Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

COS'E' UN MARCHIO?

Definito all’art. 7 del codice della proprietà industriale, per marchio si intende qualunque segno, ma anche parole, disegni, lettere, cifre, forme, suoni, combinazioni di colore o particolari tonalità cromatiche, che sia unico e distintivo rispetto agli altri marchi concorrenti per prodotti o servizi.

Quali sono le caratteristiche principali di un marchio?

Per essere tutelato, un marchio deve avere un carattere distintivo, ovvero deve consentire l’individuazione del proprio prodotto fra tutti i prodotti dello stesso genere sul mercato, consentendo al pubblico la percezione che il marchio sia direttamente collegato al suo titolare, il quale ha su di esso un diritto di esclusiva.
Non deve inoltre possedere “segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi” (requisito della verità - art. 14, 1° comma, lett. b, c.p.i).
Un marchio, inoltre, deve essere nuovo e, pertanto, non deve essere identico, né somigliare, a marchi già registrati (art. 12, lett. d)
Ultimo requisito è la liceità: non possono infatti costituire un marchio i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; i segni idonei ad ingannare il pubblico ed i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi (art.14, 1).

Cosa comporta la mancanza dei requisiti?

Registrare un marchio privo dei requisiti, comporta la nullità del marchio stesso, oltre ad esporre ad azioni giurisdizionali vere e proprie.

Concedere in licenza il proprio marchio consente al titolare di mantenere la titolarità dei diritti e, contemporaneamente, permette ad altri il diritto di sfruttamento del titolo per un periodo di tempo predefinito, dietro versamento di un corrispettivo. Oggi più che mai, registrare, e cedere in licenza un marchio, potrebbe rappresentare una fonte di guadagno.

LA GUIDA AUTONOMA: TRAGUARDO FUTURISTICO O FUTURO IMMEDIATO?

Stiamo attraversando una fase di trasformazioni sociali, culturali e tecnologiche, che stanno rivoluzionando il nostro modo di pensare e le nostre abitudini.

Come consumatori stiamo diventando più attenti e sensibili all’ambiente, i nostri mezzi di trasporto stanno cambiando (si pensi ai bus ecologici), le nostre città stanno evolvendo e cresce il numero dei grandi investimenti in infrastrutture-tecnologiche.

Si pensi in merito al mercato dell’automobile e al traguardo della guida autonoma, ovvero l’ultimo dei 5 livelli riconosciuti e definiti dalla SAE – Society of Automobile Engineers, in cui l’auto ha il completo controllo longitudinale e laterale e nel quale non vi è bisogno di un volante, né di una pedaliera, in quanto l’automobilista diventa un mero passeggero. 

Ma è davvero così lontano questo traguardo? 

Tutto ciò che vediamo sulle nostre auto oggi, rappresenta infatti uno step intermedio.

Le autovetture sono dotate di sistemi di frenata di emergenza autonoma, sistemi di controllo assistito della velocità, mantenimento della corsia e sistemi di rilevamento della segnaletica, parcheggiano da sole.

Stiamo assistendo ad una trasformazione epocale. Siamo i protagonisti del cambiamento ed ognuno di noi è chiamato a portare qualcosa in questa evoluzione globale.

Ci sono opportunità enormi per tutti gli inventori ed è per questo motivo che proprio ora è il momento di proteggere le proprie idee. La protezione di un marchio, di un brevetto, di un disegno o modello, costituisce un investimento sul futuro a breve e medio termine, e potrebbe diventare una fonte importante di guadagno.

Se pensi di registrare un marchio o un brevetto entro qualche mese, contattaci per capire se hai tutti i requisiti.

CHE DIFFERENZA ESISTE TRA ©, TM e ®?

A ciascun simbolo corrisponde un significato ed una protezione diversa. E precisamente:


Il simbolo © (copyright) indica la presenza di un copyright riservato. Si applica solitamente alle cosiddette opere d'ingegno: le opere letterarie, musicali, scientifiche, didattiche, composizioni musicali, le opere coreografiche, le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, i disegni e le opere dell'architettura; le opere dell'arte cinematografica, le opere fotografiche, e le banche di dati. In Italia il copyright è applicabile anche il software. Tuttavia non bisogna farsi trarre in inganno, l'assenza della C cerchiata non equivale ad opera non registrata, in quanto l'autore non è obbligato ad apporla e la tutela resta invariata.



Il simbolo TM è l'acronimo di TradeMark e indica che si tratta di un marchio depositato e non ancora concesso.


Il simbolo ® indica che si tratta di un marchio registrato, un marchio depositato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o  presso altro ufficio preposto, e che la richiesta è stata approvata. Per poter apporre accanto a un marchio il simbolo ® bisogna pertanto attendere di aver ricevuto il numero di concessione, da non confondere con quello di deposito che viene subito abbinato al marchio in fase di domanda. Anche in questo caso, il simbolo di R cerchiata non è obbligatorio e il marchio è protetto in modo efficace anche in assenza di questa.


Diverso è il simbolo CE, che significa "Conformité Européenne", ed è un contrassegno apposto su determinate tipologie di prodotti che autocertifica la conformità degli stessi ai requisiti essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell'Unione Europea.

RESIDENZA: INSIEME MA CON DIVERSI NUCLEI FAMILIARI?

Tecnicamente, è possibile riconoscere diversi nuclei familiari nella stessa residenza. Per evitare di essere considerati un solo nucleo familiare, infatti, sarà sufficiente, all’atto della predisposizione delle pratiche di cambio di residenza, specificare di non avere vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o altri vincoli affettivi con le altre persone conviventi. Sarà poi l’ufficio anagrafe a valutare, di volta in volta, la veridicità della dichiarazione, anche in base alla composizione dell’immobile.



Diverso è il discorso dei coniugi con due diverse residenze.

Sebbene sia possibile che marito e moglie abbiano due residenze diverse, è evidente come però solo una abitazione potrà essere individuata per le agevolazioni «prima casa».

RESIDENZA E DOMICILIO: DIFFERENZE

La legge è molto chiara nel definire cosa si deve intendere per residenza e cosa per domicilio.

Precisamente, per residenza si intende  il luogo in cui si vive abitualmente. La residenza, quindi, diventa la casa principale, quella in cui si vive stabilmente, quella che si vuole usare come appoggio nel tempo. Letteralmente la definizione di residenza è “luogo in cui la persona ha dimora abituale".

Diverso è il domicilio, ovvero la sede principale degli affari e interessi.

Spesso domicilio e residenza coincidono. Tuttavia, trattandosi di due concetti ben distinti tra loro, i due indirizzi possono essere differenti. La residenza, infatti, pare attendere alla sfera privata, mentre il domicilio pare riferirsi esclusivamente all’ambito lavorativo.

In realtà, per affari ed interessi non si intendono solo ed esclusivamente quelli di tipo economico, ma anche quelli di tipo personale e/o affettivi.

Per poter scegliere il proprio domicilio non serve alcuna formalità, sarà infatti sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Sarà dunque possibile dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste per il reato di falso, di essere domiciliati in un certo luogo.

Il concetto di domicilio, dunque, non deve essere confuso con quello di domicilio fiscale, che rappresenta il luogo in cui si decide di pagare le tasse e di ricevere tutte le notifiche e gli avvisi dell’Agenzia delle Entrate.