Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

COSA FARE PER REALIZZARE UNA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI?

L’art. 150 c.p.c. disciplina la notificazione per pubblici proclami. Tale modalità di notificazione è residuale e deve essere utilizzata qualora la notifica nei modi ordinari risulti difficile o per il rilevante numero di destinatari o per le difficoltà di identificarli tutti.


Solitamente viene utilizzata nelle pratiche di usucapione quando risulti difficoltoso individuare tutti i possibili legittimati passivi a causa del decesso dei proprietari.










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La procedura è spiegata in modo puntuale all’art. 150 c.p.c.


Ad esempio, nella menzionata ipotesi di usucapione, sarà necessario:


p.to 1) preliminarmente redigere l’atto di citazione per usucapione indicando ed evidenziando sia tutte le ricerche precedentemente effettuate per individuare i destinatari dell’atto, sia lamentando le difficoltà riscontrate nell’identificazione degli stessi. Nell’atto dovrà inoltre essere indicata anche una ipotetica data per la fissazione dell’udienza, che non può essere inferiore a sei mesi, e sarà opportuno allegare tutti i documenti dei quali si dispone (es. certificati anagrafici).


p.to 2) chiedere l’autorizzazione per la notifica ex art. 150 c.p.c. con apposita istanza diretta al Presidente del Tribunale, che dovrà essere posta in calce all’atto di citazione.


p.to 3) il Presidente del Tribunale, autorizzata la pubblicazione, manderà l’atto al P.M. (nella sua funzione di rappresentate dello Stato) per ottenere da questi il parere favorevole.


p.to 4) una volta espletate dette formalità, si dovrà procede alla notifica per pubblici proclami. La parte dovrà pertanto richiedere, nella cancelleria presso la quale ha depositato il fascicolo per ottenere l’autorizzazione, quattro copie conformi dell’atto di citazione e del decreto di autorizzazione del Presidente del Tribunale;


p.to 5) l’Ufficiale Giudiziario dovrà provvedere alla notifica e precisamente dovrà utilizzare una copia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, un’altra per la pubblicazione nella casa comunale, un’altra per l’affissione al tribunale (l’ultima copia infatti viene utilizzata come originale nella quale l’Ufficiale giudiziario dovrà dare atto dell’attività svolta);


p.to 6) la parte dovrà ritirare l’originale presso l’Ufficiale Giudiziario e predisporre la nota di iscrizione a ruolo per il successivo deposito presso la cancelleria del Tribunale per dare inizio al procedimento per il riconoscimento dell’usucapione.


Fonte: art. 150 c.p.c.

COLLEGATO LAVORO: COSA SONO I CONTRATTI CERTIFICATI?


Il collegato lavoro ha modificato anche la disciplina relativa ai alla certificazione dei rapporti di lavoro prevista, in via generale, dagli articoli 75 e seguenti del D.L.vo n. 276/2003.









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Talvolta infatti può accadere di trovarsi nella necessità di ricondurre la concreta esecuzione di una data prestazione lavorativa ad una delle varie tipologie contrattuali che il nostro ordinamento riconosce e prevede (i cosiddetti contratti tipici) o che comunque la prassi ammette (contratti atipici). Tale riconduzione può risultare ardua, in quanto ad ogni singola tipologia contrattuale sono connessi effetti: civili, amministrativi, previdenziali, fiscali: effetti questi che spesso, se non addirittura sempre, variano di volta in volta.


Con la certificazione dei contratti di lavoro è stato introdotto nel 2003 nel nostro ordinamento un metodo per fornire maggiori certezze rendendo possibile ai contraenti (ma anche ai terzi) il corretto e puntuale inquadramento dell’alveo civile, amministrativo, previdenziale e fiscale nel quale essi dovranno muoversi una volta iniziato il rapporto lavorativo.


E ciò con scopo evidentemente deflattivo.


Per tale motivo, nella qualificazione del contratto e nell’interpretazione delle clausole, il giudice non potrà discostarsi dalla valutazione delle parti espressa in sede di certificazione, fatto salvo il caso della erronea qualificazione del contratto, del vizio del consenso o della difformità tra quanto prima certificato e quello effettivamente attuato dopo.


I contratti certificati pertanto non sono altro che dei contratti certificati da apposite Commissioni di certificazione e precisamente da:
a) gli Enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento;
b) le Direzioni provinciali del Lavoro;
c) le Province;
d) le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie;
e) la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro;
f) i Consigli provinciali dei consulenti del lavoro.


Legge 4 Novembre 2010 n. 183

(c.d. Collegato Lavoro)
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche’ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. (10G0209)

COLLEGATO LAVORO: VARIANO I PERMESSI PER L'ASSISTENZA DI FAMILIARI INVALIDI?

All’art. 24 del Collegato Lavoro spettano le variazioni in tema di permessi ed assistenza in caso di familiari invalidi di cui alla legge 104 del 1992.

Suprema Corte Di Cassazione – Sentenza 11 settembre 2010, n. 19416

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 11 settembre 2010, n. 19416
Motivi della decisione

E' POSSIBILE PARLARE DI SENTIMENTI DEGLI ANIMALI?

Il riconoscimento degli animali in quanto esseri viventi è molto recente se si pensa che appena venti anni fa, ovvero all’inizio degli anni novanta, nessun ordinamento giuridico occidentale contemplava l’attribuzione di veri e propri diritti agli animali.

I delitti contro il sentimento per gli animali

LIBRO SECONDO
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO IX-BIS
Dei delitti contro il sentimento per gli animali


Art. 544-bis.
Uccisione di animali.
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

MULTE STRADALI: E' POSSIBILE FARE QUERELA DI FALSO?

Già nel 2009, con sentenza n. 17355, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione stabilivano che la contestazione di una ingiunzione di pagamento relativo a sanzione amministrativa era ammessa solo se limitata unicamente alla prova delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata.


La Corte pertanto riservava al giudizio di querela di falso “nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti”.


Con la più recente sentenza della Sez. Seconda Civ. – del 11.09.2010, n. 19416, i Giudici del Palazzo di Giustizia hanno ribadito tale indirizzo, rendendo incontestabili le risultanze del verbale aventi ad oggetto repentini, rilievi a distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, sancendo la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. del verbale stesso, in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui si deducano sviste o altri involontari errori od omissioni percettivi da parte del verbalizzante, è necessario proporre querela di falso.


COLLEGATO LAVORO: E' VARIATO L'ARBITRATO?

Altra novità importantissima introdotta dal collegato lavoro è rappresentata dalla possibilità per le parti (lavoratore e datore di lavoro) di pattuire sia al momento della stiupulazione del contratto, sia successivamente, una clausola compromissoria con cui si impegnano a far decidere ad arbitri, invece che al giudice del lavoro, le eventuali future controversie che dovessero insorgere tra loro.

COLLEGATO LAVORO: E' DAVVERO FACOLTATIVA LA CONCILIAZIONE?

Una delle principali novità introdotte dal ddl 1167 (c.d. Collegato Lavoro) è rappresentata dal tentativo di deflazionare il contenzioso in materia di lavoro.
Il legislatore è pertanto intervenuto sugli strumenti che caratterizzavano il processo del lavoro, rendendo facoltativa la conciliazione stragiudiziale.

COS'E' IL “COLLEGATO LAVORO”?

Il 19 ottobre 2010 è stato approvato in via definitiva il disegno di legge “collegato lavoro” alla manovra finanziaria 2009 (DDL 1167-b) in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che diverrà operante dopo i quindici giorni di “vacatio” successivi alla stessa.

E' POSSIBILE COMPUTARE NELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO IL PERIODO DI FORMAZIONE?

Gli scatti di anzianità rappresentano dei veri e propri elementi della retribuzione che maturano periodicamente in funzione dell’anzianità di servizio prestata presso la medesima azienda a decorrere dall’inizio dell’esecuzione del contratto di lavoro, sino alla cessazione del rapporto.

QUANDO IL COMMITTENTE E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE?

L’art. 1676 c.c. disciplina il diritto degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente.

QUANDO IL COMMITTENTE E' RESPONSABILE IN VIA SOLIDALE CON IL NOSTRO DATORE DI LAVORO?

Il D.Lgs. 276/2003 e le successive modifiche disciplinano la responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore.


Dal 2003 ad oggi la materia è stata oggetto di numerosissime riforme in quanto nell’ intenzione del legislatore c’è la ricerca di trovare un punto di equilibrio tra i processi aziendali di decentramento produttivo e le esigenze di tutela dei lavoratori sotto tutti i punti di vista, non solo tutela retributiva.


PERCHE' E' INDISPENSABILE IL GIUBBINO CATARINFRANGENTE IN BICICLETTA?

Il 12 ottobre 2010 è entrato in vigore l’ obbligo per tutti i ciclisti di indossare un giubbino catarifranagente di sera (nuovo Codice della strada legge 210/10).


Tale obbligo rende indispensabile l’utilizzo di tale indumento quando è buio, ovvero da mezz’ ora dopo il tramonto a mezz’ ora prima dell’ alba, sulle strade extraurbane nonché in tutte le gallerie, anche quando si è in città ed in pieno giorno. In alternativa il ciclista può optare per le bretelle riflettenti, sebbene meno visibili.


Evidente è l’ utilità di tale norma, che intende tutelare i ciclisti da almeno una parte dei numerosissimi rischi che si corrono in strada quotidianamente. Tra l’altro, secondo uno studio della 3M (multinanzionale specializzata in materiali rifrangenti), la migliore delle lampade per bici ha una luminosità di 50 lux che consente l’avvistamento della bici ad 80 metri scarsi, mentre la fascia grigia di un giubbino arriva a 330 lux, ovvero consente al ciclista di poter essere avvistato a 200-250 metri di distanza.


Ma il legislatore ha previsto anche una sanzione per chi viola tale obbligo: 23 euro, che salgono a 38 euro sulle bici che consentono il trasporto di più persone (ad esempio per i risciò a pedali che si noleggiano nei centri storici di molte città e in varie località turistiche).


Fonte:

COME REAGIRE QUANDO IL DATORE DI LAVORO NON CI PAGA?

Sempre più lavoratori lamentano la mancata corresponsione delle buste paga, unitamente (in caso di cessazione del rapporto di lavoro) al TFR, ai ratei di ferie, ROL non goduti, ratei di tredicesima e quattordicesima maturati, buoni pasto, indennità di vestiario.


Che fare in questi casi?


Preliminarmente il lavoratore deve verificare se l’azienda lavora in proprio ovvero in appalto.


Nel primo caso, infatti, l’unico interlocutore del lavoratore non retribuito sarà l’azienda datrice, e ciò indipendentemente dal rimedio che si decida di abbracciare.


Diversamente, se l’azienda opera in un appalto, gli interlocutori aumentano in maniera esponenziale: committente – appaltatore - subappaltare: tutti risponderanno direttamente e/o in via solidale dei crediti vantati dal lavoratore e sorti in virtù dell’attività lavorativa prestata nell’azienda stessa.


Per approfondimenti, si vedano anche
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