Le normative in materia sono vaghe e non intendono inquadrare in maniera rigida le prerogative del datore di lavoro.
L'art. 2103 c.c., infatti, si limita a sancire che il trasferimento può avvenire solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Non sono quindi ammesse giustificazioni di ordine disciplinare.
Di converso varie interpretazioni giurisprudenziali hanno ammesso che tensioni di tipo ambientali o l’incompatibilità con l’ambiente stesso possono giustificare un trasferimento.
Tale interpretazione, però, non può mai tradursi nella facoltà di poter trasferire un lavoratore dipendente che non sia in sintonia con i propri funzionari direttivi.
L'art. 2103 c.c., infatti, si limita a sancire che il trasferimento può avvenire solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Non sono quindi ammesse giustificazioni di ordine disciplinare.
Di converso varie interpretazioni giurisprudenziali hanno ammesso che tensioni di tipo ambientali o l’incompatibilità con l’ambiente stesso possono giustificare un trasferimento.
Tale interpretazione, però, non può mai tradursi nella facoltà di poter trasferire un lavoratore dipendente che non sia in sintonia con i propri funzionari direttivi.