L’art. 150 c.p.c. disciplina la notificazione per pubblici proclami. Tale modalità di notificazione è residuale e deve essere utilizzata qualora la notifica nei modi ordinari risulti difficile o per il rilevante numero di destinatari o per le difficoltà di identificarli tutti.
Solitamente viene utilizzata nelle pratiche di usucapione quando risulti difficoltoso individuare tutti i possibili legittimati passivi a causa del decesso dei proprietari.
La procedura è spiegata in modo puntuale all’art. 150 c.p.c.
Ad esempio, nella menzionata ipotesi di usucapione, sarà necessario:
p.to 1) preliminarmente redigere l’atto di citazione per usucapione indicando ed evidenziando sia tutte le ricerche precedentemente effettuate per individuare i destinatari dell’atto, sia lamentando le difficoltà riscontrate nell’identificazione degli stessi. Nell’atto dovrà inoltre essere indicata anche una ipotetica data per la fissazione dell’udienza, che non può essere inferiore a sei mesi, e sarà opportuno allegare tutti i documenti dei quali si dispone (es. certificati anagrafici).
p.to 2) chiedere l’autorizzazione per la notifica ex art. 150 c.p.c. con apposita istanza diretta al Presidente del Tribunale, che dovrà essere posta in calce all’atto di citazione.
p.to 3) il Presidente del Tribunale, autorizzata la pubblicazione, manderà l’atto al P.M. (nella sua funzione di rappresentate dello Stato) per ottenere da questi il parere favorevole.
p.to 4) una volta espletate dette formalità, si dovrà procede alla notifica per pubblici proclami. La parte dovrà pertanto richiedere, nella cancelleria presso la quale ha depositato il fascicolo per ottenere l’autorizzazione, quattro copie conformi dell’atto di citazione e del decreto di autorizzazione del Presidente del Tribunale;
p.to 5) l’Ufficiale Giudiziario dovrà provvedere alla notifica e precisamente dovrà utilizzare una copia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, un’altra per la pubblicazione nella casa comunale, un’altra per l’affissione al tribunale (l’ultima copia infatti viene utilizzata come originale nella quale l’Ufficiale giudiziario dovrà dare atto dell’attività svolta);
p.to 6) la parte dovrà ritirare l’originale presso l’Ufficiale Giudiziario e predisporre la nota di iscrizione a ruolo per il successivo deposito presso la cancelleria del Tribunale per dare inizio al procedimento per il riconoscimento dell’usucapione.
Fonte: art. 150 c.p.c.
Fonte: art. 150 c.p.c.
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