Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

PRECARI: HANNO DIRITTO AD ESSERE ASSUNTI?

Recentemente la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine al diritto, per i precari, di essere assunti.


Il ragionamento della Corte parte dal presupposto che il requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Ove tale vincolo sussista, 









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non assume pertanto alcuna rilevanza la non continuità della prestazione e neppure la mancata osservanza di un preciso orario. Così come privo di pregio è il nomen juris adoperato dalle parti in sede di conclusione del contratto: ciò che conta è il comportamento nell'attuazione del rapporto stesso.


Per tale motivo coloro che si trovino in una situazione di soggezione al potere del datore di lavoro possono richiedere, ed ottenere, il riconoscimento della propria attività lavorativa come subordinata.





Suprema Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 21 marzo 2012 n. 4476


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 21 marzo 2012 n. 4476
Motivi della decisione 



Preliminarmente, va rilevata la nullità della procura apposta a margine della memoria ex art. 378 c.p.c. depositata per la A. spa con la quale in particolare risulta conferito mandato “nel presente giudizio”, oltre agli avv..ti M. M. e prof. M. M. (già destinatari della procura a margine del ricorso), anche agli a . Prof. ssa L.T. e T.D. con la conseguente nullità della costituzione in giudizio di questi ultimi due, ferma restando la validità della costituzione dei primi due (nonché della memoria, quale dagli stessi depositata, con esclusione del deposito dei documenti allegati, come di seguito precisato). Nel giudizio di cassazione, infatti, come ripetutamente è stato affermato da questa Corte (nel regime anteriore alla legge n. 69 del 2009), “la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso dal controricorso, poiché l’art 83, terzo comma. c.p.c., nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al giudizio di cassazione soltanto quelli sopra individuati; ne consegue che se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del cit. art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio. quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (v. fra le altre Cass. 9-4-2009 n. 8708, Cass. 20-8- 2009 n. 18528). 

D’altra parte nella fattispecie, ratione temporis, neppure potrebbe invocarsi (con riguardo alla costituzione degli avv.ti prof.ssa L.T e T.D. il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c. secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine o in calce anche di atti diversi dal ricorso 
o dal controricorso (come la “memoria di nomina di nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato”) in quanto lo stesso “si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore dell’art. 45 della l. n. 69 del 2009 (4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83. secondo comma” (v. Cass. 26-3-2010 n. 7241, Cass. 28-7-2010 n. 17604). 

Sempre in sede preliminare va inoltre dichiarata la inammissibilità del deposito dei documenti allegati alla detta memoria, non riguardando gli stessi la nullità della sentenza impugnala né la ammissibilità del ricorso, e comunque neppure essendo stati notificati alla controparte ex art. 372 c.p. c. 
Con l’unico complesso motivo la società ricorrente denunciando violazione degli artt, 1362, 1363, 2094 c.c. nonché vizio di motivazione, in primo luogo lamenta che la Corte di merito avrebbe ignorato le risultanze di cui ai verbali di altre due cause analoghe D. e C. c. A. e al verbale ispettivo del 21 agosto 2006, acquisiti trascurando i relativi elementi di fatto dai quali sarebbe potuta scaturire “una decisione diametralmente opposta a quella adottata”.

La ricorrente inoltre lamenta che la Corte territoriale, decontestualizzando alcune espressioni del contratto individuale, erroneamente avrebbe “tratto la conclusione di un generale obbligo di coordinamento con le esigenze aziendali”, ignorando che il contratto stesso “apprezzato nella sua globalità non rimetteva affatto al datore la facoltà di “conformare” la prestazione dedotta ad oggetto del contratto alle variabili esigenze aziendali, ma individuava preventivamente sia il tipo di attività da svolgere sia l’ambito nel quale questa attività sarebbe stata svolta, per cui anche “l’obbligo di utilizzare un linguaggio appropriato ai contenuti dell’ attività professionale, la padronanza del dialogo, la capacità di persuadere, la massima cortesia nei confronti dell’utenza riguardavano le caratteristiche dell’opera richiesta, del tutto compatibili con le “semplici direttive programmatiche ed i “controlli estrinseci propri del lavoro autonomo”.






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Del resto, per la ricorrente, anche gli altri elementi deponevano per la sussistenza di un lavoro autonomo, in quanto l’assetto contrattuale voluto dalle parti era risultato confermato dal concreto atteggiarsi del rapporto. In particolare, poi, la ricorrerne deduce che: la Corte di merito non ha considerato che (come emerso dalla testimonianza B. nella causa D. la partecipazione ai corsi non era obbligatoria: l’ordine di servizio richiamato riguardava soltanto norme di civile convivenza; gli assistenti di sala avevano soltanto un ruolo di supervisori, e lungi dall’esercitare un potere direttivo e disciplinare, non esplicavano nei confronti degli operatori alcun potere coercitivo e di controllo; il badge di entrata serviva solo a sbloccare il tornello, non avvenendo alcuna registrazione della presenza ed il controllo della attività prestata dal singolo addetto, pur consentito dal sistema informatico, non veniva in realtà effettuato in quanto forniva “un dato non rilevante” ai fini della società (come da testimonianza B. citata); la distribuzione delle chiamale avveniva in maniera “randomica” ed i compensi erano commisurali ai contatti utili: il “superstaffaggio” (nella determinazione del numero degli operatori in una determinata fascia oraria) “ovviava non alle assenze fisiologiche, ma alla facoltà dell’operatore di non eseguire la prestazione”; l’obbligo di dare comunicazione per le assenze superiori a 10 giorni era “giustificato dal fatto che gli operatori utilizzavano credenziali che il cliente metteva a disposizione di A. a titolo oneroso”; non esisteva alcun potere disciplinare nei confronti degli operatori, che erano liberi di recarsi o meno al lavoro, di dimensionare la prestazione giornaliera e di interromperla. 

Le censure risultano in parte inammissibili e in parte infondate. 

Come questa Corte ha più volte affermato “requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative. L’esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo. In sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - incensurabile in tale sede, se sorretto da motivazione adeguata e immune da viri logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale” (v. fra le altre Cass. 21-11-2001, n. 14664, Cass. 12-9-2003 n. 13448. Cass.- 6-6-2002 n. 8254, Cass. 4-4-2001 n. 5036,. Cass. 3-4-2000 n. 4036, Cass. 16-1-1996 n. 326, nonché da ultimo Cass. 4-5-2011 n. 9808). 

“Elemento indefettibile - quindi del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l’osservanza di un determinalo orario, la continuità della prestazione lavorativa, l’inserimento della prestazione medesima nell’organizzazione aziendale e il coordinamento con l’attività imprenditoriale, l’assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall’assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l’apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull’atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il “nomen iuris” che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta “autoqualificazione”),il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l’autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità del rapporto medesimo” v. Cass. 27-2-2007 n, 4500). 

Del resto “ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, essendo l’iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il nomen iuris che utilizza non costituiscono fattori assorbenti. diventando l’esecuzione, per il suo fondamento nella volontà inscritta in ogni atto di esecuzione, la sua inerenza all’attuazione della causa contrattuale e la sua protrazione, non solo strumento d’interpretazione della natura e della causa del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1362 secondo comma cod. civ.). bensì anche espressione di una nuova eventuale volontà delle- parti che, in quanto posteriore, modificata la volontà iniziale conferendo, al rapporto, un nuovo assetto negoziale” (v. Cass. 5-7-2006 n. 15327). 

Pertanto, “sia nell’ipotesi in cui le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato. abbiano simulatamente dichiarato di volere un rapporto di lavoro autonomo al fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, sia nel caso in cui l’espressione verbale abbia tradito la vera intenzione delle parti, sia infine nell’ipotesi in cui, dopo aver voluto realmente il contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse, attraverso fatti concludenti, mostrino di aver mutato intenzione e di essere passate ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione, il giudice di merito, cui compete di dare l’esatta qualificazione giuridica del rapporto, deve a tal fine attribuire valore prevalente - rispetto al “nomen juris” adoperato in sede di conclusione del contratto - al comportamento tenuto dalle parti nell’attuazione del rapporto stesso” (V. Cass. 10-4-2000 n. 4533, Cass. 21-7-2000 n. 9617, Cass. 26-6-2001 n. 8407). 

Peraltro anche nella materia de qua va ribadito l’indirizzo generale consolidalo in base al quale “la valutazione delle risultante della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultante probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionali specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. 9-4-2001 n. 5231, Cass. 15-4-2004 n, 7201, Cass. 7-8-2003 n. 11933, Cass. 5-10-2006 n. 21412), Del resto, come pure è stato più volte precisalo,”il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., non equivale alla revisione del ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione» contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa” (v,. tra le altre, da ultimo Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass, 6-3-2006 n. 4766) Orbene nella fattispecie la Corte d’Appello ha rilevato» che “l’attività si svolgeva all’interno dei locali aziendali e che la lavoratrice doveva coordinarsi con le esigenze organizzative aziendali e quindi era pienamente inserita nell’organizzazione della società, utilizzando strumenti e mezzi di quest’ultima, senza alcun rischio d’impresa”; che dalle risultanze istruttorie era emerso “anche uno stringente assoggettamento al potere di controllo e direttivo, poiché l’attività dell’appellante era sottoposta in primo luogo non tanto a generiche direttive, ma ad istruzioni specifiche, sia nell’ambito di “briefing finalizzati a fornire informazioni e specifiche in merito alle prestazioni contrattuali” (cfr. regolamenti integrativi dei contratti), sia con puntuali ordini di servizio, sia a seguito dell’intervento dell’assi stente di sala”; che, in sostanza “il concorso congiunto del sistema informatico, in grado di controllare l’attività del telefonista in tutti i suoi aspetti, e della vigilanza dell’assistente di sala” mostrava “l’esistenza di un controllo particolarmente accentuato ed invasivo, non usuale neppure per la maggior parte dei rapporti subordinati esistenti e quindi inconciliabile con il rapporto autonomo”; che nel caso in esame la società non aveva dedotto né provato la violazione di obblighi contrattuali senza reazioni disciplinari con riguardo alla B. e che comunque, avendo i contratti di collaborazione una durata di pochi mesi “ad un’eventuale comportamento disciplinarmente rilevante il committente poteva reagire semplicemente con il mancato rinnovo del contratto” (come in effetti emerso dalla testimonianza del responsabile degli assistenti di sala B. nella causa C.; che, infine, la possibilità per la lavoratrice “di recarsi o meno a lavoro e di effettuare un orario di lavoro autodeterminato pur nell’ambito delle sei ore di turno previste non costituiva elemento decisivo per affermare la natura autonoma del rapporto, come ritenuto dal giudice di primo grado. Tale accertamento di fatto, conforme ai principi di diritto sopra ribaditi, risulta altresì congruamente motivato e resiste alle censure della società ricorrente. 

Una volta, infatti, accertato, nel concreto atteggiarsi del rapporto, il vincolo di soggezione del lavoratore con inserimento nell’organizzazione aziendale, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che non poteva assumere rilevanza contraria la non continuità della prestazione e neppure la mancata osservanza, di un preciso orario (così come all’uopo irrilevante era la forma della retribuzione). 

Per il resto la ricorrente in sostanza si limita a ribadire la propria lettura delle risultanze istruttorie, da un lato lamentando la scarsa considerazione di alcune (peraltro neppure riportandone compiutamente il contenuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, (v. Cass, 17-7-2007 n. 155952, Cass. 27-2-2009 n. 4849), e dell’altro invocando una inammissibile revisione del “ragionamento decisorio”, non sussumibile nel controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 n. 5 c.p.c. 

Il ricorso va cosi respinto, non essendo stata, peraltro, avanzata alcuna ulteriore censura, che riguardi in qualche modo le conseguenze economiche della declaratoria della natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti dal 4-6-2001 ed in particolare il capo relativo al risarcimento dei danno, come liquidato nell’impugnata semenza. 
In proposito, rileva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art, 378 c.p.c. la società ricorrente, invoca l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dall’art. 50 della legge 4 novembre 2010 n. 183, in vigore dal 24 novembre 2010. 

Orbene a prescindere da ogni altra considerazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria, per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto allo questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n 4070, nonché con riferimento all’art. 32 della stessa legge n. 183 del 2010, in tema di contratti a termine dei dipendenti postali, fra le numerose altre Cass. 26-1-2011 n. 1785). 

Tale condizione non sussiste nella fattispecie. 

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente in ragione della soccombenza va condannala al pagamento delle spese in favore della B. con attribuzione all’avv. P. per dichiarazione di anticipo. 



P.Q.M. 



Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla B. le spese liquidate in euro 70,00 oltre euro 4,000,00 di onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione all’avv. P. 



Depositata in Cancelleria il 21.03.2012

Suprema Corte di Cassazione - Sezione Penale - sentenza 21 marzo 2012 n. 11112


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALEO
Sentenza 21 marzo 2012, n. 11112
Motivi della decisione



3. Il ricorso è fondato limitatamente all'affermata esclusione di responsabilità del (...).



3.1. Va premesso che, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, l'incidente si è verificato in quanto il (...), allo scopo di rimuovere del fango che non consentiva all'albero motore di funzionare regolarmente, sì era messo all'interno del perimetro del telaio dell'autocarro a cassone alzato. Smontando il raccordo del tubo idraulico, aveva determinato la caduta immediata del cassone che l'ha travolto determinandone il decesso.




Il mezzo non era in regola con le revisioni, ma ciò è stato giustificato con il fatto che esso veniva utilizzato solo per attività da svolgere all'interno dall'azienda.







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Ciò premesso va evidenziato che, al momento del fatto, il (...) stava espletando delle mansioni non corrispondenti alla qualifica di assunzione che era quella di "impiegato tecnico di cantiere".




Vero che dal punto di vista del diritto civile il datore di lavoro può esercitare unilateralmente lo "ius variandi" delle mansioni del dipendente, sebbene nei limiti consentiti dall'art. 2103 cod. civ. Ma dal punto di vista del rispetto delle esigenze di prevenzione infortuni, al cambio delle mansioni deve seguire un'adeguata formazione del lavoratore ed informazione sui rischi della sua attività.




Con consolidata giurisprudenza, questa Corte ha affermato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, in maniera tale da renderlo edotto sui rischi inerenti ai lavori a Cui è addetto (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4063 del 04/10/2007 Ud. (dep. 28/01/2008), Rv. 238540; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41997 dei 16/11/2006 Ud. (dep. 21/12/2006), Rv. 235679).




Inoltre, poiché il datore di lavoro è tenuto a rendere edotta i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti, consegue che è ascrivibile al datore di lavoro, in caso di violazione di tale obbligo, la responsabilità del delitto dì lesioni colpose allorché abbia destinato il lavoratore, poi infortunatosi, all'improvviso ed occasionalmente, a mansioni diverse da quelle cui questi abitualmente attendeva senza fornirgli, contestualmente, una informazione dettagliata e completa non solo sulle mansioni da svolgere, ma anche sui rischi connessi a dette mansioni (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41707 del 23/09/2004 Ud. (dep. 26/10/2004), RV. 2302579).




3.2. Nel caso di specie, la violazione di tali regole di prevenzione e sicurezza si palesa evidente, se solo si ponga mente alla attività svolta dal (...), lo si ripete, qualificato "impiegato tecnico di cantiere", ma in realtà adibito alle più svariate mansioni, anche manuali, non solo nell'ambito aziendale, ma anche come "tuttofare" rispetto alle esigenze personali del (...).




Pertanto la peculiarità del (...), non sta tanto nel fatto che egli abbia svolto mansioni diverse da quelle di regola svolte, bensì nei fatto che a questi siano state attribuite mansioni "indefinite", con conseguente deficit di formazione ed informazione.




Ne consegue che, una volta che il lavoratore sia addetto a svolgere funzioni per le quali non ha ricevuto adeguata formazione; soprattutto, come nel caso che ci occupa, quando la "fluidità" di tali mansioni non consente di definire in modo preciso il suo profilo professionale; quando questi ponga in essere comportamenti imprudenti (smontaggio di un circuito idraulico a cassano alzato), non può dirsi che gli eventi letali che ne conseguono sono il frutto di condotte anomale ed imprevedibili, in quanto la imperizia del comportamento è direttamente ricollegabile alla sua mancata formazione ed informazione.




3.3. Non può pertanto essere condivisa la conforme pronuncia del giudice di merito che, nell'escludere la responsabilità del datore di lavoro (...), ha ricondotto l'evento mortale alla negligenza della stessa vittima, che con il suo comportamento avrebbe posto in essere una condotta idonea da sola a determinare l'evento.




Il giudice di merito, alla luce dei principi sopra indicati, avrebbe dovuto valutare se, in ragione delle concrete modalità di svolgimento del lavoro, poteva riconoscersi una responsabilità in capo al datore di lavoro (...), avendo questi:




- tollerato che il (...) non fosse investito di specifiche mansioni;




- omesso di fornirgli, personalmente o a mezzo della struttura aziendale, una adeguata formazione ed informazione;




- consentito che il lavoratore, titolare di mansioni "indefinite", si cimentasse nelle più svariate attività di lavoro manuale, senza che avesse in relazione ad esse una specifica formazione professionale.




Andava pertanto valutato, se riconosciuta in fatto una colposa condotta omissiva, unitamente alla circostanze accessorie di avere tenuto in servizio un mezzo di trasporto in condizioni di scarsa efficienza e manutenzione, essa poteva ritenersi in legame causale con l'evento mortale.




Si impone per quanto detto, l'annullamento della sentenza agli effetti civili, limitatamente alla posizione del (...), con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod.proc.pen.




3.4. Quanto alla posizione del (...) la sua assoluzione è stata determinata dal fatto che non è risultata provata la sua qualifica di preposto e, quindi, di sovraordinazione gerarchica rispetto alla vittima.




Le argomentazioni svolte sul punto dalla Corte di merito appaiono coerenti e motivate in modo non manifestamente illogico.




Si impone, pertanto il rigetto del ricorso proposto nei confronti di tale imputato.




P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti di (...), con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche il regolamento delle spese fra le parti per questo giudizio. Rigetta nel resto il ricorso.

INFORTUNIO SUL LAVORO: DI CHI E' LA RESPONSABILITA'?

La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare ai propri lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute al fine di renderli consapevoli dei rischi inerenti i lavori a cui sono addetti.













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Conseguentemente, se il datore di lavoro viola tale obbligo è responsabile delle lesioni colpose del dipendente infortunatosi durante l'esecuzione di mansioni diverse e per le quali non è stato sufficientemente istruito.






LE LIBERALIZZAZIONI DEL 22.03.2012: QUALI NOVITA'?


Tra nel novità del pacchetto liberalizzazioni troviamo più farmacie, più notai, più taxi, più concorrenza nel settore delle professioni e in quello dell’energia, qualche agevolazione in più alle imprese nel recupero dei crediti vantati con la pubblica amministrazione.


Ecco un breve excursus sulle novità contenute nel decreto:










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Farmacie: ce ne saranno una ogni 3.300 abitanti: ne apriranno circa 5.000 di nuove. Alcuni farmaci della fascia C, nonché prodotti galenici e veterinari con ricetta potranno essere acquistati anche nelle parafarmacie. Via libera anche ai medicinali monodose.


Taxi: settore in cui il governo ha dovuto fare marcia indietro: le competenze per aumentare il numero di licenze restano in capo ai Comuni che dovranno tenere conto, non in maniera obbligatoria, del parere che verrà di volta in volta espresso dalla nuova Autorità per i trasporti.


Autorità per i trasporti: dovrebbe insediarsi entro il 31 maggio prossimo e avrà compiti di monitoraggio e di consultazione. Potrà anche infliggere sanzioni di carattere amministrativo.


Professioni: addio alle tariffe minime fisse stabilite dai rispettivi ordini. D’ora in poi avvocati, ingegneri, architetti ed altri professionisti dovranno presentare al cliente un preventivo, anche se non c’è obbligo di farlo per iscritto. Tirocinio massimo fissato in 18 mesi.


Notai: annunciati 500 nuovi notai che saranno selezionati con tre concorsi pubblici annuali che partiranno dal 2015.


Gas: è stata definita la separazione tra Snam ed Eni per garantire una migliore concorrenza nel mercato del gas e favorire l’abbassamento dei costi della bolletta energetica.


Imprese e crediti con lo Stato: non solo le pubbliche amministrazioni potranno saldare i propri debiti con le imprese compensandoli con eventuali crediti, ma sarà avviato il pagamento con titoli di Stato per un valore fissato per ora in circa 4,7 miliardi di euro.


Tribunale delle imprese: nascono 20 tribunali su base territoriale, una per capoluogo di Regione, la cui attività sarà dedicata alla risoluzione delle controversie che riguardano le attività imprenditoriali.


Srl semplificata per i giovani: i ragazzi fino a 35 anni potranno costituire un’azienda con capitale sociale da uno a 10 mila euro. Dovranno comunque recarsi da un notaio per l’atto, ma non ci saranno spese da sostenere.


Benzinai: niente più commissione per gli automobilisti che pagheranno con bancomat fino a 100 euro. I gestori degli impianti che sono anche proprietari, potranno scegliere il fornitore che vorranno. Inoltre presso i distributori sarà ora anche possibile vendere bibite, giornali e sigarette.


Rc Auto: Nascono due specifiche banche dati: una con l’anagrafe dei testimoni e un’altra con quella dei danneggiati. Lo scopo è quello di ridurre le truffe nel campo delle assicurazioni. Inoltre ci saranno sconti sui premi per chi decide di installare una scatola nera sulla propria automobile.


Banche e mutui: annullate tutte le commissioni bancarie sui prestiti, anche se su questo punto è molto probabile che il governo riveda la norma, reintroducendo una commissione dello 0,5%. Gli istituti di credito inoltre in caso di richiesta di mutui dovranno sottoporre almeno due preventivi di assicurazione al cliente, che non sarà più obbligato ad aprire un conto presso la stessa banca.


Pensionati: per quelli che saranno costretti ad aprire un conto corrente per la riscossione della pensione, i costi resteranno nulli se l’assegno mensile percepito è inferiore ai 1.500 euro.


Imu Chiesa: la Chiesa dovrà d’ora in poi pagare l’Imu, non solo per tutti gli immobili in cui si fanno attività commerciali, ma anche in quelle in cui queste attività ne rappresentano solo una parte. Salve per il momento scuole e ostelli in cui lo scopo di lucro non sia preminente.


Class action e clausole vessatorie: ci saranno possibilità maggiori per avviare class action, ossia cause di gruppo. Inoltre multe salatissime per chi introdurrà nei propri contratti clausole vessatorie nei confronti dei consumatori.


Barche: per combattere l’evasione fiscale, d’ora in poi la tassa sugli yacht diventa un’imposta sul possesso dell’imbarcazione, e non più legata al suo stazionamento in un porticciolo.


Tesoreria unica: tutti gli enti locali, e in particolare le Regioni, dovranno trasferire alla tesoreria dello Stato tutte le giacenze di cassa, anche quelle proprie che finora potevano tenere per sé. Il provvedimento è provvisorio e legato alle attuali difficoltà economiche,e dovrebbe valere fino alla fine del 2014


Servizi pubblici locali: obbligo di effettuare gare per tutti le attività superiori ai 200mila euro. Lo scopo è di aumentare la concorrenza anche in questo settore. Le norme varranno anche per il servizio ferroviario regionale.


Fonte: panorama

Legge 9 dicembre 1977 n. 903 - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

Legge 9 dicembre 1977, n. 903

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

(Gazz. Uff. 17 dicembre 1977, n. 343)

Art. 1

Art. 2


Art. 3


Art. 4


Art. 5

1.
2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a)
b)
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.


Art. 6



Art. 6-bis.


Art. 6-ter.


Art. 7


Art. 8


Art. 9


Art. 10


Art. 11


Art. 12













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Art. 13

L’ultimo comma dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente: “le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso”.


Art. 14

Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo nell’impresa familiare è riconosciuto il diritto di rappresentare l’impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa.


Art. 15


Art. 16


L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 5 è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni .

Per l’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità previste dall’articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.


Art. 17

Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 9 e 11 della presente legge, valutati, in ragione d’anno, rispettivamente in 10 ed in 18 miliardi di lire, si provvede per l’anno finanziario 1977 con un’aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nellalegge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 18


Art. 19

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge. In conseguenza, cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Sono altresì nulle le disposizioni dei contratti collettivi o individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.