Il riconoscimento degli animali in quanto esseri viventi è molto recente se si pensa che appena venti anni fa, ovvero all’inizio degli anni novanta, nessun ordinamento giuridico occidentale contemplava l’attribuzione di veri e propri diritti agli animali.
Il paese precursore è stato la Svizzera che nel 1992 ha modificato la propria legislazione per riconoscere agli animali lo status di esseri anziché cose.
Ancora più di recente, ovvero solo nel 2002, il parlamento tedesco votò per aggiungere le parole “e degli animali” alla clausola della costituzione che obbliga lo stato a rispettare e proteggere la dignità degli esseri umani.
In Italia, e al fine di fronteggiare e ostacolare il dilagante fenomeno relativo a uccisioni, abbandono e maltrattamenti di animali, nonché ad episodi di combattimenti clandestini tra gli stessi, il legislatore è intervenuto con la legge 20 luglio 2004 n.189, con la quale ha introdotto nel libro secondo del codice penale il nuovo Titolo IX-bis, “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”.
Anche se oggi quasi tutti gli i paesi hanno leggi contro la crudeltà o il maltrattamento di animali, nessun ordinamento menziona esplicitamente alcuna forma di “diritto”.
È evidente pertanto che le nuove disposizioni legislative, pur avendo reso immediatamente disponibili validi strumenti di tutela degli animali, non consentono agli ordinamenti, compreso quello italiano, di portare a compimento una riflessione sul valore intrinseco da riconoscere agli animali.
Fonte: Legge 20 luglio 2004 n.189
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