Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.
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CANONE RAI: COME EVITARE DI PAGARLO

Finalmente è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva da compilare per evitare l'addebito del canone RAI sull'utenza dell'energia elettrica.
Naturalmente, per evitare l'addebito del canone, occorre non essere detentori di un apparecchio TV.

CHI PUO' PRESENTARE LA DICHIARAZIONE? 
La dichiarazione può essere presentata solo dai titolari di un'utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale o dall'erede, se l'udienza è intestata transitoriamente a un soggetto deceduto.

QUANDO SI PUO' PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI ESENZIONE?
L'invio è consentito solo ad alcune categorie di utenti. E precisamente, possono compilare ed inviare il modello per beneficiare dell'esenzione solo:
1. gli intestatari di utenze elettriche appartenenti a famiglie in cui nessuno dei componenti detiene apparecchi televisivi in nessuna delle abitazioni ad uso domestico possedute;
2. quando il canone è già versato da altro componente della famiglia inserito nel nucleo famigliare, anch'esso intestatario di utenza elettrica;
3. quando il proprio unico apparecchio è stato, a seguito di autodenuncia, suggellato al 31 dicembre 2015 (in questo caso naturalmente non si devono possedere altri apparecchi televisivi);
4. in caso di necessità di variazione di un modello già presentato in precedenza.
Ciò significa che si potrà chiedere l'esenzione sia per le seconde case (il canone si deve pagare al massimo una volta per nucleo familiare!) sia qualora nella prima casa non si posseggano apparecchi televisivi.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO
Il modello deve essere inviato in cartaceo entro il 30 aprile 2016, ed in modo telematico entro il 10 maggio 2016, ed avrà validità per l'intero anno solare 2016. Diversamente, invii successivi varranno solo per una esenzione parziale, ovvero per l'ultimo semestre del 2016.

COME DEVE ESSERE INOLTRATO IL MODELLO?
Il modello deve essere inoltrato, unitamente alla copia di un documento d'identità, esclusivamente con le modalità indicate dal sito dell'Agenzia delle Entrate, ovvero:

1. per il tramite di raccomandata all'indirizzo 

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI TORINO 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino

2. telematicamente previa iscrizione al sito Fisconline o Entratel

Per scaricare il modulo, Vi invito a cliccare sul seguente link modulo

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Per ascoltare il testo dell'articolo ascolta il podcast su

Per ulteriori chiarimenti, Vi sono le istruzioni predisposte dall'Agenzia delle Entrate che potete trovare qui istruzioni.

Qui sotto invece i link alle nostre risorse multimediali:



ATTENZIONE: la dichiarazione ha validità annuale, pertanto deve essere rinnovata ogni 12 mesi!

ATTENZIONE: trattandosi di autocertificazione, non rilasciate dichiarazioni mendaci!!!

Suprema Corte di Cassazione - Sezione Tributaria - sentenza del 02.03.2012 n. 3294

Suprema Corte di Cassazione
Sezione Tributaria
sentenza del 02.03.2012 n. 3294
Motivi della decisione

1) Con il primo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, art. 9, commi 3 e 4, nonchè violazione dell'art. 24 del regolamento Comune di Capannori approvato con delibera di C.C. n. 26 del 13 aprile 2004, regolamento TIA, in relazione  all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. 
Il motivo si sviluppa in una complessa e ricostruzione del quadro normativo che però non viene contraddetta della sentenza impugnata che così si esprime: 











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"Non risulta fondata la tesi, sostenuta dall'appellante, dell'esenzione totale dall'applicazione della tariffa, sul presupposto dello smaltimento in proprio dei rifiuti, nè la tesi subordinata della esclusione dalla tassazione di alcune aree in quanto pertinenze non idonee a produrre rifiuti. Si ritiene infatti che - rilevato che il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 3, assoggetta alla tariffa qualsiasi locale o area scoperta, a condizione che non costituiscano accessori o pertinenze dei locali medesimi - non può sostenersi che i locali facenti parte del ciclo produttivo possano ritenersi accessori o pertinenze, ovvero esentabili dal tributo per effetto dello smaltimento in proprio dei rifiuti. In realtà la norma prevede una quota fissa alla quale i locali devono essere assoggettati ed una quota variabile correlata alla quantità dei rifiuti smaltiti, sulla quale spetta una 
riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il contribuente dimostri di avere smaltito in proprio". 
La contestazione sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, riguarda invece il passo della sentenza in cui si afferma "mentre non  spetta l'esenzione, spetta invece al contribuente, la riduzione proporzionale  della quota variabile in proporzione ai rifiuti di cui è stato documentato in sede contenziosa, l'avvenuto smaltimento in proprio, peraltro non contestato da ASCIT sul piano sostanziale, ma solo con eccezioni di natura formale".

Il passaggio contiene una duplice motivazione in fatto "la documentazione in sede contenziosa dell'avvenuto smaltimento in proprio", e la "mancata contestazione da parte di ASCIT. Questo secondo profilo non è investito dal ricorso e dunque il motivo deve essere rigettato. 


2) Con il secondo motivo (con cui deduce: "Error in iudicando: per violazione o falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 6, comma 13, e D.M. 24 ottobre 2000, n. 370, con riferimento al mancato assoggettamento ad iva della TIA, in relazione  all'art. 360 c.p.c., 
comma 1, n. 3) la ricorrente assume che la CTR avrebbe erroneamente escluso che la TIA dovuta dal contribuente sia assoggettata ad Iva. 
Giova a questo proposito ricordare che la natura tributaria della T.I.A. è stata affermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza della Corte Cost. 238/2009 (confermata con l'ordinanza n. 64 /2010). 

E da questo dato la sentenza 238 ha tratto l'affermazione secondo cui "la.... inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo.... porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3 e 4, e caratterizzato dal pagamento di un corrispettivo per la prestazione di servizi". La natura tributaria della TIA è stata poi ribadita anche da questa Corte a SS.UU. con le sentenze n. 14903/2010 e n. 25929/2011. Si tratta, del resto, di 
giurisprudenza pacifica per cui si veda ad esempio  la recente sentenza della prima sezione civile n. 2320 del 17 febbraio 2012. 
In questa situazione normativa e giurisprudenziale, è intervenuta "la manovra di emergenza" contenuta nel D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, attraverso l'art. 14, comma 33, (patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) secondo cui "le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del  presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria". Disposizione che appare piuttosto contorta e intimamente contraddittoria: se la "tariffa" "non è tributaria" la giurisdizione sembra non possa essere assegnata al giudice tributario neanche per le controversie sorte anteriormente alla entrata in vigore 
del decreto 78. 

E' possibile che attraverso la citata norma la Amministrazione, che ha elaborato il provvedimento, intendesse sottoporre ad IVA le somme versate, in passato, a titolo di TIA (così come si può ricavare dalla Circ. n. 3/DF dell'11 novembre 2010 Min. economia e finanze - Dip. Finanze;mentre la tesi dell'assoggettamento della Tia ad Iva è, ad esempio, esplicitamente enunciata  nella Ris. n. 25/E del 5 febbraio 2003). Si deve però costatare che, se questa era l'intenzione, l'intentio legislatoris non si è tradotta in una voluntas legis, cioè uno contenuto normativo adeguato. 
La stessa circolare 3/DF prende atto della circostanza che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art.  238, crea una "seconda Tia", destinata a sostituire con il tempo la "prima Tia" nata dal  D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art.  49, (nei medesimi termini è il parere della Corte dei Conti Sezione Piemonte n. 65 del li novembre 2010). E dunque il disposto del D.L. riguarda direttamente solo la TIA2 e può essere esteso alla TIA1 solo ove si ritenga che ci si trovi di fronte ad una norma di carattere sostanzialmente interpretativo. 
Ma così non è, perchè la giurisprudenza della Corte Costituzionale e di questa Corte era - come riferito - già al momento della entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, pacificamente orientata nel senso di ritenere la natura tributaria e non di corrispettivo della TIA1. E dunque la disposizione sulla Tia2 ha carattere innovativo, o - meglio - istituisce una tariffa che nell'intenzione del legislatore dovrebbe essere ontologicamente diversa rispetto alla "prima Tia". 
La inapplicabilità del  D.L. 78 alla "prima TIA" rende irrilevante ai fini della decisione della controversia ogni questione relativa alla interpretazione della nuova norma ed alla sua legittimità costituzionale. 
Si deve - invece - qui soltanto dar atto che la TIA di cui si discute ha natura tributaria e quindi non è soggetta ad IVA, dal momento che l'Iva come qualsiasi altra imposta deve colpire una qualche capacità contributiva. Ed una capacità contributiva si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga un'imposta, sia pure "mirata" o "di scopo" cioè destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il soggetto stesso. 
Per quanto attiene poi all'Iva, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, puntualizza che sono soggetta a tale imposta solo le prestazioni di servizi "verso corrispettivo" e non quelle finanziate mediante imposte. 
Dunque solo ove sussista un "corrispettivo" sarà applicabile il n. 127 sexiesdecies della Tabella A parte terza allegata al  D.P.R. n. 633 del 1972, e dovrà essere applicata l'Iva sulle "prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali nonchè sulle prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione. 
Nè appare rilevante la tesi della ricorrente secondo cui la natura tributaria di un'entrata non escluderebbe di per sè l'applicazione dell'Iva (un cenno dubitativo in questo senso si può leggere nella sentenza n. 5298 del 5 marzo 2009 della prima sezione civile della Corte); per giungere risultato cui mira la ricorrente, risultato che si porrebbe in contrasto  con i principi che regolano la materia, sarebbe infatti necessaria una esplicita disposizione legislativa (che 
trasformerebbe l'IVA in una sorta di "soprattassa"); ma tale elemento normativo non è reperibile nel D.L. n. 78 del 2010, nè in altre disposizioni di legge.

Con il terzo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, e del D.Lgs. 18 dicembre 197, n. 472, art. 6, art. 39 regolamento Comune di Capannori approvato con delibera di C.C. n. 26 del 13 aprile 2004, regolamento TIA; nonchè insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la Ascit s.p.a. lamenta che la CTR, nel ritenere non dovute le penalità per omessa comunicazione di variazione, avrebbe insufficientemente motivato in ordine alla individuazione degli elementi sulla base dei quali rinvenire la condizione di obiettiva incertezza. 
Inammissibile è la censura di violazione di legge in assenza di specifica indicazione della argomentazioni della CTR in contrasto con la normativa indicata. 
Inammissibile è altresì la censura in ordine alla motivazione facendo la ricorrente riferimento a circostanze "le penalità sono state irrogate per l'infedeltà della denuncia" contraddette dalla sentenza impugnata - laddove si fa riferimento "ad un nuovo accertamento derivato da una revisione d'ufficio, da parte di Ascit, dei criteri applicativi della tariffa rispetto a quelli dalla medesima precedente applicati in analogia ai criteri TARSU", nè la ricorrente Ascit ha trascritto il contenuto dell'avviso di accertamento. 
Il ricorso deve dunque essere rigettato, non vi è luogo a provvedere per le spese. 

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Suprema Corte di Cassazione - Sezione V Civile - sentenza del 09.03.2012 n. 3756


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V - CIVILE
Sentenza del 09.03.2012 n. 3756
Motivi della decisione 

1. – Sulla premessa che la tariffa aveva nella specie riguardato i locali utilizzati dalla contribuente per lo svolgimento di attività artigiana di falegnameria, la commissione, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che la detta quota variabile fosse dovuta in base ai rifiuti urbani prodotti, e non per le superfici ove si producono rifiuti speciali non assimilati raccolti a cura e spese del contribuente.

Ha quindi affermato che la società aveva sempre “dichiarato e dimostrato” di aver prodotto rifiuti del genere, provvedendo direttamente al relativo smaltimento. Donde era onere del comune – o dell’ente preposto -accertare semmai la promiscuità dei rifiuti prodotti (urbani e speciali), al fine di legittimamente pretendere anche la quota variabile della tariffa, seppure in misura ridotta.

Quanto all’Iva, la commissione l’ha ritenuta non dovuta in considerazione della natura propriamente tributaria della tia, definitivamente chiarita dalla Corte costituzionale a mezzo della sentenza n. 238/2009 e dell’ordinanza n. 300/2009. 2. – La ricorrente, col primo mezzo, censura la prima delle dette statuizioni, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 21 e 49, (c,d. decreto Ronchi) e degli artt. 17 e 24 dell’afferente regolamento del comune di Capannori (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5).

Ascrive alla sentenza, da un lato, di aver ravvisato un inesistente onere probatorio in capo all’ente impositore quanto alla produzione di rifiuti soggetti alla tariffa; e, dall’altro, di aver ritenuto assolta la contribuente dall’onere a essa spettante con una motivazione del tutto carente, avendo in sostanza affermato come dimostrata l’avvenuta produzione di rifiuti speciali (e il successivo smaltimento diretto dei medesimi) senza rilevare che non era risultato depositato, nè in primo, nè in secondo grado, alcun documento all’uopo attestante.




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3. – Il motivo è fondato nei limiti della dedotta insufficienza motivazionale della sentenza. Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di tarsu, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, nel disporre che la tassa “è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito o attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59″, pone una presunzione relativa di tassabilità, in forza della quale, costituendo le successive esenzioni un’eccezione alla regola generale di assoggettamento di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta è istituito o attivato, l’onere della prova, circa l’esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto, grava su chi ritiene di avere diritto all’esenzione, e non sull’amministrazione del comune (v. per tutte Cass. n. 15083/2004; n. 4766/2004).

Tale principio rileva anche in materia di tia, non solo perchè codesta rappresenta – come ormai definitivamente chiarito – una mera variante della tarsu, conservando anche la relativa qualifica di tributo v. C. cost. n. 238/2009; n. 300/2009 (ord.) e n. 64/2010 (ord.), nonchè sez. un. 14903/2010 e, da ultimo, sez. un. n. 25929/2011; ma soprattutto perchè in tal senso depone lo specifico regime delineato dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49. Il quale ha invero previsto (al comma 3) che “la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale”, salva l’applicazione sulla stessa, così come determinata dagli enti locali, di un “coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi” (comma 14).

L’impugnata sentenza, nell’affermare la non soggezione a tia delle aree produttive di rifiuti speciali non assimilati, non ha contravvenuto i riferiti principi di diritto. Nè ha sostenuto un inverso principio in tema di ripartizione dell’onere della prova, giacchè la valutazione associata alla carenza di prove della promiscuità dei rifiuti si rivela, nel testo della motivazione, solo consequenziale a quella di avvenuta previa dimostrazione, da parte del contribuente, della produzione di (soli) rifiuti speciali.

Tuttavia la commissione ha ritenuto assolto il suddetto onere della prova della contribuente a mezzo di un’affermazione apodittica; segnatamente a mezzo dell’affermazione che “la società ha sempre dichiarato e dimostrato di avere prodotto rifiuti speciali e di avere provveduto a propria cura e spese allo smaltimento”. Siffatta argomentazione, nella sua circolarltà, si rivela del tutto insufficiente a render conto del procedimento logico sottostante, in quanto non è detto da cosa la valutazione afferente sia stata tratta, e considerato che la ricorrente ha dedotto che, in verità, nessun documento attestante la produzione di rifiuti non assimilati era stato in effetti depositato, in primo come in secondo grado.

4. – Col secondo mezzo, Ascit denunzia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, L. n. 133 del 1999, art. 6, nonchè del D.M. 24 ottobre 2000, in relazione alla statuizione circa il non assoggettamento a Iva della tariffa di igiene ambientale.

Secondo la ricorrente, l’applicazione dell’Iva coglie, non già il corrispettivo tributario della tariffa, quanto invece, in base al citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, la sottostante prestazione di servizio. La stessa natura latamente tributaria di un importo – ad avviso della ricorrente – non escluderebbe in sè l’applicazione dell’Iva, come dimostrato, per esempio, dal fatto che scontano l’imposta le accise sui consumi energetici. Una simile conclusione – per quanto poi sostenuto in memoria – troverebbe conferma nella successiva evoluzione della neo-istituita tariffa integrata ambientale, disciplinata dal codice dell’ambiente – D.Lgs. n. 152 del 2006 – e nota come tia/2. Di questa, infatti, la circolare ministeriale n. 3/DF/2010 ha affermato la sostanziale identità rispetto alla tariffa d’igiene ambientale (c.d. tia/1); e la soggezione all’Iva in ragione della definizione non tributaria di cui alla norma d’interpretazione autentica (del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238) contenuta nel D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, conv. in L. n. 122 del 2010. 5. – Il secondo mezzo è infondato.

6. – Occorre sgombrare il campo dalla considerazione da ultimo svolta, giacchè quanto appena evidenziato a proposito della rilevanza dell’astratta disciplina della tariffa integrata ambientale, in base a una presunta sostanziale identità tra questa e la tariffa d’igiene ambientale (ancora per comodità, rispettivamente, tia/2 e tia/1), è il frutto di una forzatura logica del tutto inaccettabile.

La tariffa integrata ambientale, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, è stata istituita previa soppressione (e, dunque, in conseguente sostituzione) della tariffa d’igiene ambientale. Per incidens, essa non risulta ancora applicabile non essendo stato emanato il previsto regolamento attuativo, di cui ai commi 3 e 6 della disposizione citata. Talchè, in base al successivo comma 10, dello stesso art. 238, fino alla completa attuazione della tariffa integrata (peraltro solo virtuale, essendo codesta a sua volta destinata a cedere il passo, con decorrenza 1.1.2013, all’istituito tributo comunale rifiuti e servizi – c.d. res – di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214), continuano ad applicarsi le discipline regolamentari prima vigenti; e dunque, la disciplina regolamentare della tariffa d’igiene ambientale (tia/1).

D’altronde non risulta – nè è in qualche modo dedotto – che il comune di Capannori abbia, in concreto, e per quanto rileva in causa, provveduto ad attuare la tariffa integrata con proprio autonomo regolamento – in base alla facoltà pur concessa dal D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2 quater, conv. con modificazioni in L. n. 13 del 2009, giustappunto per l’eventualità della mancata adozione del ripetuto regolamento ministeriale attuativo entro il 30.6.2009.

Poichè finanche in linea di pura logica formale non è dato comprendere in qual senso possa minimamente sostenersi l’identità tra situazioni in successione tra loro (dovrebbe far parte del comune patrimonio logico-cartesiano che, se A succede a B, A e B non sono la stessa cosa), sembra alla Corte di tutta evidenza che le argomentazioni involgenti l’istituto della tariffa integrata ambientale (tia/2) a nulla rilevano laddove, come nella specie, si discuta della sola tariffa d’igiene ambientale (tia/1).

Il che, del resto, è stato già evidenziato dalla Corte costituzionale nella nota sent. n. 238/2009, a petto della considerazione circa “la rilevata formale diversità delle fonti istitutive delle due suddette tariffe (ancorchè entrambe usualmente denominate, in breve, tia), la successione temporale delle fonti, la parziale diversità della disciplina sostanziale di tali prelievi, il fatto che la tariffa integrata espressamente sostituisce la tariffa di igiene ambientale”.

Siffatti elementi impediscono, in buona sostanza, di ritenere che la questione sollevata in causa sia minimamente influita dall’evoluzione concernente la tariffa integrata ambientale.

7. – Mantenuta nei limiti suoi propri, la questione relativa alla affermata (dalla ricorrente) soggezione della tia/1 all’Iva va risolta in coerenza con la pacifica natura tributaria della medesima, con la mancanza di disposizioni legislative che espressamente assoggettano a Iva le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti e con l’irrilevanza di diverse prassi amministrative (in effetti esistenti in alcuni territori), posto che la natura tributaria della tariffa va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa, e non da dette eventuali distorte prassi.

In tal senso è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte costituzionale – in sintesi: “non è fondata, in riferimento all’art. 102, comma 2, cost., la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, nella parte in cui dispone che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani e, quindi, della tariffa di igiene ambientale (t.i.a.) prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49: la tariffa di igiene ambientale (t.i.a.), infatti, costituisce una mera variante della ta.r.s.u. disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni) e conserva la qualifica di tributo propria di quest’ultima” (sent. n. 238/2009 e ord. nn. 300(2009 e 64/2010) -; e infine accolti dalle sezioni unite di questa Corte a mezzo dell’affermazione che “la tariffa di igiene ambientale (t.i.a.), disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della t.a.r.s.u. (disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993) e conserva la qualifica di tributo, propria di quest’ultima, con la conseguenza che le controversie aventi a oggetto la debenza della t.i.a. hanno natura tributaria e sono da attribuire alla cognizione delle commissioni tributarie (senza che ciò si ponga in contrasto con l’art. 102 Cost., comma 2)” (per tutte sez. un. n. 14903/2010; sez. un. n. 25929/2011).

In base a codesti principi, stante la mancanza – ripetesi di disposizioni legislative suscettibili di esser richiamate a presidio della affermata soggezione a Iva della prestazione del servizio di smaltimento in sè e per sè considerata (disposizione che, oltre tutto, ove esistenti, determinerebbero fondati dubbi di legittimità alla luce della normativa comunitaria – direttiva 2006/112/Ce – che esclude in via generale l’assoggettamento a Iva di diritti, canoni e contributi percepiti da enti pubblici “per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità”), devesi confermare la statuizione di cui all’impugnata sentenza.

Nel senso che gli importi pretesi a titolo di tariffa d’igiene ambientale non sono assoggettabili a Iva.

8. – In conclusione, quindi, va accolto, nei limiti considerati, il primo motivo dell’odierno ricorso e rigettato il secondo.

L’impugnata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima commissione regionale della Toscana, diversa sezione.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; rigetta il secondo; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale della Toscana.