Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.
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ANIMALI: NON ABBANDONIAMOLI

L'abbandono di un animale da compagnia è un comportamento dalle importanti conseguenze penali.

Il codice penale, infatti, punisce questo gesto con l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. La stessa pena viene applicata quando un animale viene tenuto in stato di cattività, e dunque non viene abbandonato, ma viene tenuto in condizioni che contrastano con la sua natura e generandogli sofferenza. E’ il caso dei cani tenuti ad una catena cortissima.

Anche la Corte di Cassazione, chiamata ad intervenire in più occasioni, ha sentenziato che «costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto i comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione».

Se sei a conoscenza di situazioni lesive della dignità di animali da compagnia o di qualcuno che ha abbandonato il proprio animale domestico, non tacere. Rivolgiti immediatamente a un organo di Polizia Giudiziaria affinché possa intervenire.



Se temi di non riuscire a gestire correttamente la situazione, contattaci. Lo Studio potrà offrirti un servizio onesto e completo per tutti i passi necessari.

ANIMALI IN CONDOMINIO: DIRITTI DEGLI ANIMALI E DOVERI DEI PADRONI

Tra i diritti degli animali vi è quello di non subire maltrattamenti da alcuno, tantomeno dai vicini di casa del proprio padrone.

Anche in caso di animale rumoroso, il vicino pertanto non potrà agire autonomamente danneggiando l’animale. Non potrà, dunque, offrirgli cibo avvelenato, maltrattarlo o ucciderlo, anche se l’animale gli reca fastidio 24h su 24. Se il padrone dell’animale lo scopre e se ne accorge, può presentare denuncia alle forze dell’ordine e il vicino malintenzionato rischierà fino a due anni di reclusione.

Di converso, anche i padroni hanno dei doveri nei confronti dei propri animali domestici. 

Precisamente non devono lasciare liberi gli animali nelle aree condominiali comuni senza le dovute cautele. Se si tratta di un cane, ad esempio, deve essere sempre tenuto al guinzaglio e, se aggressivo, indossare la museruola anche in condominio.

Ma non solo, il padrone deve garantire che gli animali non compromettano la quiete e l’igiene degli altri condòmini, facendo stare in silenzio l’animale e pulendo gli ambienti ove necessario.

Da ultimo, il padrone non deve abbandonare l’animale per lungo tempo in casa o sul balcone, pena l'omessa custodia, punita con sanzione amministrativa.

Per prevenire il verificarsi di situazioni di vicinato spiacevoli, contattaci. Lo Studio potrà offrirti un servizio onesto e completo per tutti i passi necessari.

ANIMALI IN CONDOMINIO: I DIRITTI DEL VICINATO

Spesso all’interno di un condominio nascono discussioni in merito agli animali domestici.

Per regolamentare i diritti degli animali in condominio è stata introdotta nel 2012 una legge che introduce il principio secondo il quale il regolamento condominiale non può vietare di possedere o detenere animali domestici. Via libera dunque a cani, gatti, ma anche conigli, pappagallini, criceti, furetti o altro.

Tuttavia ciò ha determinato, in alcuni casi, l’aumento dei litigi con i vicini. 

Tra i problemi più diffusi vi è l’odore dell’animale domestico, ad esempio se il nostro animale è abituato a fare i propri bisogni sul terrazzo. In tale ipotesi è necessario che il padrone dell’animale pulisca correttamente e costantemente il luogo, altrimenti, se il vicino decide di denunciare la situazione, il padrone dell'animale dovrà rispondere del reato di «getto pericoloso di cose», punito con l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a 206 euro. Ma non solo. Il vicino può addirittura chiedere l’allontanamento del nostro amico peloso o piumato che sia!

Diversa è la situazione del rumore: del cane che abbaia, o del gatto che miagola, sopratutto durante la notte ad esempio.

I vicini, infatti, hanno il diritto di poter riposare ed i padroni degli animali hanno il dovere di far tacere i propri animali domestici. In tal senso si è pronunciata anche la Cassazione che ha individuato come reato di disturbo della quiete pubblica, del riposo e delle attività delle persone, la situazione in cui un cane abbaia insistentemente di notte, ove sia avvertito da tutto il condominio o il circondario. Se invece a lamentarsi sarà solo il vicino di pianerottolo o del piano sopra/sotto, questi potranno chiedere un risarcimento del danno.

Per prevenire il verificarsi di situazioni di vicinato spiacevoli, complice anche la tensione degli ultimi mesi, contattaci. Lo Studio potrà offrirti un servizio onesto e completo per tutti i passi necessari.

ANIMALI: DIRITTO DI CORRERE?

Gli animali da compagnia hanno un vero e proprio diritto di correre, passeggiare e giocare in un parco pubblico, purché naturalmente non siano in corso delle emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

In tal senso si è pronunciato in più occasioni il TAR, stabilendo l’illegittimità del divieto di accesso dei cani nei parchi pubblici, anche se accompagnati dai loro padroni e tenuti al guinzaglio.

Per tale motivo, una ordinanza comunale che vieti tout court nel modo più assoluto l’ingresso dei cani in un parco pubblico risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone.

Va da sé che i proprietari dei cani, per poter andare al parco con il proprio animale, devono tenerlo al guinzaglio e portare in tasca una museruola da usare in caso di necessità.

Sono invece corrette, e quindi ammesse, ordinanze comunali che vietino di far avvicinare i cani nelle aree attrezzate per bambini e prevedano multe per chi non raccoglie gli escrementi lasciati dal cane nei giardini pubblici.

ANIMALI: E' POSSIBILE DETENERE UN ANIMALE ESOTICO?

In Italia, possedere particolari specie di animali domestici pericolosi può portare a severe conseguenze.

La normativa italiana, infatti,  secondo quanto previsto dalla legge n. 150 del 1992, vieta a chiunque la commercializzazione o la semplice detenzione in cattività di mammiferi e rettili selvatici, anche se provenienti da allevamenti, che possano costituire un pericolo per la salute o l’incolumità pubblica, o che possano arrecare effetti mortali o trasmettere malattie infettive all’uomo.

L’elenco degli animali pericolosi è contenuto all’interno di un decreto interministeriale riportante data 1996, e comprende vari mammiferi e rettili, con esclusione dunque dei volatili.

Le conseguenze dell’illecita detenzione sono anche penali.

Tuttavia vi è la possibilità di ottenere una autorizzazione prefettizia alla detenzione di questi animali, purché in possesso di idonee strutture di custodia, e munendosi di documenti particolari di «identità» che permettano di dimostrare l’origine legale dell’animale, oltre a dover ottenere l’autorizzazione da parte del Comune tramite il Servizio veterinario dell’Asl competente per territorio e, per le specie per le quali è prevista, copia autentica della denuncia di possesso al Servizio Certificazioni Cites.

COSA FARE SE SI VIENE AGGREDITI DA UN ANIMALE?

È sempre più frequente sentire sia di persone aggredite da animali, quali cani di grossa taglia sfuggiti al controllo del proprietario, sia di incidenti cagionati da animali che attraversano improvvisamente la carreggiata.


I rimedi forniti ai danneggiati sono vari ed esperibili sia in sede civile che in sede penale.









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In ambito civile infatti il codice attribuisce al proprietario degli animali la responsabilità per i danni cagionati, salvo che il proprietario non li abbia lasciati a terzi: in tale ipotesi infatti sarà colui il quale si serve di essi a rispondere dei danni che questi cagionino, e ciò per tutto il periodo in cui li utilizza.


La responsabilità del proprietario-custode sussiste sempre, e ciò indipendentemente dal fatto che essi siano nella sua custodia, che siano fuggiti o siano stati smarriti. Si tratta infatti di una forma di responsabilità oggettiva, in base alla quale la colpa per il danno ricade sempre sul proprietario, a meno che questi non dimostri che l’evento era sottratto alla sua possibilità di intervento.


Chi intende agire civilmente per ottenere il ristoro del danno subito, dovrà adire l’autorità giudiziaria Giudice di Pace ovvero Tribunale, in base all’ammontare del risarcimento richiesto, per procedere contro il proprietario-custode dell’animale che ha causato il danno.


Diversamente, in ambito penale è prevista una vera e propria contravvenzione per chi possiede e lascia liberi animali pericolosi, ovvero non li custodisce con le dovute cautele o non li affidi a persone esperte ed abili a governarli. E ciò vale per qualsiasi tipo di animale, e quindi anche quelli da soma, da corsa, etc.


Trattandosi di reato depenalizzato, la pena consisterà esclusivamente in una sanzione amministrativa pecuniaria che verrà posta a carico del proprietario dell’animale a seguito del deposito di atto di denuncia-querela da parte del danneggiato.


Lo scopo che solitamente si vuole raggiungere depositando una denuncia-querela è quello di instaurare un procedimento penale a carico dell’autore del reato (il proprietario dell’animale) nel quale il danneggiato potrà costituirsi parte civile avanti all’autorità giudiziaria penale, ottenendo così la condanna dell’imputato non solo alla pena stabilita per il reato commesso ma anche al risarcimento del danno patito dall’offeso.

E' POSSIBILE PARLARE DI SENTIMENTI DEGLI ANIMALI?

Il riconoscimento degli animali in quanto esseri viventi è molto recente se si pensa che appena venti anni fa, ovvero all’inizio degli anni novanta, nessun ordinamento giuridico occidentale contemplava l’attribuzione di veri e propri diritti agli animali.