Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

COLLEGATO LAVORO: COME VARIANO L'ACCESSO ISPETTIVO, IL POTERE DI DIFFIDA E LA VERBALIZZAZIONE UNICA?

Con l’art. 33 il Legislatore riscrive l’art. 13 del D.L.vo n. 124/2004 prevedendo alcune novità.


Preliminarmente al termine del primo accesso ispettivo al datore viene rilasciato un verbale di primo accesso contenente l’indicazione dei lavoratori trovati e l’attività svolta, la specifica delle attività compiute dal personale ispettivo nonché le eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore durante l’accesso ed ogni richiesta utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti.








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Il legislatore affronta, poi, la questione inerente la diffida prevedendo che il personale ispettivo del Ministero del Lavoro possa diffidare entro trenta giorni dalla notifica del verbale unico di accertamento, a regolarizzare le violazioni da cui derivino sanzioni amministrative che siano materialmente sanabili. In caso di ottemperanza il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione pari al minimo edittale, ovvero pari ad un quarto se a misura fissa, entro ulteriori quindici giorni.


Tale istituto è probabile che nell’intenzione del legislatore sia destinato ad applicarsi a tutte le violazioni di tipo “documentale”, oltre a quelle “sostanziali” che in concreto non abbiamo leso il bene giuridico tutelato dalla norma irreversibilmente.


Il collegato lavoro inoltre prevede che a conclusione dell’accertamento si impone al personale ispettivo di redigere un verbale unico indicante gli esiti dettagliati degli accertamenti, e contenente l’indicazione delle fonti di prova degli illeciti riscontrati; la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili; la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma ridotta sopra indicata; la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli ex comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 16 della legge n. 689/1981; l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi cui proporre un eventuale ricorso, con i termini per il ricorso.


Se il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido non forniscono prova dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento, il verbale unico produce gli effetti della contestazione e della notificazione degli addebiti accertati.



Fonte: Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)

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