Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.
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ANIMALI IN CONDOMINIO: DIRITTI DEGLI ANIMALI E DOVERI DEI PADRONI

Tra i diritti degli animali vi è quello di non subire maltrattamenti da alcuno, tantomeno dai vicini di casa del proprio padrone.

Anche in caso di animale rumoroso, il vicino pertanto non potrà agire autonomamente danneggiando l’animale. Non potrà, dunque, offrirgli cibo avvelenato, maltrattarlo o ucciderlo, anche se l’animale gli reca fastidio 24h su 24. Se il padrone dell’animale lo scopre e se ne accorge, può presentare denuncia alle forze dell’ordine e il vicino malintenzionato rischierà fino a due anni di reclusione.

Di converso, anche i padroni hanno dei doveri nei confronti dei propri animali domestici. 

Precisamente non devono lasciare liberi gli animali nelle aree condominiali comuni senza le dovute cautele. Se si tratta di un cane, ad esempio, deve essere sempre tenuto al guinzaglio e, se aggressivo, indossare la museruola anche in condominio.

Ma non solo, il padrone deve garantire che gli animali non compromettano la quiete e l’igiene degli altri condòmini, facendo stare in silenzio l’animale e pulendo gli ambienti ove necessario.

Da ultimo, il padrone non deve abbandonare l’animale per lungo tempo in casa o sul balcone, pena l'omessa custodia, punita con sanzione amministrativa.

Per prevenire il verificarsi di situazioni di vicinato spiacevoli, contattaci. Lo Studio potrà offrirti un servizio onesto e completo per tutti i passi necessari.

ANIMALI IN CONDOMINIO: I DIRITTI DEL VICINATO

Spesso all’interno di un condominio nascono discussioni in merito agli animali domestici.

Per regolamentare i diritti degli animali in condominio è stata introdotta nel 2012 una legge che introduce il principio secondo il quale il regolamento condominiale non può vietare di possedere o detenere animali domestici. Via libera dunque a cani, gatti, ma anche conigli, pappagallini, criceti, furetti o altro.

Tuttavia ciò ha determinato, in alcuni casi, l’aumento dei litigi con i vicini. 

Tra i problemi più diffusi vi è l’odore dell’animale domestico, ad esempio se il nostro animale è abituato a fare i propri bisogni sul terrazzo. In tale ipotesi è necessario che il padrone dell’animale pulisca correttamente e costantemente il luogo, altrimenti, se il vicino decide di denunciare la situazione, il padrone dell'animale dovrà rispondere del reato di «getto pericoloso di cose», punito con l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a 206 euro. Ma non solo. Il vicino può addirittura chiedere l’allontanamento del nostro amico peloso o piumato che sia!

Diversa è la situazione del rumore: del cane che abbaia, o del gatto che miagola, sopratutto durante la notte ad esempio.

I vicini, infatti, hanno il diritto di poter riposare ed i padroni degli animali hanno il dovere di far tacere i propri animali domestici. In tal senso si è pronunciata anche la Cassazione che ha individuato come reato di disturbo della quiete pubblica, del riposo e delle attività delle persone, la situazione in cui un cane abbaia insistentemente di notte, ove sia avvertito da tutto il condominio o il circondario. Se invece a lamentarsi sarà solo il vicino di pianerottolo o del piano sopra/sotto, questi potranno chiedere un risarcimento del danno.

Per prevenire il verificarsi di situazioni di vicinato spiacevoli, complice anche la tensione degli ultimi mesi, contattaci. Lo Studio potrà offrirti un servizio onesto e completo per tutti i passi necessari.

ANIMALI: E' POSSIBILE DETENERE UN ANIMALE ESOTICO?

In Italia, possedere particolari specie di animali domestici pericolosi può portare a severe conseguenze.

La normativa italiana, infatti,  secondo quanto previsto dalla legge n. 150 del 1992, vieta a chiunque la commercializzazione o la semplice detenzione in cattività di mammiferi e rettili selvatici, anche se provenienti da allevamenti, che possano costituire un pericolo per la salute o l’incolumità pubblica, o che possano arrecare effetti mortali o trasmettere malattie infettive all’uomo.

L’elenco degli animali pericolosi è contenuto all’interno di un decreto interministeriale riportante data 1996, e comprende vari mammiferi e rettili, con esclusione dunque dei volatili.

Le conseguenze dell’illecita detenzione sono anche penali.

Tuttavia vi è la possibilità di ottenere una autorizzazione prefettizia alla detenzione di questi animali, purché in possesso di idonee strutture di custodia, e munendosi di documenti particolari di «identità» che permettano di dimostrare l’origine legale dell’animale, oltre a dover ottenere l’autorizzazione da parte del Comune tramite il Servizio veterinario dell’Asl competente per territorio e, per le specie per le quali è prevista, copia autentica della denuncia di possesso al Servizio Certificazioni Cites.

COSA SI INTENDE PER DIFFAMAZIONE?

Nel reato di diffamazione ciò che viene lesa è la reputazione, ovvero la stima di cui un individuo gode in seno alla società (non consiste nella considerazione che ciascuno ha di sé, ma nel senso di dignità personale in quel particolare contesto storico).


La reputazione può essere offesa sia da espressioni non vere e non obiettive, sia da allusioni insinuanti e subdole.










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Anche le espressioni dubitative e sottintese possono essere idonee ad integrare tale reato purché poste davanti a terzi e siano tali da indurre questi a ritenere l'effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati.


L'individuazione dell'offeso, inoltre, può avvenire anche per esclusione tra una categoria di persone.


COSA SI INTENDE PER INGIURIA?

L'ingiuria è un reato i cui elementi costitutivi sono rappresentati da:


* l'offesa all'onore (ovvero alle qualità morali della persona) o al decoro (l'insieme di quelle altre qualita' e condizioni che ne determinano il valore sociale);












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* la presenza dell'offesol'imputato deve essere consapevole della presenza della persona offesa, in caso contrario si perfeziona il reato di diffamazione.


Anche lo sputo configura il reato di ingiuria, in quanto inteso dalla Cassazione quale segno di disprezzo. Così come lo scherzo, volto a ledere l'onore o il decoro di una persona presente, può dar adito alla presentazione di una querela.




Non è invece necessario indicare le generalità dell'offeso, essendo sufficiente che possa essere individuato mediante un processo di esclusione.




Fonte: art. 594 c.p.