Il D.Lgs. 276/2003 e le successive modifiche disciplinano la responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore.
Dal 2003 ad oggi la materia è stata oggetto di numerosissime riforme in quanto nell’ intenzione del legislatore c’è la ricerca di trovare un punto di equilibrio tra i processi aziendali di decentramento produttivo e le esigenze di tutela dei lavoratori sotto tutti i punti di vista, non solo tutela retributiva.
Ed è per questo che, negli anni, sono stati emanati numerosi decreti e leggi che per comodità vi riporto qui di seguito:
- D.Lgs. 276/2003 (riforma Biagi) art. 29
- D.Lgs. 251/2003 (decreto correttivo riforma Biagi) art. 6
- L. 248/2006 (legge Bersani) art. 35
- L. 296/2006 (cd.Finanziaria 2007) art.1 co.910 e co.911
- L. 123/2007 (legge delega sulla sicurezza)
- D.Lgs. 81/2008 (TU sicurezza)
- D.M. 74/2008 (decreto attuativo L. 248/2006)
Evidente è pertanto la ricerca del legislatore di accentuare sempre più la corresponsabilità di tutti i soggetti che operano all’ interno della catena degli appalti, indipendentemente dalla veste assunta (committente – appaltatore – subappaltatore), al fine di garantire i lavoratori (ed i terzi) dei diritti retributivi e contributivi, ma anche l’applicazione delle misure di sicurezza sul lavoro, a prescindere dalla responsabilità soggettiva.
Sintetizzando, ad oggi il quadro che si delinea è il seguente:
Quanto ai lavoratori
Il committente è obbligato in solido con l’appaltatore ed il subappaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti (art. 29 D.Lgs. 276/2003), salvo il caso in cui dimostrino che i crediti retributivi o contributivi vantati dai lavoratori stessi non riguardano prestazioni di lavoro rese nell’ambito del contratto di appalto o subappalto.
Quanto ai debiti fiscali e previdenziali
L’appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori per i debiti fiscali, contributivi ed assicurativi connessi alle prestazioni di lavoro usate per eseguire il contratto (art. 35, co. 28, L. 248/2006). L’appaltatore perciò risponde senza alcuna delimitazione temporale, entro il limite del valore complessivo della fornitura.
Quanto alla sicurezza sul lavoro
Il committente deve adempiere a specifici obblighi di cooperazione, coordinamento ed informazione nei confronti dei dipendenti di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici coinvolte nel proprio ciclo produttivo (art. 1, co. 910, L. 296/2006).
Quanto agli infortuni sul lavoro
Il committente risponde in solido con l’appaltatore (art. 1, co. 911, L. 296/2006) nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato da parte dell’Inail.
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