installazione di dispositivi per il monitoraggio strutturale della staticità delle opere stradali.
A tal fine, Anas ha firmato la convenzione con Open Fiber per la realizzazione delle infrastrutture di posa della rete in fibra ottica sul territorio nazionale.
Ma non solo. Ci stiamo avviando verso una trasformazione digitale epocale, in cui si intrecceranno big data e intelligenza artificiale, internet of things, blockchain, 5g, droni, volta a garantire una migliore gestione del traffico e maggiore sicurezza.
In questo contesto, le società tecnologiche hanno la concreta possibilità di diventare partner delle società di trasporto.
Ci sono opportunità enormi ed è per questo motivo che proprio ora è il momento di proteggere le proprie idee. La protezione di un marchio, di un brevetto, di un disegno o modello, costituisce un investimento sul futuro a breve e medio termine, e potrebbe diventare una fonte importante di guadagno.
Se pensi di registrare un marchio o un brevetto entro qualche mese, contattaci per capire se hai tutti i requisiti.
La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
Questo il testo del comunicato dell'Ufficio Stampa della Corte.
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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27/2005 ha precisato che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sola sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada, ma non la decurtazione dei punti.
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Nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione introdotta dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151(Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiunto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), modificato dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi con ordinanze dell’8 novembre 2003 dal Giudice di pace di Voltri, del 5 dicembre 2003 dal Giudice di pace di Mestre, del 23 febbraio 2004 dal Giudice di pace di Ficarolo, del 16 marzo 2004 dal Giudice di pace di Bra, del 17 febbraio 2004 dal Giudice di pace di Mestre, del 26 gennaio 2004 dal Giudice di pace di Montefiascone, del 30 e del 26 aprile 2004 dal Giudice di pace di Lanciano, del 12 maggio 2004 dal Giudice di pace di Carrara e del 10 maggio 2004 (n. 2 ordinanze) dal Giudice di pace di Casale Monferrato, rispettivamente iscritte ai nn. 120, 267, 465, 503, 569, 575, 643, 658, 701, 721 e 722 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11, 23, 25, 26, 32, 36 e 38, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Andare in bicicletta contromano non è più vietato.
La Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) è riuscita ad ottenere il parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla realizzazione di una misura che permetterebbe alle biciclette, in presenza di determinate condizioni di percorrere le strade delle città in controsenso.
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Le condizioni necessarie per il doppio senso sono:
1. Larghezza della strada di almeno 4,25 metri;
2. Zona a Traffico Limitato (ZTL);
3. Limite di velocità a 30 km/h;
4. Divieto di transito al traffico pesante.
Le condizioni così individuate fanno sì che si possa circolare a doppio senso nella maggior parte delle strade italiane.
La legge 120/2010 art. 42 ha introdotto una importante novità in tema di sospensione della patente, prevedendo il c.d. "permesso di guida temporaneo", da rilasciarsi in determinate fasce orarie e per non più di tre ore al giorno.
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Non tutti possono però beneficiarne, occorrendo comprovate ragioni documentate: sono tali ad esempio l'impossibilità o l'eccessiva gravosità a raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o non propri. Ma non solo. Anche il genitore di minore con handicap grave o colui che assiste una persona con handicap grave parente o affine entro il terzo grado e convivente può richiedere la concessione del permesso di guida temporaneo.
La domanda per ottenere il permesso di guida temporaneo deve essere inoltrata al Prefetto competente entro e non oltre 5 giorni dal ritiro della patente.
Tuttavia, se dall'infrazione che ha determinato il ritiro della patente è derivato un incidente o se l'infrazione ha rilevanza penale, il permesso non potrà essere accordato.
Circolare - 22/04/2011 - Prot. n. 6535 - Sicurezza stradale
OGGETTO: Legge 120/2010, recante: Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Prot. n. 6535 Roma, 22 aprile 2011
OGGETTO: Legge 120/2010, recante: Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Com'è noto la legge in oggetto ha apportato significative novità al Codice della strada, sia con la modifica e l'integrazione di alcune disposizioni del previgente testo, sia con l'introduzione ex novo di altre norme. Con riferimento ai più rilevanti aspetti innovativi sono pervenute a questo Dipartimento, già in fase di prima applicazione, numerose richieste di chiarimenti, in relazione alle quali si forniscono le seguenti indicazioni, d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di cui si richiamano le circolari precedenti.
Art. 218, comma 2 (Sanzione accessoria della sospensione della patente e permesso orario) Con riferimento alla innovativa previsione recata dal comma 2 dell'art. 218 (Sanzione accessoria della sospensione della patente) di uno speciale permesso di tre ore giornaliere per motivi di lavoro, si ritiene opportuno precisare che l'autorizzazione, oltre ad essere subordinata alle condizioni tassativamente indicate nella norma, quali l'assenza di incidente conseguente all'infrazione che ha determinato la sospensione e la possibilità di concessione per una sola volta, non è da reputarsi ammissibile qualora sia connessa a fattispecie che hanno rilevanza penale. La precisazione assume particolare significato in relazione all'art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), poiché il permesso in questione deve ritenersi applicabile con esclusivo riguardo alla fattispecie depenalizzata di cui al comma 2, lettera a) e non anche alle fattispecie contemplate alle lettere b) e c) dello stesso comma, nonché in relazione all'art. 186-bis. Analogamente, l'autorizzazione deve ritenersi preclusa con riguardo alle infrazioni costituenti reato contemplate nell'art. 187 (Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti). La soluzione interpretativa prospettata, oltre che coerente con l'impianto complessivo della legge in oggetto, caratterizzata dall'inasprimento del regime sanzionatorio nelle ipotesi di guida in stato di alterazione psicofisica che danno luogo a responsabilità penale, trova supporto in un argomento di carattere sistematico, costituito dalla collocazione dell'art. 218 nell'ambito della sezione seconda del titolo sesto del codice, che disciplina le sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie.
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Art. 202-bis (Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie) La disposizione consente di applicare alle sanzioni pecuniarie consequenziali a verbali elevati per infrazioni al Codice della strada la medesima facilitazione finora prevista dall'art. 26 della legge 689/81, per somme dovute in conseguenza di ordinanze-ingiunzioni. In attesa dell'apposito decreto interministeriale, previsto dal comma 9 dell'art. 202-bis, si ritiene che la disposizione possa essere direttamente applicata. Ciò sia in considerazione dei criteri sufficientemente definiti recati dalla fonte primaria in argomento, che non potrebbero comunque essere modificati dalla disciplina regolamentare, sia in relazione alle finalità sociali che la norma persegue, apprestando una facilitazione a beneficio del trasgressore in disagiate condizioni economiche, sia, infine, tenendo conto dello scopo deflattivo del contenzioso, in quanto la proposizione della istanza implica rinuncia al ricorso tanto in sede amministrativa quanto in sede giurisdizionale. Resta fermo, comunque, lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni dettate dal legislatore ed in particolare del limite minimo di duecento euro per la concessione del beneficio, oltreché del criterio di valutazione dello stato di disagio economico del trasgressore, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi. Una volta ricevuta l'istanza, che l'interessato deve inoltrare anche all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, l'Amministrazione può pronunciarsi con espresso provvedimento in senso favorevole o sfavorevole; l'eventuale silenzio, decorsi novanta giorni, produce il rigetto della stessa. Sia nelle ipotesi di accoglimento, che in caso di espresso provvedimento di rigetto, come pure di decorrenza del termine che sostanzia il silenzio-rigetto, è necessario procedere alla notifica all'interessato nelle forme previste dall'art. 201 del Codice. L'esito dell'istanza va, altresì, comunicato al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore. Dalla notifica del rigetto, ovvero dalla comunicazione relativa al silenzio-rigetto, decorre il termine di trenta giorni previsto per effettuare il pagamento della sanzione nella misura intera. Nel silenzio della norma, si ritiene che il provvedimento di rigetto dell'istanza come pure la comunicazione del silenzio-rigetto formatosi, possano essere impugnati davanti al Giudice di pace, nel termine di trenta giorni dalla relativa notifica. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore procederà alla verifica del pagamento di ciascuna rata ed in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decadrà automaticamente dal beneficio.
Art. 224-ter (Applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa in conseguenza di ipotesi di reato) L'introduzione nella disciplina codicistica dell'art. 224-ter ha comportato, per le ipotesi di reato cui consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, la qualificazione amministrativa del provvedimento ablatorio, ora rimesso alla competenza del Prefetto ai sensi del comma 2 della disposizione. In tal modo, mentre l'illecito che costituisce il presupposto della confisca ha conservato, in quanto ipotesi di reato, la propria natura penale, il cui accertamento e le conseguenti decisioni restano affidate al Magistrato, la suddetta sanzione accessoria della confisca, analogamente alla sanzione del fermo e alla misura cautelare del sequestro, hanno acquistato carattere amministrativo. La nuova configurazione della procedura, ove applicata nel senso di ritenere che debba necessariamente attendersi la pronuncia irrevocabile del Magistrato penale prima di potersi procedere alla vendita o rottamazione del veicolo sequestrato, comporterebbe un sensibile aggravio delle spese di custodia, attesa la durata indefinita del processo, durante il quale il veicolo dovrebbe essere permanentemente affidato ad uno dei soggetti di cui all'art. 214-bis. Ciò contrasterebbe con la ratio della stessa norma da ultimo citata come introdotta nell'impianto codicistico dall'art. 38 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 236/2003, il quale è stato voluto dal legislatore con la finalità di contenere gli oneri custodiali, prevedendo l'affidamento del veicolo oggetto di sequestro al proprietario e, in via subordinata e comunque per una durata definita, alle depositerie convenzionate. Si ritiene, pertanto, che il richiamo effettuato dall'art. 224-ter agli artt. 213 e 214-bis possa essere inteso nel senso che, fatta salva la sottrazione del veicolo al trasgressore sul luogo e nell'immediatezza del fatto, successivamente, previa richiesta dell'interessato, il veicolo potrà essere affidato in custodia, fino al provvedimento di confisca, al proprietario o, in sua vece, ad altro obbligato in solido, ovvero all'autore della violazione, seguendo le procedure di cui all'art. 213 laddove applicabili e fermo restando che la restituzione del veicolo è subordinata al pagamento delle spese di recupero e di custodia nel frattempo maturate.
Art. 186 (Depenalizzazione dell'illecito previsto dall'art. 186, comma 2 lett. a) Il nuovo testo della norma, relativo alla depenalizzazione delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l (art. 186, comma 2, lett. a), ha posto il problema della sanzionabilità delle violazioni che, accertate prima dell'entrata in vigore della norma e come tali aventi rilevanza penale, rivestono ora, sotto il profilo sanzionatorio, natura amministrativa. Le Autorità Giudiziarie, all'atto della entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 186 come novellato dall'art. 33 della legge in oggetto, non hanno dato ulteriore corso alle procedure in sede penale, trasmettendo gli atti ai Prefetti. Sulla detta problematica, nell'immediatezza del mutamento normativo, si è espressa la Corte di Cassazione con apposito parere (Rel. n. III/08/2010), secondo il quale i procedimenti penali originati dalle fattispecie in argomento non avrebbero dovuto avere ulteriore corso, ricorrendo l'ipotesi dell'abolitio criminis. Al riguardo si osserva che, stante la mancanza di una disciplina transitoria, anche le Autorità amministrative versano nella giuridica impossibilità di procedere, atteso il principio di irretroattività e di stretta legalità di cui all'art. 1 della legge 689/81 che caratterizza l'illecito amministrativo. L'evidenziato problema di successione di leggi nel tempo ha avuto riflessi anche per quanto concerne la misura cautelare del sequestro dei veicoli, che, originariamente di carattere penale ai sensi dell'art. 321 c.p.p., ha assunto connotazione amministrativa, poiché, nella gran parte dei casi, le competenti Autorità Giudiziarie hanno disposto il dissequestro senza ulteriori indicazioni, con il conseguente rientro dei mezzi nella disponibilità dei proprietari. Per tale motivo si riterrebbe che un nuovo sequestro amministrativo risulti impraticabile, anche in considerazione della circostanza che le fattispecie in argomento sono destinate ad esaurirsi nel tempo.
Art. 204-bis (Ricorso al giudice di pace) I problemi posti dalla disposizione riguardano, in particolare, il comma 4-bis con specifico riferimento al delicato tema della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione. Il comma 4-bis, introdotto ex-novo dalla legge in oggetto, dispone che, per le violazioni opposte accertate da organi dello Stato, la legittimazione passiva spetta al Prefetto, che "può essere rappresentato in giudizio da funzionari della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo". Con l'innovativa previsione il legislatore ha inteso, da un lato, realizzare una semplificazione procedurale, rendendo superfluo il preventivo inoltro al Ministero dei ricorsi ai Giudici di pace - posto in essere in adesione ad un consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, che non riteneva sufficiente la mera notifica alle Prefetture - UTG - e, dall'altro, chiarire che il Prefetto può essere rappresentato in giudizio dai funzionari di cui dispone, con ciò superando le incertezze interpretative che inducevano taluni Giudici di pace a ritenere legittimato esclusivamente il Vice Prefetto con funzioni vicarie o, al più, i dirigenti in servizio presso la Prefettura, con esclusione di altri dipendenti. Alla luce della nuova formulazione della norma si pone il problema se sia possibile estendere ulteriormente la delega alla rappresentanza in giudizio ad altri soggetti al fine di fronteggiare l'esigenza, da più sedi segnalata, di una efficace tutela in sede processuale dell'Amministrazione, in atto non possibile con le limitate risorse di cui si dispone. In proposito sono in corso iniziative, anche di carattere normativa, volte a superare le cennate difficoltà anche al fine della riscossione degli introiti derivanti da sanzioni pecuniarie e per evitare l'incremento delle spese di giustizia in caso di soccombenza per effetto del riformato art. 92 del c.p.c.
Art. 120 (Requisiti morali per il rilascio dei titoli abilitativi alla guida) La norma, dapprima integralmente sostituita dalla legge n. 94/2009 e successivamente modificata, in modo limitato, dalla legge 120/2010, ha inteso, in un'ottica di maggior rigore rispetto alla previgente disciplina, ampliare l'ambito di operatività delle cause ostative al rilascio della patente di guida e, contestualmente, dei motivi che ne impongono la revoca. Il raggio di applicazione della disposizione è stato, altresì, esteso dal punto di vista oggettivo ovvero con riguardo alla tipologia dei titoli abilitativi contemplati nella stessa, soprattutto in considerazione di veicoli abitualmente utilizzati da adolescenti e giovani. La disposizione, ferma restando la salvaguardia delle garanzie giurisdizionali ed amministrative previste dai principi generali dell'ordinamento e dalla normativa di specie per i soggetti destinatari di provvedimenti a contenuto interdittivo o sanzionatorio, ha, in particolare, sollevato perplessità con riguardo ad alcuni profili applicativi sotto elencati, in relazione ai quali si forniscono le seguenti indicazioni: • Inapplicabilità del principio del favor rei: in tema di depenalizzazione, il principio del favor rei che, com'è noto, costituisce in materia penale un basilare criterio interpretativo - applicativo nel caso di successione delle leggi nel tempo, non trova riscontro. Il novellato art. 120, ancorché comporti effetti sanzionatori più rigorosi, si applica, pertanto, anche a situazioni che hanno avuto origine prima dell'entrata in vigore della legge n. 94/2009, avvenuta l'8 agosto 2009. • Comma 2. Ultimo periodo e omesso riferimento alle misure di sicurezza: ai fini della revoca le misure di sicurezza debbono intendersi ricomprese nel richiamo alle sentenze passate in giudicato "per i reati indicati nel comma 1". Va considerato, infatti, che le misure di sicurezza conseguono comunque ad una sentenza e quindi all'accertamento di un fatto costituente reato. • Comma 2. Riferimento agli articoli 75, comma 1 lett. a) e 75-bis, comma 1 lett. f) del DPR 309/90. Il comma 2 disciplina l'ipotesi in cui "le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 ... intervengano in data successiva al rilascio". In tal caso il prefetto dispone la revoca del titolo abilitativo, a meno che siano trascorsi più di tre anni dall'applicazione delle misure di prevenzione o, nelle ipotesi di reato, dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Nel primo periodo del comma 2 la locuzione "fermo restando" va intesa nel senso di evitare la sovrapposizione, in sede applicativa, di differenti norme alle medesime fattispecie concrete, in quanto gli articoli 75 e 75-bis del T.U. sugli stupefacenti già prevedono la sospensione o il divieto di conseguire la patente di guida ovvero il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore. In proposito appare non corretto che il soggetto che contravviene alla normativa antidroga, ed in base a quest'ultima venga sottoposto a misure limitative dell'utilizzo di titoli abilitativi alla guida, possa essere nuovamente sottoposto alle medesime misure in quanto previste come sanzioni anche dal Codice della strada con ciò determinandone un illogico raddoppio. Va, altresì, considerato il possibile esito positivo del programma terapeutico e socio-riabilitativo previsto dall'art. 122 dello stesso D.P.R. 309 del 1990 che comporterebbe la cessazione delle misure irrogate ai sensi della normativa antidroga. • Comma 3. Decorrenza triennale degli effetti interdittivi al rilascio di nuova patente. La decorrenza degli effetti interdittivi in argomento, sempreché non persista a carico del richiedente la sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza, deve ritenersi riferita, in ossequio ai principi generali di efficacia dell'atto amministrativo, alla data di notifica della revoca. • Comma 5. Nuove modalità di collegamento tra banche dati. Infine, si precisa che, in attesa dell'attuazione di quanto disposto del comma 5, relativo a nuove modalità di interconnessione tra le banche dati del Dipartimento per le politiche del personale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la inibizione al rilascio del documento di guida di cui al comma 1, non è operante, configurandosi unicamente la possibilità di revoca dopo il rilascio.
Sanzione accessoria della sospensione della patente
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
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2. [1] L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell’istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza, che eventualmente reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L’ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, all’anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l’organo di polizia che accerta l’ultima violazione e che dall’interrogazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida [2] constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l’organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L’avvenuta restituzione è comunicata all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida [3].
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, [4] è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842,00 a euro 7.369,00. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.
NOTE
[1] Comma sostituito dall'art. 42, comma 1 lett. a), della Legge 29/07/2010, n. 120
[2] Parole sostituite dall'art. 42, comma 1 lett. b), della Legge 29/07/2010, n. 120
[3] Parole sostituite dall'art. 42, comma 1 lett. c), della Legge 29/07/2010, n. 120
[4] Parole inserite dall'art. 42, comma 1 lett. d), della Legge 29/07/2010, n. 120
1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
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2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e all'art. 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.
4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.
Recentemente la Suprema Corte con sentenza n. 9700/2011 si è espressa accordando anche al soggetto nato dopo la morte del padre causata da fatto illecito di terzi il diritto al risarcimento per il danno patito e patendo da tale mancanza.
Con tale sentenza la Corte dice qualcosa in più rispetto ai precedenti orientamenti giurisprudenziali, non sempre concordi sul punto, e che si fondavano sostanzialmente solo sulle sofferenze patite dalla madre per la morte del marito: sofferente che ben possono degenerare anche in un trauma fisico o psichico, date le condizioni di particolare fragilità fisica e psichica della donna incinta (Corte cost., sentenze n.372 del 1994 e 293 del 1996) e che potevano colpire il concepito indirettamente durante il periodo di gestazione a causa dello stato di prostrazione e sofferenza della madre.
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Il collegio infatti ritiene con la sentenza n. 9700/2011 che "non si ponga alcun problema relativo alla soggettività giuridica del concepito, non essendo necessario configuararla per affermare il diritto del nato al risarcimento e non potendo, d'altro canto, quella soggettività evincersi dal fatto che il feto è fatto oggetto di protezione da parte dell'ordinamento".
Evidenzia infatti la Cassazione come il diritto di credito è vantato dal nascituro in quanto orfano di padre e come tale destinato a vivere senza la figura paterna. Nessun riferimento, pertanto, al trauma potenzialmente subito durante la gestazione.
Va da sè però che tali conseguenze pregiudizievoli si verificano solo a seguito della nascita, momento in cui si concretizza li venir meno del rapporto paterno.
In caso di gravi lesioni subite dal figlio all'esito di sinistro stradale, la Suprema Corte di recente ha ritenuto provata la sofferenza interiore e lo sconvolgimento dell'esistenza dei familiari conviventi, riconoscendo loro il relativo risarcimento del danno.
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Con la sentenza n. 7844, depositata l'8 aprile 2011, la Corte di Cassazione, ha infatti stabilito che, in caso di lesioni subite dal figlio convivente in un incidente stradale il giudice deve ritenere provato il patema d'animo patito anche dalla madre la quale, nel caso specifico, sceglie addirittura di abbandonare il lavoro per dedicarsi alla cura del figlio.
A quanto pare, dunque, il discrimen che consente di ottenere anche ai parenti il risarcimento del danno è la convivenza tra la vittima del sinistro ed il familiare-congiunto, e ciò sulla base del principio di diritto che consente la prova di tale danno sulla base di semplici presunzioni.
Come sostiene la Suprema Corte, in presenza dell'allegazione del fatto-base delle gravi lesioni subite dal figlio convivente all'esito di sinistro stradale, il giudice deve (e non può) ritenere provata la sofferenza interiore e lo sconvolgimento dell'esistenza che per la madre che, lo si ripete, nel caso di specie era non solo familiare, ma anche (appunto) convivente della vittima.
Va da sè, quindi, che incombe alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo spettante al giudice di merito.
Che dire, non si è mai troppo prudenti alla guida!!
La Cassazione ha infatti stabilito di recente che quando ci si mette alla guida di un autoveicolo è necessario prestare la massima attenzione e prevedere non solo le trasgressioni degli altri veicoli in strada, ma anche quelle dei pedoni.
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La Suprema Corte infatti ha stabilito che non è sufficiente guidare con prudenza. L'automobilista può essere considerato esente da responsabilità, in caso di investimento di pedone, solo se dimostra il comportamento colposo del pedone, e purchè la condotta del pedone stesso configuri una vera e propria causa eccezionale, non prevista ne' prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento.
In pratica l'automobilista può essere esentato da responsabilità, secondo la Corte, solo se dimostra di essersi trovato per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilita' di 'avvistare' il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile.
Pertanto, l'automobilista che investe un pedone poco prudente è meno responsabile. Secondo la Suprema Corte, quindi, nella ricostruzione della dinamica del fatto dannoso è indispensabile ponderare, ai fini del riparto delle rispettive responsabilità, ai sensi di cui agli artt. 2054 e 1227 c.c., sia la condotta "imprudente" del pedone, sia quella del conducente.
In caso di decesso dell'autore della violazione stradale, gli eredi non mai sono tenuti a pagare la somma dovuta a tale titolo: si verifica infatti in tale ipotesi l'estinzione anche dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale.
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La sanzione infatti, ha in tale caso carattere afflittivo e personale, e come tale non è mai trasmissibile all'erede.
Con il decesso dell'infrattore, infatti, viene meno il carattere afflittivo della sanzione stessa.