In questo periodo, sempre più frequentemente, si sente parlare delle ammende conseguenti alla violazione delle norme dettate dal Governo per cercare di contenere il famigerato covid-19.
In particolare, a seguito delle ultime limitazione imposte alle Regioni, gli spostamenti delle persone sono vincolati alla certificazione di comprovati motivi di lavoro, salute e necessità; sono vietati gli eventi, manifestazioni che prevedano un grande assembramento di persone; sono chiuse palestre, musei, cinema e altri luoghi di ritrovo e l’intero territorio italiano è stato trasformato in “zona rossa”.
Ma cosa accade se taluno di noi viene trovato a girovagare al di fuori dei casi consentiti e senza la necessaria certificazione?
Nell’ipotesi meno grave (nel caso in cui la persona “fuorilegge” sia anche positiva al covid-19 il discorso ovviamente cambia) viene contestato l’art. 650 c.p., a mente del quale chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato (ad esempio, resistenza a pubblico ufficiale), con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.
La violazione configura dunque un reato di natura contravvenzionale che, come tale, comporta per colui che lo commette il venir meno della incensuratezza. La fedina penale, in sostanza, non sarà più immacolata.
Nel momento in cui si è destinatari di tale contestazione si può decidere di scontare la pena (che perlopiù sarà di natura pecuniaria, consistente cioè nel pagamento di una somma fino ad euro 206) e rinunciare così alla propria incensuratezza oppure, per non rinunciarvi, si può ricorrere all’istituto dell’oblazione.
L’oblazione è una causa di estinzione del reato che consegue al volontario pagamento di una determinata somma entro un determinato termine.
Nel caso dell’art. 650 c.p. la domanda di oblazione può essere effettuata nel corso delle indagini preliminari al Pubblico Ministero (di seguito PM), il quale la trasmette, unitamente agli atti del procedimento e al proprio parere, al Giudice per le Indagini Preliminari (di seguito Giudice).
Qualora la domanda sia presentata direttamente al Giudice, questi chiede gli atti e il parere sul punto al PM. Tale parere non è vincolante ma il Giudice deve tenerne conto soprattutto se contrario.
Il Giudice, pervenuta la richiesta, può alternativamente respingerla e disporre la restituzione degli atti al PM oppure accoglierla fissando la somma da versare e un termine per il versamento stesso non superiore a dieci giorni, dandone avviso all'interessato (e al difensore).
Nel caso dell’art. 650 c.p. la somma da versare dovrà essere pari alla metà del massimo edittale dell'ammenda stabilita dalla norma in questione (dunque euro 103), oltre al pagamento delle spese del procedimento. Non è rateizzabile.
L'estinzione del reato si perfeziona con il pagamento della somma stabilita dal Giudice nel termine indicato.
La domanda di oblazione non è comunque ammessa in caso di recidiva aggravata, abitualità nelle contravvenzioni o professionalità nel reato nonché quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento, lo Studio è a Vostra disposizione.
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Team Avv.ti Nappo - Corazzari - Vitali