La disciplina sanzionatoria in materia di orario di lavoro è soggetta ad un parziale cambiamento. Con il collegato lavoro, in caso di violazione della durata media dell’orario settimanale di lavoro e di violazione della normativa sui riposi settimanali trova applicazione la sanzione amministrativa compresa tra 100 e 750 euro. Se tale violazione riguarda più di 5 lavoratori presso il medesimo datore, e si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento, la sanzione amministrativa sarà variabile da 400 a 1500 euro. Se la violazione riguarda invece più di 10 lavoratori e si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento, la sanzione è compresa tra 1000 e 5000 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Diversamente, in caso di violazione della normativa sulle ferie la sanzione amministrativa è ricompresa tra 100 e 600 euro se riguarda un solo lavoratore, tra 400 e 1500 euro se riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata per almeno due anni, tra 800 e 4500 euro se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata per almeno quattro anni: in tale ultima ipotesi non trova applicazione la misura ridotta.
In caso invece di violazione della normativa sul riposo giornaliero la sanzione è compresa tra 50 e 150 euro. Se riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di 24 ore, la sanzione va da 300 a 1000 euro. Se invece riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata almeno in cinque periodi, la sanzione è compresa tra 800 e 4500 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Fonte: Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)
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