Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

COLLEGATO LAVORO: COSA SONO I CONTRATTI CERTIFICATI?


Il collegato lavoro ha modificato anche la disciplina relativa ai alla certificazione dei rapporti di lavoro prevista, in via generale, dagli articoli 75 e seguenti del D.L.vo n. 276/2003.









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Talvolta infatti può accadere di trovarsi nella necessità di ricondurre la concreta esecuzione di una data prestazione lavorativa ad una delle varie tipologie contrattuali che il nostro ordinamento riconosce e prevede (i cosiddetti contratti tipici) o che comunque la prassi ammette (contratti atipici). Tale riconduzione può risultare ardua, in quanto ad ogni singola tipologia contrattuale sono connessi effetti: civili, amministrativi, previdenziali, fiscali: effetti questi che spesso, se non addirittura sempre, variano di volta in volta.


Con la certificazione dei contratti di lavoro è stato introdotto nel 2003 nel nostro ordinamento un metodo per fornire maggiori certezze rendendo possibile ai contraenti (ma anche ai terzi) il corretto e puntuale inquadramento dell’alveo civile, amministrativo, previdenziale e fiscale nel quale essi dovranno muoversi una volta iniziato il rapporto lavorativo.


E ciò con scopo evidentemente deflattivo.


Per tale motivo, nella qualificazione del contratto e nell’interpretazione delle clausole, il giudice non potrà discostarsi dalla valutazione delle parti espressa in sede di certificazione, fatto salvo il caso della erronea qualificazione del contratto, del vizio del consenso o della difformità tra quanto prima certificato e quello effettivamente attuato dopo.


I contratti certificati pertanto non sono altro che dei contratti certificati da apposite Commissioni di certificazione e precisamente da:
a) gli Enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento;
b) le Direzioni provinciali del Lavoro;
c) le Province;
d) le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie;
e) la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro;
f) i Consigli provinciali dei consulenti del lavoro.


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