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Suprema Corte Di Cassazione – Sentenza 11 settembre 2010, n. 19416

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 11 settembre 2010, n. 19416
Motivi della decisione



Quanto al primo motivo, il ricorrente vi censura la ritenuta dal G.d.P. idoneità dell’asserto in verbale circa “l’attraversamento di incrocio con luce rossa” a giustificare l’omessa contestazione immediata dell’infrazione, ma non contesta anche il preliminare ulteriore rilievo con il quale il G.d.P. ha ritenuto giustificata la denunziata omissione in ragione del traffico intenso nel luogo ed al momento dell’accertamento della violazione (si noti che il secondo rilievo, relativo specificamente alla ragione di decisione contestata, pur qualificato come “assorbente”, è introdotto con la disgiuntiva “inoltre” a significare che trattasi di ragione aggiuntiva, distinta ed autonoma rispetto a quella già svolta).











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 Ciò stante, va richiamato il ripetuto insegnamento di questa Corte per cui, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo dell’impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano; onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il ricorso avverso la sentenza, oppure il motivo d’impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interezza, le censure nell’uno o nell’altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di essa impugnati divenendo inammissibili per difetto di interesse, (e pluribus, da ultimo, Cass. SS.UU. 8.8.05 N. 16602, Cass. 10.9.04 n. 18240, 23.4.02 n. 5902, 23.3.02 n. 4199, 23.10.01 n. 12976, 6.4.01 n. 5149).


Quanto al secondo motivo, con il quale la ricorrente si duole della mancata ammissione di prova testimoniale a contestazione di quanto accertato dall’agente verbalizzante, osta al suo accoglimento l’efficacia, fino a querela di falso, che l’art. 2700 c.c., attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell’atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.


In caso analogo a quello in esame, le SS.UU. di questa Corte, con sentenza 24.7.09 n. 17355, hanno stabilito che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti”.


Tale pronunzia – come evidenzia Cass. 11.1.10 n. 232 conformandovisi in caso identico a quello attuale – superando il precedente e già prevalente indirizzo che ammetteva la contestabilità delle risultanze del verbale, ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, rilievi a distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 c.c., in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano sviste o altri involontari errori od omissioni percettivi da parte del verbalizzante, è necessario proporre querela di falso”.


Corrette o meno che fossero le ragioni per le quali il G.d.P. non ha ammesso la prova testimoniale, la relativa decisione è, dunque, conforme a diritto – non essendo ammissibili prove ininfluenti, in quanto frustra probatur quod probatum non relevat – e, quindi, insuscettibile di cassazione ex art. 384 c.p.c., comma 4, in quanto detta prova poteva essere legittimamente ed utilmente richiesta solo nel giudizio incidentale per querela di falso.


In definitiva, nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.



P.Q.M.


LA CORTE respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in favore del resistente in complessivi Euro 600,00 dei quali Euro 400,00 per onorari oltre gli accessori di legge.

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