Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

ANIMALI: NON ABBANDONIAMOLI

L'abbandono di un animale da compagnia è un comportamento dalle importanti conseguenze penali.

Il codice penale, infatti, punisce questo gesto con l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. La stessa pena viene applicata quando un animale viene tenuto in stato di cattività, e dunque non viene abbandonato, ma viene tenuto in condizioni che contrastano con la sua natura e generandogli sofferenza. E’ il caso dei cani tenuti ad una catena cortissima.

Anche la Corte di Cassazione, chiamata ad intervenire in più occasioni, ha sentenziato che «costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto i comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione».

Se sei a conoscenza di situazioni lesive della dignità di animali da compagnia o di qualcuno che ha abbandonato il proprio animale domestico, non tacere. Rivolgiti immediatamente a un organo di Polizia Giudiziaria affinché possa intervenire.



Se temi di non riuscire a gestire correttamente la situazione, contattaci. Lo Studio potrà offrirti un servizio onesto e completo per tutti i passi necessari.

AUTOBUS IN GRADO DI MUOVERSI SENZA CONDUCENTE?

Dimentichiamoci dei vecchi autobus con conducente, a breve infatti potrebbero essere oggetto di una rivoluzione tecnologica.

Gli autobus in grado di muoversi autonomamente all’interno del deposito, senza conducente a bordo, potrebbero infatti essere presto realtà.

Naturalmente, ad oggi, non è pensabile immaginare autobus completamente autonomi sulle strade pubbliche, a causa delle variabili date dai flussi traffico. Purtuttavia parrebbe possibile vederli presto in aree bel delimitate e con traffico prevedibile e ripetitivo, quali sono appunto le aree di deposito, all’interno delle quali sarà anche possibile istallare aree di ricarica a pantografo, in grado di fornire energia elettrica ad alta potenza alle quali i bus si recheranno e collegheranno autonomamente.

Realizzare autobus che si muovano autonomamente nei depositi porterà notevoli vantaggi quali flussi di traffico più efficienti, maggiore produttività, meno danni e maggiore sicurezza. 

Tra le aziende interessate si annoverano Volvo e Kelios.

Anche in tale contesto ci sono opportunità enormi ed è per questo motivo che proprio ora è il momento di proteggere le proprie idee, in quanto la protezione costituisce un investimento sul futuro a breve e medio termine, e potrebbe diventare una fonte importante di guadagno.

Se pensi di registrare un marchio o un brevetto entro qualche mese, contattaci per capire se hai tutti i requisiti.

ANIMALI IN CONDOMINIO: DIRITTI DEGLI ANIMALI E DOVERI DEI PADRONI

Tra i diritti degli animali vi è quello di non subire maltrattamenti da alcuno, tantomeno dai vicini di casa del proprio padrone.

Anche in caso di animale rumoroso, il vicino pertanto non potrà agire autonomamente danneggiando l’animale. Non potrà, dunque, offrirgli cibo avvelenato, maltrattarlo o ucciderlo, anche se l’animale gli reca fastidio 24h su 24. Se il padrone dell’animale lo scopre e se ne accorge, può presentare denuncia alle forze dell’ordine e il vicino malintenzionato rischierà fino a due anni di reclusione.

Di converso, anche i padroni hanno dei doveri nei confronti dei propri animali domestici. 

Precisamente non devono lasciare liberi gli animali nelle aree condominiali comuni senza le dovute cautele. Se si tratta di un cane, ad esempio, deve essere sempre tenuto al guinzaglio e, se aggressivo, indossare la museruola anche in condominio.

Ma non solo, il padrone deve garantire che gli animali non compromettano la quiete e l’igiene degli altri condòmini, facendo stare in silenzio l’animale e pulendo gli ambienti ove necessario.

Da ultimo, il padrone non deve abbandonare l’animale per lungo tempo in casa o sul balcone, pena l'omessa custodia, punita con sanzione amministrativa.

Per prevenire il verificarsi di situazioni di vicinato spiacevoli, contattaci. Lo Studio potrà offrirti un servizio onesto e completo per tutti i passi necessari.

SMART CITY: COSA SONO?

Per smart city, o città intelligente, si intende una città che gestisce le risorse in modo intelligente, che mira a diventare economicamente sostenibile ed energeticamente autosufficiente, e che è attenta alla qualità della vita e ai bisogni dei propri cittadini.

Per essere smart, dunque, occorrono connessioni wi-fi nei luoghi più disparati e lo sviluppo di infrastrutture intelligenti, quali strade che possano essere percorse da auto a guida autonoma, incroci regolati da semafori intelligenti, e un alto livello di tecnologia high-tech, in cui gli oggetti si scambiano informazioni tra loro, dove è possibile produrre alimenti in maniera innovativa e praticare una mobilità sostenibile fatta di bike sharing, car sharing e auto ibride o elettriche.

Una smart city dunque è una città disseminata di sensori che generano una gran quantità di dati.

Si pensi che per impostare e avviare una service delivery platform saranno necessari i big data, gli open data, la geolocalizzazione dei dati, l’identità digitale e le piattaforme di pagamenti.

Ma non solo.

Una smart city racchiude in sé anche il concetto di smart mobility, ovvero tecnologia, infrastrutture e soluzioni per la mobilità di veicoli e persone, ma sempre con un occhio attento per l’ambiente, e quindi promuovendo auto elettriche o piste ciclabili, per ridurre l’inquinamento, creare flussi intelligenti e senza interruzioni, e rafforzare le economie di scala per promuovere una mobilità accessibile a tutti. 

Le applicazioni e i servizi emergenti per rendere una città smart riguardano dunque la mobilità, la scuola, il turismo, il government e la sanità. E sempre più sono le tecnologie  e gli strumenti hi-tech necessari e in fase di sviluppo.

Anche in tale contesto ci sono opportunità enormi ed è per questo motivo che proprio ora è il momento di proteggere le proprie idee, in quanto la protezione costituisce un investimento sul futuro a breve e medio termine, e potrebbe diventare una fonte importante di guadagno.

Se pensi di registrare un marchio o un brevetto entro qualche mese, contattaci per capire se hai tutti i requisiti.


ANIMALI IN CONDOMINIO: I DIRITTI DEL VICINATO

Spesso all’interno di un condominio nascono discussioni in merito agli animali domestici.

Per regolamentare i diritti degli animali in condominio è stata introdotta nel 2012 una legge che introduce il principio secondo il quale il regolamento condominiale non può vietare di possedere o detenere animali domestici. Via libera dunque a cani, gatti, ma anche conigli, pappagallini, criceti, furetti o altro.

Tuttavia ciò ha determinato, in alcuni casi, l’aumento dei litigi con i vicini. 

Tra i problemi più diffusi vi è l’odore dell’animale domestico, ad esempio se il nostro animale è abituato a fare i propri bisogni sul terrazzo. In tale ipotesi è necessario che il padrone dell’animale pulisca correttamente e costantemente il luogo, altrimenti, se il vicino decide di denunciare la situazione, il padrone dell'animale dovrà rispondere del reato di «getto pericoloso di cose», punito con l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a 206 euro. Ma non solo. Il vicino può addirittura chiedere l’allontanamento del nostro amico peloso o piumato che sia!

Diversa è la situazione del rumore: del cane che abbaia, o del gatto che miagola, sopratutto durante la notte ad esempio.

I vicini, infatti, hanno il diritto di poter riposare ed i padroni degli animali hanno il dovere di far tacere i propri animali domestici. In tal senso si è pronunciata anche la Cassazione che ha individuato come reato di disturbo della quiete pubblica, del riposo e delle attività delle persone, la situazione in cui un cane abbaia insistentemente di notte, ove sia avvertito da tutto il condominio o il circondario. Se invece a lamentarsi sarà solo il vicino di pianerottolo o del piano sopra/sotto, questi potranno chiedere un risarcimento del danno.

Per prevenire il verificarsi di situazioni di vicinato spiacevoli, complice anche la tensione degli ultimi mesi, contattaci. Lo Studio potrà offrirti un servizio onesto e completo per tutti i passi necessari.

QUANDO E' POSSIBILE CEDERE UN CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE?

La cessione a terzi del preliminare di compravendita è riconducibile alla più generale fattispecie della cessione del contratto, così come prevista dall’art. 1406 e seguenti cc.

Tra le tipologie di contratti preliminari di compravendita, le tipologie cedibili a terzi sono:

1. Contratto preliminare di compravendita per persona da nominare, con il quale il promittente acquirente si riserva la facoltà di nominare, entro un certo termine, un terzo soggetto che subentra nel preliminare con effetto retroattivo, ossia dal momento della sua stipulazione, in aggiunta o in sostituzione del promittente acquirente medesimo.

2. Contratto preliminare di compravendita a favore del terzo, che si ha quando la sostituzione del promittente acquirente non avviene già nell’ambito del contratto preliminare, ma unicamente nel contratto definitivo.

3. Contratto preliminare di compravendita con clausola di cedibilità, in cui la sostituzione del promittente acquirente con un terzo soggetto, designato dallo stesso promittente acquirente, avviene a titolo derivato e con effetto dal momento della cessione del contratto preliminare.

In tempi recenti, sempre più persone vedono nel business immobiliare una occasione per svoltare, per cambiare il proprio lavoro o per arrotondare semplicemente il proprio stipendio. L’idea è che compravendere immobili, o meglio cedere contratti preliminari, rappresenti una attività di semplice esecuzione e dalla quale si può trarre un buon profitto in tempi molto brevi. E tutto ciò senza intestarsi alcun immobile a fronte di un investimento economico molto basso.

La realtà però è ben altra. Approcciare alla cessione dei preliminari di compravendita senza nozioni giuridiche e fiscali comporta dei rischi. La materia infatti è molto insidiosa ed articolata, e l’errore è dietro l’angolo!

Per avere un parere serio e professionale, contattaci. Lo Studio potrà offrirti un servizio onesto e completo per affrontare questa attività in modo sicuro.

AUTOVETTURE DEL FUTURO: IDROGENO O ELETTRICITA’?

La vendita delle auto elettriche sta subendo una battuta d’arresto. Alcune case automobilistiche ne anno addirittura sospeso la produzione.

E si torna così a parlare di svolta e di autovetture alimentate ad idrogeno, ovvero dall’elemento più presente nell’universo.  

Attualmente l’idea delle auto ad idrogeno sembra la più sostenibile e green, e molte delle case automobilistiche stanno studiando nuovi motori con l’obiettivo di azzerare le emissioni di scarico e mettere a disposizione soluzioni all’avanguardia per migliorare la qualità dell’aria.

Lo sviluppo delle auto ad idrogeno nasce dalla convinzione di poter produrre questo combustibile da diverse fonti e dalla possibilità di poterlo applicare non solo alle citycar, ma anche a bus e camion.

Ma non solo. Queste autovetture avrebbero l’enorme vantaggio di non produrre alcun gas serra dato che dallo scarico della vettura uscirebbe solo vapore acqueo!

Ed è per tale motivo che in Italia si parla di voler istallare oltre 100 stazioni di servizio di idrogeno entro il 2025.

Anche in tale contesto ci sono opportunità enormi ed è per questo motivo che proprio ora è il momento di proteggere le proprie idee, in quanto la protezione costituisce un investimento sul futuro a breve e medio termine, e potrebbe diventare una fonte importante di guadagno.

Se pensi di registrare un marchio o un brevetto entro qualche mese, contattaci per capire se hai tutti i requisiti.

COME RECEDERE DA UNA LOCAZIONE COMMERCIALE?

Dopo la stipula di un contratto di locazione di un immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo, il conduttore può trovarsi nella necessità di sciogliersi dal vincolo negoziale.

La disdetta può essere data, senza necessità che ricorrano particolari motivi, mediante comunicazione scritta tramite pec o lettera raccomandata da inviare al locatore con un preavviso di almeno 12/18 mesi (in base alla tipologia di attività svolta) prima della scadenza. In difetto, infatti, il contratto si intenderà rinnovato tacitamente per la durata prevista originariamente.

E’ facoltà inoltre delle parti contrattualizzare la possibilità di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di 6 (sei) mesi.

Purtuttavia in presenza di “gravi motivi”, è possibile per il conduttore recedere dall’accordo in qualunque momento. Tale facoltà gli spetta anche se non è prevista o è esclusa nel contratto di locazione; ma va esercitata inviando al locatore, almeno sei mesi prima, un preavviso in cui si indicano (a pena di validità del recesso stesso) i gravi motivi invocati a giustificazione. 

In eventi gravi, imprevedibili e inevitabili, quali una pandemia, il conduttore potrà pertanto giustificare il proprio recesso adducendo quale “grave motivo” il carattere di straordinarietà oggettiva del fenomeno, tale da rendere notevolmente gravosa la prosecuzione del contratto: sempre che di ciò venga fornita rigorosa prova.

Se temi di non riuscire a eseguire correttamente la procedura, contattaci. Lo Studio potrà offrirti un servizio onesto e completo per tutti i passi necessari.

ANIMALI: DIRITTO DI CORRERE?

Gli animali da compagnia hanno un vero e proprio diritto di correre, passeggiare e giocare in un parco pubblico, purché naturalmente non siano in corso delle emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

In tal senso si è pronunciato in più occasioni il TAR, stabilendo l’illegittimità del divieto di accesso dei cani nei parchi pubblici, anche se accompagnati dai loro padroni e tenuti al guinzaglio.

Per tale motivo, una ordinanza comunale che vieti tout court nel modo più assoluto l’ingresso dei cani in un parco pubblico risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone.

Va da sé che i proprietari dei cani, per poter andare al parco con il proprio animale, devono tenerlo al guinzaglio e portare in tasca una museruola da usare in caso di necessità.

Sono invece corrette, e quindi ammesse, ordinanze comunali che vietino di far avvicinare i cani nelle aree attrezzate per bambini e prevedano multe per chi non raccoglie gli escrementi lasciati dal cane nei giardini pubblici.

UN MARCHIO PUO’ ESTINGUERSI E DECADERE?

I diritti collegati alla titolarità del marchio si possono estinguere per vari motivi: scadenza del termine decennale senza una procedura di rinnovo; a causa della rinuncia del titolare oppure per decadenza di questo.

Ma non solo. L'uso del marchio non è obbligatorio. Occorre però evidenziare che il non uso protratto per 5 anni comporta la relativa decadenza e perciò non si potrà fare opposizione alle registrazioni di nuovi marchi in potenziale conflitto con il proprio.

Il marchio d'impresa decade inoltre per altre cause quali:

    • la sopravvenuta illegalità del segno alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume

    • l'idoneità a indurre in inganno il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui è utilizzato

    • la volgarizzazione del segno: il marchio decade, in tal caso, se nel corso del tempo ha perso la caratteristica distintiva

    • l’omissione di controlli da parte del titolare del marchio, nel caso di tratti di marchio collettivo e questo di traduca in mancanza dei requisiti qualitativi previsti

    • la dichiarazione di nullità: se il marchio non soddisfa i requisiti previsti dal Codice di Proprietà Industriale per la concessione.

Concedere in licenza il proprio marchio consente al titolare di mantenere la titolarità dei diritti e, contemporaneamente, permette ad altri il diritto di sfruttamento del titolo per un periodo di tempo predefinito, dietro versamento di un corrispettivo. Oggi più che mai, registrare, e cedere in licenza un marchio, potrebbe rappresentare una fonte di guadagno. Occorre pertanto verificare costantemente il rispetto dei requisiti del proprio marchio per poterlo cedere in licenza.

SMART PARKING: UN FUTURO MOLTO VICINO

Anche i parcheggi presto subiranno una rivoluzione tecnologica. Sono infatti allo studio gli smart parking, un modo per offrire, cercare e trovare parcheggio  facendo ricorso a strumenti tecnologici come sensori e telecamere connessi e coordinati tra loro grazie ad intelligenza artificiale e all‘Internet of Things.

Oggi trovare parcheggio è spesso una operazione lunga e faticosa, in molte città addirittura si concretizza in un vero e proprio incubo.

Con lo smart parking, invece, grazie alla tecnologia e all’uso di sensori su terreno, pali della luce o sulle mura degli edifici, si potrà trovare parcheggio in modo più semplice e veloce, con un notevole risparmio di tempo, di carburante e un vantaggio in termini di benessere personale, per il tramite di una mappa dei parcheggi aggiornata in tempo reale. 

I sensori, infatti, saranno in grado di individuare in tempo reale i veicoli e, pertanto, individuare la presenza di posti liberi consentendo un rapido parcheggio e una riduzione delle emissioni dei gas tossici.

Il mercato degli smart parking è in forte crescita. Ci sono opportunità enormi ed è per questo motivo che proprio ora è il momento di proteggere le proprie idee. La protezione di un marchio, di un brevetto, di un disegno o modello, costituisce un investimento sul futuro a breve e medio termine, e potrebbe diventare una fonte importante di guadagno.

Se pensi di registrare un marchio o un brevetto entro qualche mese, contattaci per capire se hai tutti i requisiti.

RITARDO NEI PAGAMENTI DEL CANONE DI LOCAZIONE




L’ultimo giorno utile per pagare il canone di affitto è quello indicato nel contratto e scelto dalle parti. Qualora il contratto di locazione non preveda nulla al riguardo, l’inquilino sarà tenuto a corrispondere quanto pattuito entro l’ultimo giorno del mese.

In caso di ritardo, scattano immediatamente gli interessi al saggio legale e il padrone di casa potrà iniziare la procedura di sfratto tramite l'invio di una diffida con raccomandata a.r., anche a firma di un avvocato, al fine di sollecitare il versamento dei canoni non riscossi, di interrompere la prescrizione e di mettere in guardia l’inquilino dalle conseguenze di una protratta morosità.

Tuttavia, a fronte di situazioni eccezionali e pandemiche, il conduttore non può essere considerato responsabile del suo temporaneo inadempimento e quindi non gli potranno essere addebitati interessi moratori, né altri importi a titolo di penale e/o risarcimento del danno.

Se temi di non riuscire a gestire correttamente una situazione di ritardo nei pagamenti dei canoni di locazione, contattaci. Lo Studio potrà offrirti un servizio onesto e completo per tutti i passi necessari.


ANIMALI: E' POSSIBILE DETENERE UN ANIMALE ESOTICO?

In Italia, possedere particolari specie di animali domestici pericolosi può portare a severe conseguenze.

La normativa italiana, infatti,  secondo quanto previsto dalla legge n. 150 del 1992, vieta a chiunque la commercializzazione o la semplice detenzione in cattività di mammiferi e rettili selvatici, anche se provenienti da allevamenti, che possano costituire un pericolo per la salute o l’incolumità pubblica, o che possano arrecare effetti mortali o trasmettere malattie infettive all’uomo.

L’elenco degli animali pericolosi è contenuto all’interno di un decreto interministeriale riportante data 1996, e comprende vari mammiferi e rettili, con esclusione dunque dei volatili.

Le conseguenze dell’illecita detenzione sono anche penali.

Tuttavia vi è la possibilità di ottenere una autorizzazione prefettizia alla detenzione di questi animali, purché in possesso di idonee strutture di custodia, e munendosi di documenti particolari di «identità» che permettano di dimostrare l’origine legale dell’animale, oltre a dover ottenere l’autorizzazione da parte del Comune tramite il Servizio veterinario dell’Asl competente per territorio e, per le specie per le quali è prevista, copia autentica della denuncia di possesso al Servizio Certificazioni Cites.

DRONI CARGO: TRA PRESENTE E FUTURO

Nel settore delle consegne a domicilio è sempre più concreta la possibilità di effettuare le consegne tramite droni cargo, ossia velivoli senza pilota, più grandi di un normale drone, che potrebbero rivoluzionare l’intera filiera della logistica.

Una start-up americana, infatti, la Elroy Air, ha realizzato un prototipo di drone cargo in grado di trasportare più di 100 kg di materiali per almeno 480 km. Si tratta naturalmente di droni molto grandi, in grado di portare carichi pensanti ed in grado di coprire distanze sempre più lunghe, diversi dunque dai droni cui siamo abituati e che utilizziamo per fare delle riprese aeree!

Questi droni inoltre, avranno la caratteristica di poter decollare e atterrare in modo verticale, senza il pilota e, pertanto, non avranno bisogno neanche di una pista, essendo sufficiente un po’ di spazio libero quale quello di un parcheggio o di un piazzale!

Se dovessero essere applicati a società di spedizione, come Fedex, UPS, TNT, sarà destinata a cambiare l’intera filiera della logistica, così come le competenze e le mansioni dei lavoratori, che in parte verranno inevitabilmente sostituti dai droni cargo. Di converso i lavoratori saranno incentivati ad imparare nuovi metodi di pilotaggio dei droni a distanza, e si dovranno studiare soluzioni per il nuovo “traffico aereo” che si verrà a creare.

Anche in tale contesto ci sono opportunità enormi ed è per questo motivo che proprio ora è il momento di proteggere le proprie idee, in quanto la protezione costituisce un investimento sul futuro a breve e medio termine, e potrebbe diventare una fonte importante di guadagno.

Se pensi di registrare un marchio o un brevetto entro qualche mese, contattaci per capire se hai tutti i requisiti.

COS'E' UN BREVETTO?

Il brevetto è un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito un diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, in un territorio e per un periodo ben determinato, e che consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l'invenzione senza autorizzazione.


Cosa si può brevettare?


Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove, che implicano un’attività inventiva, e che sono atte ad avere un’applicazione industriale.


Cosa non si può brevettare?


Non sono invece considerate invenzioni e, quindi non sono brevettabili:

• le scoperte e le teorie scientifiche,  i metodi matematici;

• i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale (sono però brevettabili prodotti, sostanze o macchinari per l’attuazione di tali metodi);

• i programmi per elaboratori (software);

• le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

      
IMPORTANTE

Per poter essere brevettabile, una invenzione deve possedere dei requisiti ben precisi e precisamente:

La novità: secondo l’art. 46 CPI (codice di procedura industriale) il pubblico non deve essere a conoscenza di questa innovazione. L’idea non deve quindi essere stata divulgata, presentata e sponsorizzata prima del deposito del brevetto, neanche per il tramite di un articolo di giornale!

L’attività inventiva: l’oggetto della domanda di brevetto non deve essere ovvio per un esperto del settore. 

L’industrialità: per soddisfare questo requisito l’invenzione deve essere fisicamente realizzabile dall’industria.

La liceità: non si possono brevettare oggetti che possano ledere il senso del buon costume, essere contrari all’ordine pubblico e alle leggi dello Stato.

Concedere in licenza una propria invenzione brevettata consente al titolare di mantenere la titolarità dei diritti e, contemporaneamente, permette a terzi il diritto di sfruttamento del titolo per un periodo di tempo predefinito, dietro versamento di un corrispettivo. Oggi più che mai, registrare un brevetto, potrebbe rappresentare una fonte di guadagno per il tramite della cessione della propria invenzione a chi possiede i fondi per realizzarla.

LE ORIGINI DEL DIRITTO ROMANO: TRA MAGIA E SACRALITA'

All’origine del diritto romano ci sono formule magico-sacrali che divennero… formule giuridiche!

L’uomo antico usava gesti, parole, abbigliamento per modificare la  percezione della realtà, proprio come in un moderno ordinamento giuridico. La parola, usata in veri e propri rituali giudici, aveva la forza di cambiare la percezione della realtà, la scavava, la modellava, operava una trasformazione. La parola creava.

Molti erano i rituali, talvolta anche macabri, da cui è stato elaborato il diritto romano, come l’usanza dei creditori di portare trans tiberi il debitore incapiente che, ove non vendibile o usabile come schiavo, veniva squartato e suddiviso con una cerimonia tra tutti i creditori.

Per i testamenti, per il riconoscimento dei figli e per la manomissione degli schiavi si pronunciavano delle formule davanti all’esercito in armi o davanti al popolo romano nel Foro.

Le compravendite avvenivano alla presenza dei libripens, ovvero banchieri dotati di bilancia e pesi, che servivano per quantificare il prezzo in denaro di un determinato prodotto, e di una festuca, una sorta di bacchetta, che veniva battuta sull’oggetto per formalizzare il passaggio di proprietà. Un pezzo di oro veniva poggiato su un piatto della bilancia, e l’oggetto da vendere (o una zolla di terra in caso di terreno) sull’altro: in questo caso venivano applicate delle formule magico-sacrali al diritto al fine di produrre una modifica delle cose, di sacralizzare i patti, di trasferire le proprietà.

E così, da formule magiche, giuramenti e rituali sacri si crearono obbligazioni, contratti, garanzie, volti a sciogliere od estinguere rapporti, per citare in giudizio un convenuto o per resistere al giudizio.

E’ POSSIBILE RIDURRE IL PROPRIO CANONE DI LOCAZIONE?

Con questa emergenza pandemica sono sempre più gli inquilini, privati e non, che non riescono a pagare l’affitto. 

Tuttavia, anche se non riceve il pagamento dei canoni di locazione, il proprietario continua a pagare le stesse tasse.

Rinegoziare il canone è una soluzione che conviene non solo all’inquilino, ma anche al locatore.

Ad oggi però non vi è nessun provvedimento governativo che autorizzi l’inquilino a sospendere, o ridurre, arbitrariamente e unilateralmente il pagamento del canone e degli eventuali oneri accessori, quali le spese condominiali e per il riscaldamento.

E' pertanto consigliabile trovare una soluzione e un accordo con il proprio locatore, evitando così di rimaner penalizzati da un eccessivo accumulo di morosità.

Questa riduzione del canone, che va pertanto sempre concordata con il proprietario, deve essere necessariamente definitiva: può infatti anche essere temporanea e, dunque, durare solo per un determinato periodo di tempo.

Naturalmente l’accordo contenente la riduzione del canone, se registrato con le giuste modalità, consente al proprietario di ridurre le imposte che sarebbe tenuto a pagare in caso di canone pieno, senza andare a modificare gli altri termini del contratto.

Se temi di non riuscire a eseguire correttamente la procedura, contattaci. Lo Studio potrà offrirti un servizio onesto e completo per tutti i passi necessari. 

TELELAVORO: I LIMITI DELLO SMART WORKING

Siamo entrati nella fase 2 - covid19, il lockdown per molte attività produttive è terminato, sono riaperti i cantieri, e, con le dovute cautele e nel rispetto del distanziamento sociale, una parte dei lavoratori è tornato in azienda. Ma una parte corposa di dipendenti, sia nel pubblico che nel privato, continuerà ancora a svolgere le proprie attività da casa in smart working, partecipando a riunioni infinite in videocall, con reperibilità 24 ore su 24 e sempre pronti ad accendere lo schermo del pc in qualsiasi momento.

Ad oggi, dopo oltre due mesi, sono infatti tantissimi i lavoratori rinchiusi in casa, privi di qualsiasi perimetro di garanzie, regole e benefit.

Non risulta infatti sufficiente indicare come “smart working” qualsiasi attività svolta da casa, occorre invece che l’attività lavorativa venga regolamentata per obiettivi, per orari, fornendo al lavoratore abbonamenti a internet e altri benefit, ma sopratutto fornendo regole chiare su disponibilità e reperibilità.

E’ evidente pertanto la necessità di una integrazione della L. 81/2017.

Per questo motivo, in una situazione di lacuna normativa come quella attuale, contattaci. Siamo a disposizione per aiutare le aziende a trarre maggior il beneficio dallo smart working, prevenendo il verificarsi di situazioni lavorative spiacevoli, complice anche la tensione degli ultimi mesi.

La consulenza fornita sarà funzionale a gestire in modo giuridicamente corretto questo potente strumento di lavoro aziendale.

CNA FERRARA GIOVANI IMPRENDITORI: RIPARTIRE DOPO IL LOCKDOWN

Dai Giovani imprenditori di CNA Ferrara nasce il format FERRARA DOMANI, per raccontare alle imprese e agli imprenditori cosa stiamo facendo, e fornire spunti per rimodulare la propria attività lavorativa.

Siamo pieni di idee per ripartire dopo il lockdown. 

Qui il video con l'intervista completa.

SMART ROAD: STRADE DEL FUTURO O DATO DI FATTO?

Il futuro non riguarda solo la guida automatica, ma anche le smart road. Grazie alle nuove tecnologie, infatti, anche le strade potranno dialogare con gli utenti a bordo dei veicoli e fornire loro informazioni su traffico, incidenti e condizioni meteo in tempo reale. 

La smart road è una vera e propria “strada intelligente”, percorrendo la quale i veicoli possono comunicare e connettersi tra loro, e ricevere dalla strada informazioni su servizi di deviazione dei flussi di traffico nel caso di incidenti, suggerimenti di traiettorie alternative, gestione di accessi, parcheggi e rifornimenti, interventi tempestivi in caso di emergenze fino alle notizie turistiche che caratterizzano i diversi percorsi.

In tale ottica di innovazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2018 ha emanato il Decreto Smart Road, individuando i nuovi servizi smart che riguardano le strade e gli standard funzionali per realizzare strade più connesse e sicure. 

I primi interventi, che verranno realizzati entro il 2025, riguarderanno prevalentemente le tratte autostradali o statali di nuova realizzazione oppure oggetto di manutenzione straordinaria, per poi passare, entro il 2030, alla implementazione dei servizi offerti e alla installazione di  dispositivi per il monitoraggio strutturale della staticità delle opere stradali.

A tal fine, Anas ha firmato la convenzione con Open Fiber per la realizzazione delle infrastrutture di posa della rete in fibra ottica sul territorio nazionale.

Ma non solo. Ci stiamo avviando verso una trasformazione digitale epocale, in cui si intrecceranno big data e intelligenza artificiale, internet of things, blockchain, 5g, droni, volta a garantire una migliore gestione del traffico e maggiore sicurezza. 

In questo contesto, le società tecnologiche hanno la concreta possibilità di diventare partner delle società di trasporto.

Ci sono opportunità enormi ed è per questo motivo che proprio ora è il momento di proteggere le proprie idee. La protezione di un marchio, di un brevetto, di un disegno o modello, costituisce un investimento sul futuro a breve e medio termine, e potrebbe diventare una fonte importante di guadagno.

Se pensi di registrare un marchio o un brevetto entro qualche mese, contattaci per capire se hai tutti i requisiti.

COS'E' UN MARCHIO?

Definito all’art. 7 del codice della proprietà industriale, per marchio si intende qualunque segno, ma anche parole, disegni, lettere, cifre, forme, suoni, combinazioni di colore o particolari tonalità cromatiche, che sia unico e distintivo rispetto agli altri marchi concorrenti per prodotti o servizi.

Quali sono le caratteristiche principali di un marchio?

Per essere tutelato, un marchio deve avere un carattere distintivo, ovvero deve consentire l’individuazione del proprio prodotto fra tutti i prodotti dello stesso genere sul mercato, consentendo al pubblico la percezione che il marchio sia direttamente collegato al suo titolare, il quale ha su di esso un diritto di esclusiva.
Non deve inoltre possedere “segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi” (requisito della verità - art. 14, 1° comma, lett. b, c.p.i).
Un marchio, inoltre, deve essere nuovo e, pertanto, non deve essere identico, né somigliare, a marchi già registrati (art. 12, lett. d)
Ultimo requisito è la liceità: non possono infatti costituire un marchio i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; i segni idonei ad ingannare il pubblico ed i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi (art.14, 1).

Cosa comporta la mancanza dei requisiti?

Registrare un marchio privo dei requisiti, comporta la nullità del marchio stesso, oltre ad esporre ad azioni giurisdizionali vere e proprie.

Concedere in licenza il proprio marchio consente al titolare di mantenere la titolarità dei diritti e, contemporaneamente, permette ad altri il diritto di sfruttamento del titolo per un periodo di tempo predefinito, dietro versamento di un corrispettivo. Oggi più che mai, registrare, e cedere in licenza un marchio, potrebbe rappresentare una fonte di guadagno.

LA GUIDA AUTONOMA: TRAGUARDO FUTURISTICO O FUTURO IMMEDIATO?

Stiamo attraversando una fase di trasformazioni sociali, culturali e tecnologiche, che stanno rivoluzionando il nostro modo di pensare e le nostre abitudini.

Come consumatori stiamo diventando più attenti e sensibili all’ambiente, i nostri mezzi di trasporto stanno cambiando (si pensi ai bus ecologici), le nostre città stanno evolvendo e cresce il numero dei grandi investimenti in infrastrutture-tecnologiche.

Si pensi in merito al mercato dell’automobile e al traguardo della guida autonoma, ovvero l’ultimo dei 5 livelli riconosciuti e definiti dalla SAE – Society of Automobile Engineers, in cui l’auto ha il completo controllo longitudinale e laterale e nel quale non vi è bisogno di un volante, né di una pedaliera, in quanto l’automobilista diventa un mero passeggero. 

Ma è davvero così lontano questo traguardo? 

Tutto ciò che vediamo sulle nostre auto oggi, rappresenta infatti uno step intermedio.

Le autovetture sono dotate di sistemi di frenata di emergenza autonoma, sistemi di controllo assistito della velocità, mantenimento della corsia e sistemi di rilevamento della segnaletica, parcheggiano da sole.

Stiamo assistendo ad una trasformazione epocale. Siamo i protagonisti del cambiamento ed ognuno di noi è chiamato a portare qualcosa in questa evoluzione globale.

Ci sono opportunità enormi per tutti gli inventori ed è per questo motivo che proprio ora è il momento di proteggere le proprie idee. La protezione di un marchio, di un brevetto, di un disegno o modello, costituisce un investimento sul futuro a breve e medio termine, e potrebbe diventare una fonte importante di guadagno.

Se pensi di registrare un marchio o un brevetto entro qualche mese, contattaci per capire se hai tutti i requisiti.

CHE DIFFERENZA ESISTE TRA ©, TM e ®?

A ciascun simbolo corrisponde un significato ed una protezione diversa. E precisamente:


Il simbolo © (copyright) indica la presenza di un copyright riservato. Si applica solitamente alle cosiddette opere d'ingegno: le opere letterarie, musicali, scientifiche, didattiche, composizioni musicali, le opere coreografiche, le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, i disegni e le opere dell'architettura; le opere dell'arte cinematografica, le opere fotografiche, e le banche di dati. In Italia il copyright è applicabile anche il software. Tuttavia non bisogna farsi trarre in inganno, l'assenza della C cerchiata non equivale ad opera non registrata, in quanto l'autore non è obbligato ad apporla e la tutela resta invariata.



Il simbolo TM è l'acronimo di TradeMark e indica che si tratta di un marchio depositato e non ancora concesso.


Il simbolo ® indica che si tratta di un marchio registrato, un marchio depositato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o  presso altro ufficio preposto, e che la richiesta è stata approvata. Per poter apporre accanto a un marchio il simbolo ® bisogna pertanto attendere di aver ricevuto il numero di concessione, da non confondere con quello di deposito che viene subito abbinato al marchio in fase di domanda. Anche in questo caso, il simbolo di R cerchiata non è obbligatorio e il marchio è protetto in modo efficace anche in assenza di questa.


Diverso è il simbolo CE, che significa "Conformité Européenne", ed è un contrassegno apposto su determinate tipologie di prodotti che autocertifica la conformità degli stessi ai requisiti essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell'Unione Europea.

RESIDENZA: INSIEME MA CON DIVERSI NUCLEI FAMILIARI?

Tecnicamente, è possibile riconoscere diversi nuclei familiari nella stessa residenza. Per evitare di essere considerati un solo nucleo familiare, infatti, sarà sufficiente, all’atto della predisposizione delle pratiche di cambio di residenza, specificare di non avere vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o altri vincoli affettivi con le altre persone conviventi. Sarà poi l’ufficio anagrafe a valutare, di volta in volta, la veridicità della dichiarazione, anche in base alla composizione dell’immobile.



Diverso è il discorso dei coniugi con due diverse residenze.

Sebbene sia possibile che marito e moglie abbiano due residenze diverse, è evidente come però solo una abitazione potrà essere individuata per le agevolazioni «prima casa».

RESIDENZA E DOMICILIO: DIFFERENZE

La legge è molto chiara nel definire cosa si deve intendere per residenza e cosa per domicilio.

Precisamente, per residenza si intende  il luogo in cui si vive abitualmente. La residenza, quindi, diventa la casa principale, quella in cui si vive stabilmente, quella che si vuole usare come appoggio nel tempo. Letteralmente la definizione di residenza è “luogo in cui la persona ha dimora abituale".

Diverso è il domicilio, ovvero la sede principale degli affari e interessi.

Spesso domicilio e residenza coincidono. Tuttavia, trattandosi di due concetti ben distinti tra loro, i due indirizzi possono essere differenti. La residenza, infatti, pare attendere alla sfera privata, mentre il domicilio pare riferirsi esclusivamente all’ambito lavorativo.

In realtà, per affari ed interessi non si intendono solo ed esclusivamente quelli di tipo economico, ma anche quelli di tipo personale e/o affettivi.

Per poter scegliere il proprio domicilio non serve alcuna formalità, sarà infatti sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Sarà dunque possibile dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste per il reato di falso, di essere domiciliati in un certo luogo.

Il concetto di domicilio, dunque, non deve essere confuso con quello di domicilio fiscale, che rappresenta il luogo in cui si decide di pagare le tasse e di ricevere tutte le notifiche e gli avvisi dell’Agenzia delle Entrate.

VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI COVID-19. L’IPOTESI MENO GRAVE: ART. 650 C.P.

In questo periodo, sempre più frequentemente, si sente parlare delle ammende conseguenti alla violazione delle norme dettate dal Governo per cercare di contenere il famigerato covid-19.

In particolare, a seguito delle ultime limitazione imposte alle Regioni, gli spostamenti delle persone sono vincolati alla certificazione di comprovati motivi di lavoro, salute e necessità; sono vietati gli eventi, manifestazioni che prevedano un grande assembramento di persone; sono chiuse palestre, musei, cinema e altri luoghi di ritrovo e l’intero territorio italiano è stato trasformato in “zona rossa”.

Ma cosa accade se taluno di noi viene trovato a girovagare al di fuori dei casi consentiti e senza la necessaria certificazione?

Nell’ipotesi meno grave (nel caso in cui la persona “fuorilegge” sia anche positiva al covid-19 il discorso ovviamente cambia) viene contestato l’art. 650 c.p., a mente del quale chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato (ad esempio, resistenza a pubblico ufficiale), con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

La violazione configura dunque un reato di natura contravvenzionale che, come tale, comporta per colui che lo commette il venir meno della incensuratezza. La fedina penale, in sostanza, non sarà più immacolata.

Nel momento in cui si è destinatari di tale contestazione si può decidere di scontare la pena (che perlopiù sarà di natura pecuniaria, consistente cioè nel pagamento di una somma fino ad euro 206) e rinunciare così alla propria incensuratezza oppure, per non rinunciarvi, si può ricorrere all’istituto dell’oblazione.

L’oblazione è una causa di estinzione del reato che consegue al volontario pagamento di una determinata somma entro un determinato termine.

Nel caso dell’art. 650 c.p. la domanda di oblazione può essere effettuata nel corso delle indagini preliminari al Pubblico Ministero (di seguito PM), il quale la trasmette, unitamente agli atti del procedimento e al proprio parere, al Giudice per le Indagini Preliminari (di seguito Giudice). 

Qualora la domanda sia presentata direttamente al Giudice, questi chiede gli atti e il parere sul punto al PM. Tale parere non è vincolante ma il Giudice deve tenerne conto soprattutto se contrario.

Il Giudice, pervenuta la richiesta, può alternativamente respingerla e disporre la restituzione degli atti al PM oppure accoglierla fissando la somma da versare e un termine per il versamento stesso non superiore a dieci giorni, dandone avviso all'interessato (e al difensore).

Nel caso dell’art. 650 c.p. la somma da versare dovrà essere pari alla metà del massimo edittale dell'ammenda stabilita dalla norma in questione (dunque euro 103), oltre al pagamento delle spese del procedimento. Non è  rateizzabile.

L'estinzione del reato si perfeziona con il pagamento della somma stabilita dal Giudice nel termine indicato.

La domanda di oblazione non è comunque ammessa in caso di recidiva aggravata, abitualità nelle contravvenzioni o professionalità nel reato nonché quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, lo Studio è a Vostra disposizione.

Team Avv.ti Nappo - Corazzari - Vitali

SMART CONTRACT E BLOCKCHAIN: USI E POTENZIALITA'

Per Smart Contract si intende la traduzione del contratto in un codice che legge sia le clausole concordate dalle parti sia le condizioni al verificarsi delle quali devono aversi date “reazioni”. Gli Smart Contract rappresentano dunque, in linea di massima, uno strumento efficace per trasformare un normale contratto in codice, contratto in cui le clausole diventeranno dei blocchi condizionati di un algoritmo: al verificarsi di determinate condizioni il programma eseguirà determinate istruzioni.

La particolarità dello Smart Contract, o contratto intelligente, è che si autoesegue automaticamente nel momento in cui i dati riferiti alle situazioni reali corrispondono ai dati riferiti alle condizioni e alle clausole concordate. Lo Smart Contract, dunque, necessita di un supporto legale per la sua stesura, ma non per la sua verifica e attivazione. Per tale motivo lo Smart Contract deve basarsi su una descrizione precisa di condizioni e situazioni e sulla precisa individuazione delle fonti di dati alle quali il contratto è chiamato ad attenersi, risultando privo di ogni forma di interpretazione.

Gli Smart Contract però non rappresentano una novità. Sono infatti nati negli anni 70 per soddisfare l’esigenza di attivare o disattivare licenze software al verificarsi di condizioni molto semplici, e sono stati oggetto di sperimentazione negli anni 90. Purtuttavia non possedevano ancora le necessarie garanzia di affidabilità e sicurezza, garanzie acquisite solo recentemente tramite l’affiancamento delle Blockchain: lo smart contract deve infatti poter garantire sia che il codice in cui è stato scritto non possa essere modificato sia che le fonti di dati che determinano le condizioni e le modalità di lettura delle fonti stesse siano certificate. Emerge così l’importanza del ruolo sia del legale che individua condizioni e fonti, sia del programmatore che deve tradurre il contratto in codice. 

Cosa si intende per blockchain
Attribuire alla blockchain un’unica definizione è, però, difficile. Cercando di semplificare, si potrebbe dire che la blockchain rappresenta una forma di archivio decentralizzato che permette di gestire i vari dati in esso contenuti, tramite l’uso di un vario e diversificato gruppo di tecnologie. Tali tecnologie consentono infatti la creazione di una articolata catena di blocchi/nodi contenenti le transazioni ed in cui è presente un meccanismo di consenso distribuito su tutti i nodi/blocchi che partecipano al processo di validazione della condizione. In tal modo si riescono a garantire immutabilità, trasparenza, tracciabilità delle transazioni e l’uso di avanzate tecniche di crittografia. E’ facile pertanto comprendere come un tale meccanismo permetta, alle parti che vi si affidano, di avere completa fiducia sulla inalterabilità e immodificabilità delle clausole ivi inserite.
La blockchain permette una mole elevata di transazioni distribuite tra più nodi della rete, dove ogni transazione è validata dalla rete ed ogni nodo conserva una copia di tutte le transazioni che possono essere modificate solo con l’approvazione di tutti i nodi della rete.
E’ questo il motivo per cui la blockchain consente la creazione di asset digitali unici, non duplicabili e, come detto, immutabili.

La forza della blockchain
Affidarsi ad una blockchain equivale, purtuttavia, a decentralizzare il proprio approccio al contratto. Nel quotidiano siamo abituati a ragionare in modo centralizzato, ovvero in modalità client-server. In tale configurazione la fiducia è riposta nell’autorevolezza del soggetto o dell’autorità che rappresenta il server.
Con l’utilizzo dei blocchi bisogna invece abbandonare questa configurazione e comprendere come le parti non siano svincolate le une dalle altre ed i soggetti coinvolti non possano prevalere l’uno sull’altro. 
La blockchain, infatti, è come un grande libro mastro, una sorta di registro pubblico o privato, trasparente, decentralizzato e crittograficamente sicuro, che permette la gestione ordinata e sequenziale di infinite transazioni alla pari, transazioni che sono tutte validate e correlate da un marcatore temporale. 

Esempi e potenzialità degli smart contract
Un esempio di smart contract eclatante è EBAY che incorpora al suo interno degli smart contract sotto forma di procedure che, in modo automatico, eseguono le clausole del contratto che i contraenti sottoscrivono quando vi si affidano.
Ma le potenzialità di tale forma contrattuale sono enormi. 
Gli Smart Contract possono essere usati in ambito di diritto d’autore, per arginare fenomeni di pirateria di film, musica ed ebook: l’uso di smart contract infatti permetterebbe di registrare tutti i trasferimenti di un contenuto digitale e di esigere il diritto d’autore sulla base dell’uso legale della copia che se ne intenda fare. Si possono usare per semplificare la procedura di registrazione di un brevetto, evitando che la concorrenza sfrutti un brevetto prima dell’inventore che lo ha registrato. Gli smart contract potrebbero essere usati in modo fruttuoso anche in ambito di trattamento dei dati sensibili grazie ad una blockchain privata per conservare e gestire i registri digitali in modo decentralizzato, per amministrare in modo sicuro la riscossione delle imposte o le cartelle cliniche, per arginare la vendita di farmaci contraffatti. Ancora, potrebbero favorire la visibilità in tempo reale di ogni passo compiuto dai prodotti all’interno di una catena di fornitura e consentire l’acquisto di energia elettrica senza l’intervento di intermediari.

Fonti: www.blockchain4innovation.it
       www.zerounoweb.it