Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

Suprema Corte di Cassazione - Sezioni Civile II - Sentenza 17 gennaio 2011 n. 939

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Sentenza 17 gennaio 2011, n. 939
Motivi della decisione



Con il primo motivo di ricorso
si deduce violazione dell'art. 132 co. 2 n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale disatteso l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, nel la quale non erano state riportate esattamente le conclusioni attrici, deducenti anche la lesione del diritto di proprietà derivante dalle immissioni di calore, esalazioni e rumori intollerabili, provenienti dall'impianto di ventilazione abusivamente ed arbitrariamente apposto in corrispondenza dell'apertura lucifera, causale della domanda non esaminata, con conseguente omissione di pronunzia.

Con il secondo motivo, deducente violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e connessa carenza di motivazione, si lamenta che il giudice di appello, che aveva il dovere di riesaminare la questione, convertendosi il suddetto motivo di nullità in motivo di impugnazione, abbia al riguardo erroneamente ritenuto inammissibile, perché nuova, la domanda ribadita dall'appellante anche sotto il profilo di cui all'art. 849 c.c.. Detto giudice, peraltro, non avrebbe tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, !'azione inibitoria ex art. 844 c.c. non solo ha natura reale, rientrando nello schema della negatoria servitutis, ma ha pure natura personale, in quanto intesa a respingere turbative o molestie di fatto; una corretta qualificazione della domanda avrebbe comportato la necessità esaminarla anche sotto il profilo suddetto, escludendo la ravvisata mutatio libelli.









Ti interessa questa sentenza? Iscriviti, è la cosa giusta da fare




 



















I due motivi, che per l'intima connessione tra le censure proposte vanno esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento. Dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio, consentito in questa sede dalla natura essenzialmente processuale delle censure, si rileva che l'avvocato C. chiese, nelle proprie richieste conclusive, la condanna della convenuta alla "rimozione del detto impianto di ventilazione ed al risarcimento dei consequenziali danni..." previa dichiarazione della “illegittimità delle immissioni di calore, esalazioni e rumori intollerabili provenienti dal ventilatore abusivamente installato...in corrispondenza dell'apertura lucifera all'interno del fabbricato...non solo in danno dei diritti di proprietà dell'attore, ma anche in violazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 14.11.97 e dalla L. 26.10.95 n.447 in materia di inquinamento acustico", causali queste ultime sostanzialmente ribadenti la premessa espositiva, in cui si era riferito della suddetta installazione, abusiva ed arbitraria, perché operata in violazione sia del diritto di proprietà dell'esponente, sia delle norme speciali in materia di inquinamento acustico ed ambientale. Tanto premessola anzitutto rilevato che tali ultimi specifici riferimenti normativi e la dedotta intollerabilità delle subite immissioni rendeva inequivocabile, pur in mancanza di un'espressa citazione della disposizione civilistica, il riferimento all'art. 844 c.c., il cui primo comma appunto fa riferimento al criterio della "normale tollerabilità" delle immissioni, al fine si stabilire se il vicino che le subisca sia tenuto o meno, tenuto conto della condizione dei luoghi ed, eventualmente, dei sussidiari criteri di cui al secondo comma, a sopportarle.

Né la generica deduzione della "violazione del diritto di proprietà”, in correlazione alla lamentata "abusività ed arbitrarietà” dell'installazione del ventilatore in corrispondenza di un'apertura lucifera ed in posizione tale da immettere esalazioni ed emanazioni sonore prodotte dall'impianto in direzione ed all'interno dell'immobile dell'attore, era tale da imprimere alla domanda, specificamente diretta all'ottenimento di una tutela restitutoria e risarcitoria per eccedenza dai limiti di cui all'art. 844 c.c., anche una concorrente qualificazione di actio negatoria servitutis ex art. 849 c.c.. Pur convenendosi, in astratto, che siffatta qualificazione, anche in mancanza di un espresso richiamo normativo (nella specie poi intervenuto nella comparsa conclusionale), avrebbe potuto essere operata ex officio, in base al principio iura novit curia (altrimenti espresso dal noto brocardo da mihi factum dabo tibi ius), da parte del giudice, non vincolato nell'individuazione della causa petendi dalle citazioni normative, più o meno conferenti, dell'attore, decisiva nella fattispecie deve ritenersi la circostanza che l'azione fosse stata proposta esclusivamente contro il conduttore dell'immobile confinante e non anche contro il proprietario dello stesso, che nell’actio negatoria, di natura reale e diretta all'accertamento della libertà di un fondo rispetto all'altro, è il solo legittimato passivo, in quanto potenziale titolare della servitù che si intende negare nella vindicatio libertalis, mentre l'esecutore materiale dell'opera, ove soggetto diverso dal proprietario, può solo rispondere unitamente a quest'ultimo per le conseguenze dannose delle stessa, nella eventualmente concorrente azione risarcitoria (v. Cass. 1553/05, 13186/92).

Pertanto le questioni del mancato esame delle conclusioni, da parte del primo giudice (nell'epigrafe della cui sentenza, peraltro, risultano trascritte le richieste attrici, conformi a quelle iniziali in precedenza menzionate), nella parte in cui sarebbe stato invocato, esplicitamente o implicitamente, anche l'art. 849 c.c., e dell'omessa pronunzia sostitutiva al riguardo da parte del giudice di appello, ancor prima che infondate, risultano inammissibili per difetto di rilevanza, perché un'actio negatoria servitutis proposta contro il solo autore materiale dell'opera sarebbe stata radicalmente inammissibile per difetto di legittimazione passiva. Per converso ammissibile, sebbene proposta contro la sola conduttrice dell'immobile da cui provenivano le immissioni ritenute intollerabili, va ritenuta la domanda ex art. 844 c.c., in concreto proposta, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, ravvisante la legittimazione passiva in siffatte azioni anche o soltanto dei soggetti titolari di diritti personali di godimento dell'immobile, allorquando, come nella specie, la domanda sia diretta soltanto al conseguimento di provvedimenti inibitori e risarcitori, e non anche all'emissioni di statuizioni restitutorie implicanti interventi diretti sull'immobile (v. tra le altre Cass. 8999/05, 15392/00).

Con il terzo motivo di ricorso vengono dedotte violazione e falsa applicazione dell'art. 844 c.c., in riferimento agli artt. 949 e 890 c.c., con connesse carenze ed illogicità della motivazione. Si lamenta che i giudici di appello, in contraddizione con la, pur corretta, premessa secondo cui per verificare la liceità delle immissioni sarebbe stato necessario far riferimento al parametro della normale tollerabilità indicato dall'art. 844 c.c., e pur dando atto che il c.t.u. aveva accertato, in corrispondenza del porticato e dei locali a piano terra, la sussistenza di un livello differenziale di rumore superiore di 5 decibels al limite di accettabilità previsto dalla normativa sull'inquinamento acustico, nonché concentrazione di particelle di polvere atmosferica provenienti dal ventilatore posto nell'immobile contiguo, avrebbe confermato l'erroneo giudizio di primo grado. A tal riguardo il tribunale sarebbe incorso in una errata ed inconferente valutazione della condizione dei luoghi e di elementi oggettivi non significativi, quali la posizione centrale del negozio e la destinazione asseritamente analoga dei due immobili, in realtà non sussistente, e si sarebbe basato, peraltro incongruamente, sui soli parametri fissati da norme speciali, contenute nella L. 26.1.95 n. 447, finalizzate precipuamente alla tutela di interessi generali, e non anche sul prudente apprezzamento che, secondo la giurisprudenza di legittimità, va compiuto dal giudice di merito al fine di comparare le esigenze in conflitto, di tutela del diritto di proprietà, segnatamente sotto il profilo della tranquillità delle relative facoltà di godimento, e di quello all'esercizio di un'attività commerciale.

Il motivo, a parte il non conferente richiamo agli artt. 949 e 890 c.c. (attinenti all'inammissibile riferimento alla non proposta azione negatoria, in relazione alle distanze legali prescritte per fabbriche e depositi nocivi) ed il profilo di doglianza relativo all'accumulo di polveri, che ponendosi in contrasto con la relativa esclusione da parte del c.t.u. riferita in sentenza, si risolve in una inammissibile censura in fatto, risulta per il resto fondato, nei termini di seguito precisati, e va accolto per quanto di ragione. Come si è riferito in narrativa, il Tribunale, dato atto che solo a livello del piano terra, le immissioni acustiche provenienti dall'attiguo immobile, attraverso l'apertura lucifera interessata dal ventilatore, eccedevano il limite di accettabilità previsto dalla normativa speciale in materia di inquinamento acustico, ha tuttavia respinto la domanda inibitoria e risarcitoria ex art. 844 c.c., sul rilievo che la particolare destinazione di tali parti dell'immobile dell'attore, in conflitto con le analoghe esigenze lato sensu produttive, della controparte non giustificassero l'emissione dei richiesti provvedimenti, al riguardo sostanzialmente privilegiando quelle dell'attività commerciale svolta dalla convenuta, richiedenti un adeguato regolamento della temperatura nel negozio.

Siffatto argomentare, oltre a partire da premesse in parte indimostrate ed inaccettabili, quali il presunto uso limitato delle parti inferiori dell'immobile dell'attore, l'assoluta necessità dell'installazione del ventilatore nella posizione lamentata e non altrove e la parificabilità di massima di due attività del tutto eterogenee, l'una libero professionale, implicante attività di studio e consultazione e, dunque, richiedente particolare tranquillità, l'altra di tipo commerciale, non ha tenuto conto di principi affermati da questa Corte, che avrebbero comportato una diversa e più attenta valutazione della vicenda. In particolare va ribadito il principio, a termini del quale "in materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalla leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi a stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c." (Cass. 1418706).

Per quanto attiene poi alla tollerabilità delle immissioni ai piani superiori, il giudice di merito ha ritenuto esaustiva la semplice circostanza che le propagazioni sonore a quel livello fossero al di sotto (peraltro senza precisare il relativo margine) della citata soglia di accettabilità prevista dalla legge speciale, incorrendo così nell'ulteriore errore di attribuire tout court rilevanza decisiva, in contrasto con la seconda parte del principio in precedenza citato, a tale mancato superamento, e nell'omissione di quella specifica ed approfondita indagine, richiesta dall'art. 844 c.c. e ribadita dalla costante giurisprudenza di questa Corte, evidenziante il carattere non assoluto del limite civilistico di tollerabilità delle immissioni (v., tra le più recenti, Cass. n. 3438/10), al fine di stabilire se in concreto, avuto riguardo alla particolare situazione dei luoghi {nella specie caratterizzata dalla destinazione a studio ed abitazione dei piani superiori dell'immobile dell'attore) le stesse fossero compatibili con lo svolgimento delle ordinarie e quotidiane attività di vita professionale e domestica dell'attore e della sua famiglia.

La sentenza impugnata va, conclusivamente, cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio per nuovo giudizio di appello ad altro magistrato del Tribunale di Sulmona, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente grado di giudizio. Tale principio, nella sua prima parte, si basa sull'evidente considerazione che, se le emissioni acustiche superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino, ancor più esposto degli altri, in ragione della vicinanza, ai loro effetti dannosi, devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell'art. 844 c.c. e pertanto illecite anche sotto il profilo civilistico.

Tanto non è stato considerato dal giudice di merito, che pur avendo rilevato che al livello dei locali a piano terra dell'immobile XXXXXXXX erano percepibili emanazioni sonore eccedenti la soglia legale di accettabilità, ne ha escluso l'intollerabilità ex art. 844 c.c., non tenendo conto che, pur nel "tempo strettamente necessario al loro utilizzo" (come detto in sentenza), chi si trovasse in tali ambienti, sarebbe stato comunque esposto a rumori che, per presunzione normativa, devono comunque ritenersi nocivi per le persone, così finendo con il disattendere anche l'altro principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel conflitto tra le esigenze della produzione, pur contemplate dall'art. 844 c.c., ed il diritto alla salute, un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica deve attribuire necessaria prevalenza al secondo, dovendo il limite della relativa tutela ritenersi intrinseco all'attività produttiva (v. in particolare, Cass. nn. 5564/10, 8420/06).

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie, nei limiti di cui motivazione, il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Sulmona, in persona di diverso magistrato.

Suprema Corte di Cassazione - Sezioni Unite - Sentenza 28 giugno 2011 n. 14319

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE
Sentenza 28 giugno 2011, n. 14319
Motivi della decisione


2.- Con il primo motivo la ricorrente deduce: "Violazione di norme di diritto ex artt. 1766 - 1782 c.c.. Del deposito in generale e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 1571 - 1606 c.c.. Della locazione. Disposizioni generali".
2.1 - Con il secondo motivo: "Violazione e falsa applicazione della norma di diritto ex art. 7, comma primo, lettera f) dlgs del 1992 n. 285".
2.2 - Con il terzo motivo: "Erronea interpretazione e/o valutazione dei documenti probatori e violazione degli artt. 1341, secondo comma, c.c. (Condizioni generali di contratto) e 1362, secondo comma, c.c. (Intenzione dei contraenti)".
2.3 - Erroneamente la Corte di merito ha ricondotto il contratto alla locazione di area anziché al deposito disconoscendo il reale contenuto del rapporto e ignorando il dato normativo di cui agli artt. 1766 - 1782 c.c., relativi al contratto atipico di parcheggio, in cui il veicolo è affidato al gestore dietro il pagamento del corrispettivo con conseguente applicabilità della disciplina del deposito. Assiomaticamente quindi la Corte di merito, richiamando l’art. 15 della l. n. 122 del 1989 e l’art. 7 del C.d.S., ha ritenuto il parcheggio di Cascina Gobba senza custodia, ossia un parcheggio a monete o con dispositivo cartaceo di sosta, c.d. gratta e sosta, definibile anche come locazione di area. Invece dovrà esser confermato il consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale il contratto di affidamento al gestore di un parcheggio di un automezzo è deposito o contratto atipico, con obbligo di custodia, poiché il servizio offerto attraverso la predisposizione di un'area di sosta, automatizzata per l'accesso, per il pagamento della prestazione e per il ritiro del veicolo, modalità che l'automobilista accetta all'atto dell'immissione - in particolare in prossimità di aeroporti, ospedali, supermercati, onde liberarsi del veicolo - lo inducono a confidare nel servizio di custodia, elemento essenziale del deposito, in cui il titolare dell'aerea di parcheggio, nel mettere a disposizione uno spazio, contemporaneamente assume la detenzione del veicolo, e questo comportamento oggettivo prevale su eventuali condizioni generali predisposte dall'impresa escludenti la custodia le quali, se richiamate nello scontrino o scheda rilasciati dagli apparecchi automatici, è legittimo ritenere sfuggano alla conoscenza dell'utente dato il modo rapidissimo con cui il contratto si è realizzato. Né la chiusura dell'auto a chiave, né la recinzione dell'aerea finalizzata alla riscossione del prezzo nella sosta a tempo, possono escludere la custodia ed il ragionevole affidamento dell'automobilista su di essa, pur se manca il personale addetto alla consegna e riconsegna delle auto, perché la moderna tecnologia ha sostituito i dipendenti con dispositivi automatizzati di accesso e uscita mediante schede magnetizzate, soprattutto nei grandi parcheggi metropolitani per quei viaggiatori che hanno interesse ad avvalersi non solo di un'area di sosta, ma anche della custodia. Il gestore quindi avrebbe potuto provvedere adottando un unico scontrino automatizzato per l'entrata e l’uscita, indicando la targa dei veicoli in modo da consentire il controllo della corrispondenza del numero all'uscita. Peraltro la struttura protettiva perimetrale dell'area utilizzata dal B. denotava la funzione di custodia e la sicurezza dei veicoli immessi, ed infatti egli aveva denunciato il furto di un'auto all’interno di un parcheggio custodito, mentre la locazione dell'area - che non ricorre nel caso di stazionamento di veicolo anche perché il depositante non consegna l'area ai depositario, ma questi gli consegna l'auto - non può esser recintata e deve consentire una molteplicità di vie di uscita, non protette e custodite.







Ti interessa questa sentenza? Iscriviti, è la cosa giusta da fare




 



















2.4 - La delibera comunale n. 1740/1993 richiamata dalla Corte di merito è un atto politico e la normativa del 1989 n. 122 si riferiva ai parcheggi regolamentati con parchimetri. Ed infatti nella stessa delibera il Comune di Milano precisa che dopo l’entrata in vigore di detta legge, con delibera di urgenza del giugno 1989, la Giunta aveva deciso di far cessare il servizio di custodia nei parcheggi regolamentati da parchimetri estendendo poi la normativa speciale anche ai parcheggi di interscambio gestiti dall'ATM per attenuare il deficit di gestione. L'art. 7 del n.C.d.S, al primo comma, lettera f), precisa che nei centri abitati i Comuni possono con ordinanza del sindaco stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe, e questa norma, come la legge delega, si riferisce a parcheggi regolati con meccanismi funzionanti con l’introduzione di monete, mentre nel caso vi siano una struttura protettiva perimetrale, le sbarre di ingresso e di uscita, le videocamere a circuito chiuso e il personale addetto alla sorveglianza, il parcheggio non può esser ricondotto a quello "gratta e sosta" poiché ingenera l’affidamento in custodia. Né d'altra parte alla configurabilità di un contratto di parcheggio privato osta l'affidamento da parte del Comune della gestione del parcheggio. Quindi, poiché nel caso di specie l'auto non era stata immessa in un'area aperta, ma integralmente recintata, significa che non era destinata soltanto alla sosta e del resto anche la Corte di legittimità ha ritenuto che il pagamento progressivo e differenziato secondo la durata è legittimo soltanto per il parcheggio con custodia. Dunque il depositario si libera dalla responsabilità ex recepto provando che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.
2.5 - Nel regolamento dell'area di parcheggio di (omissis) si afferma che è istituito un servizio di sosta regolamentata entro spazi delimitati dall'apposita segnaletica o indicati dal personale di sorveglianza a cui possono esser denunciati i danni. Pertanto il personale di sorveglianza espleta attività di custodia e quindi il B. ha accettato un servizio che, secondo le modalità di esecuzione, era con sorveglianza, come ha dichiarato nella denuncia di furto, e poiché il contratto deve esser interpretato secondo il principio di buona fede, la limitazione di responsabilità indicata nel regolamento non ha effetto ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ. se non espressamente approvata per iscritto e neppure conosciuta o conoscibile prima della conclusione, per adesione, del contratto, a norma degli artt. 1469 bis n. 10 e 1469 quinquies c.c. poiché la clausola affissa alle casse del parcheggio e sul biglietto di ingresso non poteva esser conosciuta prima della conclusione del contratto, che avviene proprio con l'immissione nel parcheggio dell'auto, e dovendo il comportamento della P.A., allorché fornisce servizi pubblici mediante contratti di diritto comune, esser improntato ai principi di correttezza e buona fede.


3.- I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati. Il quadro normativo di riferimento che disciplina il contratto di parcheggio a pagamento senza custodia è costituito da norme di rilevanza pubblica e di diritto privato.
Infatti, la legge [Tognoli] del 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del Testo Unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. del 1959, n. 393. Ecologia) - emanata (cfr. Relazione governativa sul disegno di legge e dibattito parlamentare che ne ha preceduto l'approvazione) per ovviare ad una situazione di grave disagio e di concreti danni, divenuta "all'improvviso polo di riferimento dell'attenzione collettiva" per la gravità che nelle aree a grande intensità, in specie negli ultimi anni, a seguito dell'aumento dei veicoli circolanti, ha assunto il problema "della paralisi della circolazione che, rallentando i tempi delle comunicazioni e del trasporto, influisce direttamente e negativamente sulla produzione nazionale... danneggia lo svolgimento degli affari e delle relazioni commerciali... mette a rischio le stesse condizioni di salute dei cittadini a cagione dell'aumento dell'inquinamento atmosferico e di quello acustico, tale da compromettere in modo serio e forse irreparabile lo sviluppo dell'intero Paese ed il benessere, non soltanto fisico, dei suoi abitanti" - ha stabilito (art. 3) "di consentire la realizzazione e l'organizzazione di un servizio essenziale per le città e per i loro abitanti, a salvaguardia di esigenze primarie dei singoli e dell'intera collettività nazionale". A tal fine "le Regioni, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, individuano i Comuni... i quali, sulla base di una preventiva valutazione del fabbisogno e tenendo conto del piano urbano del traffico... sono tenuti alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi. Tale programma deve tra l'altro indicare le localizzazioni ed i dimensionamenti, le priorità di intervento ed i tempi di attuazione, privilegiando le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote, nonché le disposizioni necessarie per la regolamentazione della circolazione e dello stazionamento dei veicoli nelle aree urbane", (art. 5.1) Pertanto, "Per l'attuazione del piano il Comune interessato provvede alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, nonché alla gestione del servizio direttamente ovvero mediante concessione di costruzione e gestione con affidamento a società, imprese di costruzione anche cooperative, loro consorzi. Per le opere da ammettere ai contributi previsti dall'articolo 4, la concessione è subordinata alla stipula di una convenzione redatta secondo gli schemi-tipo predisposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro del Tesoro e diretta, tra l'altro, a garantire l'equilibrio economico della gestione. A tal fine il Comune è tenuto ad inviare al Ministro per i problemi delle aree urbane copia dell'atto di concessione e della convenzione stipulata". Perciò (art. 6.1) "I Comuni [di quindici maggiori città]., tra cui Milano., formulano entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un programma urbano dei parcheggi per il triennio 1989 - 1991. Il programma deve essere redatto... indicando, tra l'altro, le localizzazioni, i dimensionamenti, le priorità di intervento nonché le opere e gli interventi da realizzare in ciascun anno; il programma dovrà privilegiare le realizzazioni più urgenti per il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote...." (art. 8). "Per l’attuazione degli interventi la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai Comuni i mutui occorrenti. Per le medesime finalità il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane,... è autorizzato ad erogare... contributi in conto interessi a ( fronte di contratti di mutuo da essi stipulati per il finanziamento delle infrastrutture".
Quindi la suddetta legge, al fine di coordinare le norme precitate con la disciplina del codice della strada, con l’art. 15 ha disposto: "Al quinto comma dell'articolo 4 del Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. del 1959, n. 393 e successive modificazioni, è aggiunta infine la seguente lettera: Comuni possono... d) stabilire con deliberazione del consiglio comunale aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia dei veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe", e "i commi ottavo e decimo dell'articolo 4 del medesimo Testo unico sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo della sosta di cui al quinto comma, lettera d) - precitato - su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un adeguato parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo della sosta.
3.1- Le disposizioni contenute nel d.P.R. del 1959, n. 393, sono state confermate dal dlgs del 1992, n. 285 e successive modificazioni. Infatti l'art. 4, quinto comma, lett. a, b, c, dei primo decreto contenente le norme sulla circolazione stradale conferivano al Sindaco il potere di stabilire con ordinanza aree sulle quali autorizzare il parcheggio dei veicoli con e senza custodia, ma - art. 3, sesto comma del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 - anche in quest' ultimo caso con possibilità di "uso di mezzi e dispositivi atti al controllo del tempo di sosta" (definito dall'art. 115 "arresto del veicolo protratto nel tempo con possibilità di allontanamento da parte del conducente") - [fermo l’obbligo di destinare anche aree autorizzate a parcheggio libero non a pagamento (art. 3, quinto comma d.P.R. del 1959, n. 420]. L'art. 3, primo comma, n. 34, del dlgs del 1992 n. 285, definito il parcheggio come "area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli" - nel ribadire che "la sosta è la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente (art. 157, comma 1, lett. c)", ha riaffermato il potere del Sindaco di regolamentare la circolazione nei centri abitati stabilendo [art. 7. 1 - lett. f]: ".. previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio - da ubicare preferibilmente fuori della carreggiata (art. 7.6, omologo dell'art. 4, settimo comma d.P.R. del 1959, n. 393 "le aree indicate nel quinto comma debbono essere ubicate possibilmente fuori della carreggiata e comunque in modo che il parcheggio non ostacoli lo scorrimento del traffico") - sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta - le cui caratteristiche, modalità costruttive, procedura di omologazione e criteri di installazione e di manutenzione sono stabiliti con decreto del Ministro dei LL.PP., di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane (art.7.5, omologo dell'art. 3, ultimo comma del regolamento approvato con d.P.R. del 1959 n. 420) - anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle Direttive dei Ministero dei LLPP di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri., ed i cui "proventi.. sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi.. e le somme eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana (art.7.7)", ribadendo che (art. 7.8). "Qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione, ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lett. f), su parte della stessa area, o nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta", da appositamente segnalare (art. 7.10).
Quindi, dai complesso di norme surrichiamate si evince che il legislatore ha rimesso la regolamentazione della sosta e del parcheggio e il pagamento per il tempo di sosta - termini equivalenti, come si desume anche dall'art. 157, comma 6, del DLGS 285 del 1992 secondo il quale nella sosta a tempo limitato deve esser segnalata l’ora di inizio - al potere deliberante della giunta comunale e del Sindaco per motivi di pubblico interesse.
Questo assetto normativo, compresa la possibilità di sosta a pagamento senza custodia del veicolo, è stato ritenuto conforme alle norme (artt. 76, 16 e 23) e ai principi costituzionali - Corte Costituzionale sentenza 29 gennaio 2005 n. 66 - poiché "il precetto di cui all'art. 16 non preclude al legislatore la possibilità di adottare, per ragioni di pubblico interesse, misure che influiscano sul movimento della popolazione. In particolare l'uso delle strade, specie con mezzi di trasporto, può essere regolato sulla base di esigenze che, sebbene trascendano il campo della sicurezza e della sanità, attengono al buon regime della cosa pubblica, alla sua conservazione, alla disciplina che gli utenti debbono osservare ed alle eventuali prestazioni che essi sono tenuti a compiere. La tipologia dei limiti (divieti, diversità temporali o di utilizzazioni, subordinazione a certe condizioni) viene articolata dalla pubblica autorità tenendo conto dei vari elementi in gioco: diversità dei mezzi impiegati, impatto ambientale, situazione topografica o dei servizi pubblici, conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'uso indiscriminato del mezzo privato. Si tratta pur sempre, però, di una disciplina funzionale alla pluralità degli interessi pubblici meritevoli di tutela ed alle diverse esigenze, e sempre che queste rispondano a criteri di ragionevolezza".
Peraltro, prosegue la Corte Costituzionale "il pagamento per la sosta del veicolo sfugge sia alla nozione di tributo che a quella di prestazione patrimoniale imposta; esso è configurabile piuttosto come corrispettivo, commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta, di una utilizzazione particolare della strada, rimessa ad una scelta dell'utente non priva di alternative; sicché il corrispettivo risulta privo di uno dei fondamentali requisiti che questa Corte ha ritenuto indispensabile affinché possa individuarsi una prestazione patrimoniale imposta; e ciò esclude che debba essere assistito dalla garanzia prevista dall'art. 23 Costituzione".
La giurisprudenza di legittimità ha poi aggiunto che (Cass. 15 settembre 2009 n. 19841) il suddetto costo è legittimo anche perché l’area pubblica, pur se concessa ad un'impresa, non è sottratta all'uso generalizzato, che permane pur se la gestione persegue un reddito, peraltro da investire nell'installazione, costruzione e gestione di parcheggi e per migliorare la mobilità urbana (art. 7.7 dlgs del 1992 n. 285).
3.1 - È dunque evidente che nelle zone urbane ad alta densità in cui sussiste la finalità sociale e pubblica di snellire il traffico la disciplina applicabile al contratto di autoparcheggio trova fondamento nell'interesse primario del conducente di parcheggiare l’auto in zone in una certa misura sorvegliate, e nell'interesse pubblico di incentivare la sosta dei veicoli a tariffe contenute, fissando le relative condizioni in modo da prestare un servizio non particolarmente oneroso né per il gestore, né per l’utente, salvaguardando l’equilibrio economico delle parti e il reciproco principio di buona fede, nonché il potere normativo di impresa se il servizio è concesso dal Comune ad un professionista (art. 33, primo comma, decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206).
Ne consegue che la scelta tra i due tipi di parcheggio normativamente disciplinati nei centri urbani dalla surrichiamata legislazione è rimessa all'utente: se il suo interesse concreto prevalente è di concludere un contratto che gli assicura uno spazio per lo stazionamento del veicolo in prossimità di luoghi di interscambio con sistemi di trasporto collettivo a cui intende accedere velocemente e senza incorrere in divieti sanzionati dal codice della strada (art. 158 dlgs del 1992 n. 285), pagando la somma corrispettiva della prestazione del gestore - mettere a disposizione un'area – senza trasferire la detenzione del veicolo al personale eventualmente preposto alla sorveglianza del parcheggio, e purché l’avviso dell'esclusione della custodia sul veicolo sia apposto in modo da esser adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto secondo le modalità predisposte dal proponente (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.), si configura il contratto di parcheggio senza custodia, e senza che l’esclusione di questa attività debba esser contenuta in una clausola da sottoscrivere ai sensi art. 1341, secondo comma, cod.civ. poiché è oggetto di proposta negoziale, manifestata prima dell'accettazione di essa, e perciò, se richiamata in una clausola negoziale, è efficace a norma della legge 6 febbraio 1996 n. 52 [e valida a norma dell'art. 33, secondo comma, lettera 1) dlgs dei 2005 n. 206], non potendosi presumere nessuna vessatorietà di essa poiché le caratteristiche del servizio da fornire secondo le modalità indicate non sono determinate successivamente alla conclusione del contratto stesso, né attengono ai suoi effetti o garanzie legali, ovvero alla limitazione di adempimento di obblighi o esonero di responsabilità (Cass. 7 febbraio 2003 n. 1833).
Qualora invece l’utente intenda assicurarsi non solo l’utilizzazione dell'area, ma anche la conservazione e la restituzione del veicolo nello stesso i stato in cui lo ha consegnato - anche senza le chiavi (Cass. 3 dicembre 1990 n. 11568), se il posteggiatore non è incaricato del posizionamento di esso, e ancorché chiuso con inserimento di sistemi di allarme e sicurezza, accorgimenti di solito necessari ai fini della validità della polizza assicurativa e idonei ad escludere la custodia degli oggetti all'interno dell'abitacolo – si configura il contratto di parcheggio con custodia a cui è applicabile la disciplina sui deposito, contratto a struttura reale (art. 1766 cod. civ.: "...il contratto con il quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura" - Cass. 14 gennaio 1977 n. 189, 16 novembre 1979 n. 5959, 25 febbraio 1981 n. 1144, 22 dicembre 1983 n. 7557, 2 marzo 1985 n. 1787, 12 dicembre 1989 n. 5546/1989, 23 agosto 1990 n. 8615) perché funzione prevalente dei contratto ed obbligazione caratteristica del gestore del parcheggio è l’espletamento della custodia dell'auto, e perciò egli deve adottare cure e cautele – come ad esempio apporre videocamere o personale per la sorveglianza a distanza, installare sistemi dotati di allarme per l’uscita da vie diverse da quelle indicate - e svolgere attività idonee all'adempimento di tale obbligo e a tutelare l’utente dal rischio di furto del veicolo (art. 1177 cod.civ.), il cui costo questi paga anche in proporzione al valore del veicolo, che incide sulla difficoltà della prestazione, ed in cui il danaro è anche misura della diligenza nell'esecuzione di essa (criterio analogico desumibile dall'art. 1768, secondo comma, cod. civ.). Ed infatti nel caso di autorimessa, in cui l’obbligo di dare l’utilizzazione di area delimitata è accessorio alla prevalente prestazione di espletare il servizio di custodia, questo è proporzionalmente remunerato.
Pertanto operazione ermeneutica preliminare per individuare la disciplina applicabile è accertare il tipo di contratto di parcheggio concluso - con o senza custodia - in base alla volontà manifestata dalle parti che si integra e si coordina, funzionalmente, giuridicamente ed economicamente con le prestazioni individuanti l’oggetto di esso: offerta di godimento di un'area a pagamento - riservata per legge con provvedimento dell'autorità competente (artt. 4, secondo comma, lettera a) del d.P.R. del 1959 n. 393 e 3 del Regolamento approvato con d.P.R. del 1959 n. 420) - per parcheggiare per prevalenti finalità di pubblico interesse - e cioè decongestionare il traffico privato nelle grandi città e agevolare il collegamento pubblico da e con località limitrofe - desumibili anche dall'ubicazione dell'area in prossimità di servizi di trasporto pubblico (stazioni auto pubbliche o ferroviarie, metropolitane) - o offerta di area di sosta per parcheggiare un'auto in uno spazio in cui, ancorché sussista un interesse collettivo ad accedere ad un servizio limitrofo, pubblico o privato, il costo remuneri il gestore dal rischio del trafugamento del veicolo, che egli assume.
Ne consegue che se invece le parti si sono accordate sulla qualificazione del contratto come parcheggio senza custodia, significa che hanno escluso l’obbligo del gestore di controllare che il veicolo venga prelevato soltanto da colui che lo ha parcheggiato, e perciò non può essergli richiesta in fase esecutiva del rapporto una prestazione ulteriore a quella offerta ed accettata dall'utente, rimasta estranea al procedimento di contrattazione, e su cui è stato parametrato il corrispettivo da pagare, né, in presenza di tale espressa volontà negoziale, la responsabilità ex recepto del gestore può trovare il suo fondamento nel criterio sussidiario della buona fede dell'utente, ovvero esser originata dall'obbligo di protezione del medesimo derivante dall'art. 1177 cod.civ. sul presupposto che comunque nel contratto di parcheggio è ravvisabile una funzione prevalente di deposito derivante dal controllo altrui sul luogo in cui è lasciato il veicolo, che perciò è esposto ad uno specifico rischio di danno, non essendo ipotizzabile tale principio di ordine generale prevalente sul perseguimento di un interesse pubblico sociale rilevante qual'è lo stazionamento di un veicolo in una zona di sosta a costo sostenibile, senza custodia.
Né può ritenersi che i presupposti per tutelare l’affidamento incolpevole dell'utente sulla custodia sono costituiti dalle modalità con cui è offerta al pubblico la prestazione, e cioè l’apparente predisposizione del servizio - area recintata o chiusa, autosilo, sbarra meccanica di entrata e uscita del parcheggio - perché se la custodia è univocamente esclusa, le strutture ed i meccanismi predisposti costituiscono modalità organizzativa del gestore per lo stazionamento dei veicoli, volte a delimitare l’area ad esso destinata per escluderla dalla viabilità - come prescrive la normativa innanzi richiamata del codice della strada - e ad impedire, mediante meccanismi automatizzati di controllo o personale a tal fine addetto, la gratuita utilizzazione dell'area, garantendo invece al gestore la riscossione del corrispettivo della sosta - progressivo e differenziato secondo la durata, e perciò rapportato al tempo dell'occupazione del suolo altrui - prima di consentire l’uscita del veicolo, conformemente alle indicazioni solitamente scritte nello scontrino, automatizzato e non personalizzato - poiché non è richiesto nessun riconoscimento personale per ritirare il veicolo – tipico mezzo per lo scambio delle prestazioni negli affari di massa a conclusione rapida e semplice (mass market transactions), senza possibilità di adottare particolari accorgimenti identificativi del fruitore del servizio - e documento di prova del tempo dell'utilizzazione dello spazio messo a disposizione.


4.- Nella fattispecie la Corte di merito di Milano ha accettato che il Comune di questa città, con delibera del 6 agosto 1993, ha predisposto un'area di parcheggio sorvegliato senza custodia, concessa in gestione all’A.T.M., nella zona di (omissis), in prossimità della stazione della metropolitana milanese, e che il B. ha accettato questo servizio posteggiando l’auto in detta area. Perciò ha ritenuto concluso tra dette parti un contratto di parcheggio incustodito, e, poiché fondato nelle innanzi richiamate norme dei codice della strada volte al perseguimento del pubblico interesse allo snellimento del traffico e all'incentivazione all'uso del mezzo pubblico, e nell'interesse concreto del B., prevalente su quello alla custodia del veicolo, a reperire velocemente uno spazio di stazionamento in prossimità di mezzi di trasporto pubblico, a costi proporzionati al servizio reso, l’ha ritenuto valido ed efficace. Accertato poi che il gestore ha adempiuto agli obblighi assunti, ha ritenuto il rapporto giuridico che ne è derivato rispettoso del sinallagma tra le rispettive prestazioni (corrispettivo per la locazione o comodato del c.d. posto auto e responsabilità limitata alla struttura dell'area). Di conseguenza la Corte ambrosiana ha legittimamente confermato l’esclusione della responsabilità dell'A.T.M. per il danno derivato dal furto dell'auto parcheggiata dai B. nell'area di (OMISSIS) e il rigetto della domanda risarcitoria che l’assicurazione ha proposto nei confronti dell'azienda di trasporto surrogandosi al danneggiato.
La decisione è conforme a diritto ed immune da vizi logici dovendosi osservare inoltre che la mancanza di sperequazione tra le prestazioni ed il contenimento delle tariffe permette la fruizione diffusa del servizio di parcheggio che il Comune offre anche senza custodia per perseguire i suddetti interessi pubblici, poiché se invece il costo del parcheggio dovesse remunerare una custodia idonea ad assicurare la persistente vigilanza del veicolo da parte del gestore fino al ritiro di esso da parte dell'utente, il servizio diverrebbe limitato soltanto a coloro che pagano una tariffa proporzionata agli strumenti e meccanismi di ordine tecnico, ambientale e strutturale adottati.
Pertanto il ricorso va respinto ed il contrasto di giurisprudenza è composto con l’affermazione del seguente principio di diritto: "L'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7, primo comma, lettera f), d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso "parcheggio incustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.) perché l’esclusione della custodia attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico (art. 1336 cod. civ.), e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente il ricorso al sussidiario criterio della buona fede, ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio (quali ad esempio l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, dispositivi o personale di controllo), per costituire l’obbligo della custodia, potendo queste costituire organizzazione della sosta”.
Ne consegue che il gestore concessionario dei Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta".
Si compensano le spese del giudizio di cassazione per le oscillazioni anche recenti della giurisprudenza di legittimità e le frastagliate pronunce di merito sulla questione.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Suprema Corte di Cassazione - Sezione Terza - Sentenza 24 novembre 2009, n. 24689

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 24 novembre 2009, n. 24689
Motivi della decisio
ne

Il ricorso principale dell'assicuratrice X merita accoglimento per il settimo ed ottavo motivo essendo infondati gli altri; va dichiarato inammissibile il ricorso delle Y, per le seguenti considerazioni.


Precede l'esame del ricorso inammissibile.


Il ricorso delle Y spa, già X, aderisce al settimo motivo del ricorso principale, sostenendo il concorso di colpa del pedone, per l'imprudente attraversamento della sede stradale dovendo dare la precedenza ai veicoli.
Il ricorso è inammissibile non contenendo la esposizione sommaria dei fatti di causa;nè la specifica indicazione del denunciato error in iudicano. (Cfr. art. 366 c.p.p., nn. 3 e 4 e Cass. 28 novembre 2003 n. 12842 e 24 febbraio 2004 n. 4612).












Ti interessa questa sentenza? Iscriviti, è la cosa giusta da fare





 




















L'adesione per relationem ad altra impugnazione non consente di colmare la incompletezza delle censure date.
Segue l'esame del ricorso della X.
Secondo l'ordine logico precede l'osarne dei motivi non meritevoli di accoglimento, che vengono interpretati e riassunti come segue:


A. motivi infondati o inammissibili.
Nel PRIMO motivo si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione in punto di accertamento della responsabilità dello A., conducente del furgone, e secondo investitore del pedone, che ricevette lo schiacciamento del cranio. Nel motivo si censura l'accertamento tecnico della dinamica, in relazione ai rilievi medico legali sulle lesioni.
Nel SECONDO motivo si deduce ancora l'error in iudicando ed il vizio della motivazione sempre in relazione alla dinamica con riferimento alla condotta della prima vettura pirata individuata in una Renault 19 con frontalino basso.
Si fa notare che le lesioni non interessano nè il bacino nè le gambe del pedone.
NEL terzo motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in punto di tracce di materiale biologico lunga oltre 34 metri, come dimostrazione del trascinamento del pedone per lungo tratto con progressione di danni;
Nel QUARTO motivo si denuncia l'error in iudicando ed il vizio della motivazione con riguardo alla presenza sul paraurti del furgone di materiale ematico; da tale prova si deduce la constatazione che il capo si era già rotto.
Nel QUINTO motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione, nel punto in cui si contesta che il pedone dopo il primo incidente si trovasse in posizione seduta sul suolo, venendo poi travolto dal furgone.
Nel SESTO MOTIVO si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in punto di determinazione della velocità elevata del furgone.
Nel NONO MOTIVO si deduce error in iudicando e in procedendo in relazione alla mancata liquidazione del danno morale agli eredi del pedone, per la violazione della specificità dei motivi di appello.


In senso contrario si osserva:
che i primi sei motivi investono una ricostruzione fattuale analiticamente e congruamente compiuta dai giudici dell'appello (ff. 12 a 25 del ricorso), che hanno espresso esaurientemente l'iter logico che li ha condotti a ritenere il concorso di colpa dei due conducenti, del veicolo pirata e di quello sopravveniente.
La tecnica delle censure richiamate per quanto analitica in ordine a singoli elementi di valutazione, non è tale da accordare alle censure un carattere di decisività in ordine alla rottura del nesso causale o concausale nella produzione del fatto dannoso della lesione mortale; e dunque il fatto nella sua complessa dinamica appare correttamente accertato in relazione alle condotte imprudenti e imperite dei due conducenti.
Inammissibile il nono motivo, che risulta nuovo rispetto alle conclusioni svolte in appello e riprodotte nella epigrafe della sentenza impugnata.


B. ESAME dei motivi meritevoli di accoglimento. (Settimo ed ottavo motivo).
Nel settimo motivo si denuncia l'error in iudicando in punto di concorso di colpa e di vizio della motivazione in ordine alla valutazione della condotta colposa del pedone, il quale, per raggiungere il proprio furgone parcheggiato sulla mezzeria opposta, doveva scavalcare il guard rail centrale ed avventurarsi al buio su una strada a scorrimento rapido ed alta frequenza di traffico; nell'ottavo motivo si denuncia ancora l'error in procedendo e la omessa pronuncia in relazione all'obbligo di procedere alla determinazione del grado di colpa del pedone, dovendosi applicare l'art. 1227 cod. civ..
I motivi, in esame congiunto, per la intrinseca connessione, sono fondati in relazione alla contraddittoria motivazione della Corte di appello (ff. 24), là dove accerta la condotta imprudente del pedone e poi, irragionevolmente, esclude che tale improvviso e imprevedibile attraversamento, fosse una causa o concausa determinante dei due successivi investimenti con esito mortale.
Il principio di diritto che i giudici del riesame dovranno considerare è dunque il seguente: - “il pedone che attraversa in ora notturna una strada a quattro corsie con scorrimento rapido, scavalcando il guard rail, concorre a porre in essere una situazione di pericolo, ponendo i veicoli sopravvenienti in condizioni di difficoltà e di emergenza, ove, avvistandolo, non possano poi porre in essere adeguate manovre per evitare o ridurre l'impatto. Pertanto nella ricostruzione della dinamica del fatto dannoso tutte le causa imputabili alle condotte imprudenti (del pedone) e inesperte o negligenti (dei conducenti) debbono essere ponderate, ai fini del riparto delle rispettive responsabilità, ai sensi degli artt. 2054 e 1227 cod. civ., in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul teatro dell'investimento”.


In relazione ai motivi accolti il giudice del riesame si atterrà al principio di diritto come sopra indicato per la esatta indicazione del concorso delle colpe nella produzione dell'evento dannoso e provvederà anche in ordine al riparto delle spese di questo giudizio di cassazione.


P.Q.M.


Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso X limitatamente al settimo ed ottavo motivo; rigetta gli altri motivi di detto ricorso; dichiara inammissibile il ricorso Y; cassa in relazione e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2009.

Suprema Corte di Cassazione - Sezione Terza - Sentenza 14 luglio 2011 n. 15443

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Sentenza del 14 luglio 2011 n. 15443
Motivi della decizione

1.- Con il primo motivo deducono:” Violazione e falsa applicazione dell’ art. 1117 c.c.

1.1- Con il secondo motivo deducono violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per contraddittorietà di motivazione circa il rigetto del motivo di appello con il quale si chiedeva riconoscersi la proprietà comune condominiale del vano sottoscala oggetto della locazione e la conseguente nullità del contratto.

1.2- Con il terzo motivo lamentano: “Violazione dell’ art. 360 n. 5 c.p.c. per difetto, erroneità e contraddittorietà di motivazione circa il rigetto del secondo motivo di appello con il quale si chiedeva la rideterminazione del canone locativo e la condanna della locataria alla restituzione delle somme maggiori corrisposte”.









Ti interessa questa sentenza? Iscriviti, è la cosa giusta da fare.


 

















A norma dell’ art. 1117 le scale, i pianerottoli, le aree sono parti comuni dell’ edificio si che la P. non poteva chiudere una superficie di pianerottolo sottostante le scale condominiali e utilizzarla in via esclusiva o locarla a terzi.

Il motivo è infondato.

Per principio maggioritario di questa Corte il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente e, a maggiore ragione deve considerarsi valido e vincolante anche il contratto stipulato tra chi, acquistato il possesso (o la detenzione) abbia conservato tale possesso non opponendosi il proprietario (Cass. 4764/2005, 8411/2006, 9493/2007).

A questo principio si è attenuta la Corte di merito e perciò le doglianze sono infondate.

2.- Con il quarto motivo deducono:” Violazione dell’ art. 132 e 133 c.p.c. nullità della sentenza.

2.1- con il quinto motivo lamentano:” Violazione del diritto di difesa ai sensi dell’ art. 24 della Costituzione perché la sentenza impugnata è priva della parte motiva.

Le censure sono superate dalla ricezione della sentenza impugnata nella sua integralità a seguito della richiesta di questa Corte alla cancelleria della Corte di merito, come comunicato alle parti con ordinanza loro notificata il 5 ottobre 2010, mentre 1′ avviso di udienza è stato notificato il 15 novembre 2010.

Concludendo il ricorso va respinto e i ricorrenti condannati a pagare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di cassazione che liquida in E 1.300 di cui E 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2011

Art. 150 c.p.c. - Notificazione per pubblici proclami

Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede [e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura], può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami [disp. att. 50].










Ti interessa questo articolo? Iscriviti, è la cosa giusta da fare




 



















L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.



In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.



La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede [disp. att. 51].



Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace.

CHI E' IL RESPONSABILE IN CASO DI INCIDENTE SUL LAVORO?

Con recentissima sentenza n. 28779 del 19 luglio 2011, la Corte di Cassazione ha ribadito che in ambito lavorativo, responsabili e garanti dell'incolumità sono sia il datore di lavoro sia il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.






Ti interessa questo articolo? Iscriviti, è la cosa giusta da fare




 


















In particolare, in capo al datore di lavoro grava l'onere di preservare l'incolumità fisica del lavoratore e di salvaguardia la personalità morale dei propri dipendenti. Conseguentemente, ove non ottemperi a tali obblighi di tutela, gli verrà imputato in forza dell'art. 40 c.p. (causalità omissiva) ogni evenutale evento lesivo collegato. E ciò vale sempre, anche qualora l'infortunio sia causato dall'imprudenza o dall'imperizia del lavoratore.



Ai titolari della sicurezza, invece, compete l'onere di istruire i lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative e sulla necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, oltre che il compito di controllare, in modo continuo ed effettivo, la concreta osservanza delle misure predisposte. Per questo motivo in capo agli RSPP è previsto l'obbligo di frequentare ogni 5 anni un corso di formazione, affinchè non siano impreparati sulla normativa e siano consapevoli di eventuali conseguenze penali.



Tutte le volte in cui il responsabile della sicurezza non segnalerà al datore di lavoro la presenza di una situazione potenzialmente pericolosa, privando il datore stesso della possibiltà di neutralizzarla, si dovrà parlare di corresponsabilità tra datore e responsabile nel verificarsi dell'eventuale infortunio.


Fonte: Suprema Corte di Cassazione, sent. n. 28779 del 19 luglio 2011

L'ASSEGNATARIO DELLA CASA FAMILIARE PUO' CEDERLA IN LOCAZIONE A TERZI?

Sempre più frequenti sono le separazioni ed i divorzi. Può accadere talvolta che il coniuge assegnatario della casa familiare, e quindi detentore del bene, decida per "arrotondare" di locare l'abitazione a terzi. Può farlo??









Ti interessa questo articolo? Iscriviti, è la cosa giusta da fare





 



















La Suprema Corte di Cassazione si è espressa di recente affermando che
chiunque risulti detentore di un bene, a qualsiasi titolo, e quindi anche a seguito di separazione o divorzio, può validamente locarlo (ovvero concederlo in godimento) a terzi. Va da sè che il bene deve essere detenuto in maniera legale, e non abusiva.



Tuttavia, venuto meno in un secondo momento il diritto all'assegnazione (per modifica dell'atto di separazione o divorzio), il proprietario non assegnatario può far valere il proprio diritto reale. L'assegnazione della casa familiare, infatti, consta in un diritto di credito e come tale soccombente di fronte al diritto reale del proprietario.



Il conduttore, pertanto, venuta meno l'assegnazione dell'immobile al locatore, dovrà cedere a fronte del diritto del proprietario.



Fonte: Cassazione civile, sent. 14 luglio 2011 n. 15443

litis informazione giuridica