L’art 13 del collegato lavoro riguarda la disciplina della mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni già previsto nell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, cui peraltro il collegato lavoro espressamente richiama in ordine alle regole da applicare al personale adibito in caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali ovvero di trasferimento o di conferimento di attivita’ svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attivita’ e di servizi.
Le pubbliche amministrazioni, inoltre, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalita’ previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto gia’ previsto da norme speciali sulla materia, nonche’ il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.
Le pubbliche amministrazioni, inoltre, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalita’ previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto gia’ previsto da norme speciali sulla materia, nonche’ il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.
Fonte: Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)
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