Già nel 2009, con sentenza n. 17355, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione stabilivano che la contestazione di una ingiunzione di pagamento relativo a sanzione amministrativa era ammessa solo se limitata unicamente alla prova delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata.
La Corte pertanto riservava al giudizio di querela di falso “nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti”.
Con la più recente sentenza della Sez. Seconda Civ. – del 11.09.2010, n. 19416, i Giudici del Palazzo di Giustizia hanno ribadito tale indirizzo, rendendo incontestabili le risultanze del verbale aventi ad oggetto repentini, rilievi a distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, sancendo la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. del verbale stesso, in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui si deducano sviste o altri involontari errori od omissioni percettivi da parte del verbalizzante, è necessario proporre querela di falso.
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