Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte.
L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.
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E' stato raggiunto un importante risultato legale riguardante un caso di danni da vaccinazione anti-Covid associato al vaccino AstraZeneca.
Si tratta del caso di un cittadino che ha subito gravi reazioni avverse dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca nel 2021, in due dosi a distanza di mesi.
Lo Studio Legale Nappo offre assistenza per ottenere un risarcimeno da danni da vaccino, come previsto dalla legge 210/92.
Per qualsiasi informazione, non esitare a contattarci!
Spesso all’interno di un condominio nascono discussioni in merito agli animali domestici.
Per regolamentare i diritti degli animali in condominio è stata introdotta nel 2012 una legge che introduce il principio secondo il quale il regolamento condominiale non può vietare di possedere o detenere animali domestici. Via libera dunque a cani, gatti, ma anche conigli, pappagallini, criceti, furetti o altro.
Tuttavia ciò ha determinato, in alcuni casi, l’aumento dei litigi con i vicini.
Tra i problemi più diffusi vi è l’odore dell’animale domestico, ad esempio se il nostro animale è abituato a fare i propri bisogni sul terrazzo. In tale ipotesi è necessario che il padrone dell’animale pulisca correttamente e costantemente il luogo, altrimenti, se il vicino decide di denunciare la situazione, il padrone dell'animale dovrà rispondere del reato di «getto pericoloso di cose», punito con l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a 206 euro. Ma non solo. Il vicino può addirittura chiedere l’allontanamento del nostro amico peloso o piumato che sia!
Diversa è la situazione del rumore: del cane che abbaia, o del gatto che miagola, sopratutto durante la notte ad esempio.
I vicini, infatti, hanno il diritto di poter riposare ed i padroni degli animali hanno il dovere di far tacere i propri animali domestici. In tal senso si è pronunciata anche la Cassazione che ha individuato come reato di disturbo della quiete pubblica, del riposo e delle attività delle persone, la situazione in cui un cane abbaia insistentemente di notte, ove sia avvertito da tutto il condominio o il circondario. Se invece a lamentarsi sarà solo il vicino di pianerottolo o del piano sopra/sotto, questi potranno chiedere un risarcimento del danno.
Per prevenire il verificarsi di situazioni di vicinato spiacevoli, complice anche la tensione degli ultimi mesi, contattaci. Lo Studio potrà offrirti un servizio onesto e completo per tutti i passi necessari.
Quanti automobilisti sono rimasti bloccati a causa di un allagamento delle strade percorse? E quanti hanno subito dei danni, anche al proprio mezzo, a causa di tali allagamenti? Quanti negozianti si sono ritrovati con i locali allagati a causa del malfunzionamento di tombini?
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Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata recentemente a favore degli automobilisti e dei negozianti che hanno subito conseguenze dannose a seguito della copiosa caduta di acqua piovana nella propria città, riconoscendo il loro diritto al risarcimento dei danni causati.
Da oggi quindi sarà possibile richiedere il risarcimento del danno al proprio Comune, ovvero all'Anas, per le strade di competenza, per non aver previsto un sistema di deflusso e aspirazione dell'acqua sempre funzionante, tale da evitare situazioni di pericolo per gli utenti della strada e ai titolari di attività a questa limitrofe.
La piena operatività del servizio di telefonia fissa rappresenta una necessità di qualsiasi utente.
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Conseguentemente è necessario un perfetto funzionamento dei servizi telematici in assenza del quale il danno è in re ipsa.
Questo è quanto affermato dal Giudice di Pace di Milano con una recente pronuncia in cui si afferma che "l’accertato inadempimento parziale rispetto a quanto convenuto determina una responsabilità contrattuale in capo alla società, la quale è pertanto tenuta a risarcire il danno che ne è derivato, quand’anche questo non possa essere quantificato esattamente".
La domanda è fondata e va accolta, anche se parzialmente ridotta nel "quantum".
Risulta pacifico e non contestato:
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- che l'Avv. Pa., in data 11.12.2008, ha sottoscritto un contratto con Fa., denominato "(...)", avente ad oggetto la fornitura di servizi di telecomunicazioni con particolari condizioni tariffarie, che prevedeva il servizio accessorio c.d. di "(...)", tramite il quale il Cliente, pur cambiando il gestore telefonico, manteneva la numerazione telefonica già in uso con il precedente gestore (doc. 1 e 2 fasc. attoreo);
- che la linea fax dell'attore corrispondente al n. (...) non è mai stata attivata, malgrado ne fosse stata garantita la portabilità. Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che Fa. S.p.A. ha offerto un servizio non corrispondente a quanto contrattualmente pattuito e non ha mai dato riscontro alle numerose richieste di assistenza e chiarimenti formulate dall'attore, anche in merito alla rispondenza delle somme richieste dalla convenuta con gli accordi economici previsti nel pacchetto "(...)".
La convenuta, nei suoi scritti difensivi, ha sostenuto che sia per l'attivazione dei servizi che per la procedura di portabilità era necessaria la collaborazione dell'operatore Te., ma non ha poi fornito alcuna prova in contrasto con quanto esposto dall'attore, il quale ha dichiarato di aver appreso nel dicembre 2010 che il trasferimento della propria linea telefonica per il rientro in Te. era impedito dalla stessa Fa. S.p.A. (doc. 21 e 22 fase, attoreo).
Quanto alla richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore, è innegabile che l'inadempimento dell'operatore telefonico ha provocato un grave pregiudizio all'Avv. Pa. Considerato che la piena operatività di un servizio di telefonia rappresenta ormai una necessità per qualsiasi utente, trattandosi nella fattispecie di servizi necessari per l'esercizio di un'attività professionale, per lo svolgimento della quale è essenziale un perfetto funzionamento dei mezzi telematici, si deve concludere che il danno è "in re ipsa" e consiste nella difficoltà di raggiungere via fax clienti e colleghi o nell'impossibilità di essere chiamati o contattati dagli stessi. Va, inoltre, riconosciuto un danno relativo alla lesione dell'immagine professionale, come recentemente deciso dalla Suprema Corte, che ha confermato una sentenza dei giudici di appello, che avevano condannato una società telefonica al risarcimento del danno ad un professionista conseguente al disservizio causato sulle utenze telefoniche (Cass. Civ. sent. n. 1418/11 del 21.01.2011).
Dal suddetto inadempimento deriva, ex art. 1223 c.c., il diritto dell'attore ad essere risarcito.
Risultando provato il danno nella sua esistenza, ma non potendo essere esattamente quantificato, con una valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., viene determinato in Euro 3.000,00, sulla base della durata e della gravità dei disservizi. Da tale somma andrà detratto l'importo che si ritiene dovuto dall'attore per i servizi forniti da Fa. e di cui lo stesso ha usufruito, equitativamente determinato in Euro 750,00, in considerazione della mancata prova da parte della convenuta che le somme richieste e contestate dall'attore siano state correttamente calcolate sulla base delle condizioni tariffarie concordate.
Per quanto sopra esposto, la convenuta va condannata al pagamento della somma di Euro 2.250,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
- condanna Fa. S.p.A. al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 2.250,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali liquidate nella somma di Euro 1.725,14, di cui Euro 288,14 per spese, Euro 1.437,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali (12,50%) ed accessori di legge.
Recentemente la Suprema Corte con sentenza n. 9700/2011 si è espressa accordando anche al soggetto nato dopo la morte del padre causata da fatto illecito di terzi il diritto al risarcimento per il danno patito e patendo da tale mancanza.
Con tale sentenza la Corte dice qualcosa in più rispetto ai precedenti orientamenti giurisprudenziali, non sempre concordi sul punto, e che si fondavano sostanzialmente solo sulle sofferenze patite dalla madre per la morte del marito: sofferente che ben possono degenerare anche in un trauma fisico o psichico, date le condizioni di particolare fragilità fisica e psichica della donna incinta (Corte cost., sentenze n.372 del 1994 e 293 del 1996) e che potevano colpire il concepito indirettamente durante il periodo di gestazione a causa dello stato di prostrazione e sofferenza della madre.
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Il collegio infatti ritiene con la sentenza n. 9700/2011 che "non si ponga alcun problema relativo alla soggettività giuridica del concepito, non essendo necessario configuararla per affermare il diritto del nato al risarcimento e non potendo, d'altro canto, quella soggettività evincersi dal fatto che il feto è fatto oggetto di protezione da parte dell'ordinamento".
Evidenzia infatti la Cassazione come il diritto di credito è vantato dal nascituro in quanto orfano di padre e come tale destinato a vivere senza la figura paterna. Nessun riferimento, pertanto, al trauma potenzialmente subito durante la gestazione.
Va da sè però che tali conseguenze pregiudizievoli si verificano solo a seguito della nascita, momento in cui si concretizza li venir meno del rapporto paterno.
In caso di gravi lesioni subite dal figlio all'esito di sinistro stradale, la Suprema Corte di recente ha ritenuto provata la sofferenza interiore e lo sconvolgimento dell'esistenza dei familiari conviventi, riconoscendo loro il relativo risarcimento del danno.
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Con la sentenza n. 7844, depositata l'8 aprile 2011, la Corte di Cassazione, ha infatti stabilito che, in caso di lesioni subite dal figlio convivente in un incidente stradale il giudice deve ritenere provato il patema d'animo patito anche dalla madre la quale, nel caso specifico, sceglie addirittura di abbandonare il lavoro per dedicarsi alla cura del figlio.
A quanto pare, dunque, il discrimen che consente di ottenere anche ai parenti il risarcimento del danno è la convivenza tra la vittima del sinistro ed il familiare-congiunto, e ciò sulla base del principio di diritto che consente la prova di tale danno sulla base di semplici presunzioni.
Come sostiene la Suprema Corte, in presenza dell'allegazione del fatto-base delle gravi lesioni subite dal figlio convivente all'esito di sinistro stradale, il giudice deve (e non può) ritenere provata la sofferenza interiore e lo sconvolgimento dell'esistenza che per la madre che, lo si ripete, nel caso di specie era non solo familiare, ma anche (appunto) convivente della vittima.
Va da sè, quindi, che incombe alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo spettante al giudice di merito.