Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.
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FORME ALTERNATIVE DI TUTELA DEI RISPARMIATORI: ABF (Arbitro Bancario Finanziario) E ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie)

Quasi 22 mila ricorsi presentati nel 2016, con un aumento del 60% circa rispetto all’anno scorso; di questi, per oltre 13 mila si è pervenuti ad una decisione che nel 75% dei casi ha avuto esito favorevole al ricorrente, comportando risarcimenti per circa 13 milioni di Euro: questi sono i numeri dell’ABF, l’Arbitro Bancario Finanziario, organismo competente in materia di risoluzione alternativa delle controversie tra clienti e banche / finanziarie.

Circa 1.900 ricorsi presentati nel 2017, n. 300 le decisioni adottate che nel 63% dei casi è stata favorevole in tutto o in parte ai ricorrenti, comportando risarcimenti per 5,2 milioni di Euro: questi, invece, sono i numeri dell’ACF, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie, nel suo primo anno di attività; organismo istituito presso la Consob per dirimere, in modo alternativo, le controversie tra investitori ed intermediari in materia di erogazione dei servizi di investimento.

Numeri importanti come si vede e, per certi versi, inaspettati; numeri, soprattutto, che esprimono una nuova tendenza in un contesto caratterizzato da una sempre maggiore conflittualità nei rapporti di clientela bancari e finanziari, ovvero quella di un’esigenza di tutela attraverso canali alternativi al giudice civile ordinario che, spesso, ha avuto un effetto deterrente per i costi da sostenere e le lunghe attese.

L’ABF e l’ACF, dal punto di vista tecnico, sono qualificabili come organismi “ADR” (in inglese, Alternative Dispute Resolution), ossia procedure di risoluzione alternativa delle controversie tra consumatori e imprese. Il provvedimento che ha introdotto in Italia la nuova disciplina delle procedure ADR è il decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130 che, a sua volta, ha recepito la direttiva ADR per i consumatori (n. 2013/11/UE).

Previa verifica di alcuni requisiti di ammissibilità e procedibilità, tutt’altro che restrittivi, le ADR offrono una soluzione rapida, semplice, snella, a basso costo e, al contempo, molto efficace del contenzioso:

- rapida, in quanto la normativa che le regola prevede tempistiche decisamente ristrette (es. per ricorsi ABF  n. 105 giorni complessivi);

- semplice, poiché il ricorso può essere presentato online, attraverso il sito web, oppure attraverso la compilazione di un modulo che può essere inviato anche tramite pec;

- snella, perché il procedimento è strutturato in modo da limitare il contradditorio a pochi passaggi predefiniti (ricorso, deduzioni e controdeduzioni);

- basso costo, in quanto ricorrere all’ACF è gratuito, mentre per l’ABF è necessario versare 20 euro di contributo spese che, nel caso in cui il ricorso fosse accolto anche solo in parte, l’intermediario è tenuto a rimborsare al cliente;

- efficace, poiché, tornando ai numeri sopra riportati, nel 99% delle pronunce ABF a favore dei ricorrenti, l’intermediario soccombente ha rispettato la decisione; ancora maggiore l’efficacia delle pronunce ACF: solo in un caso l’intermediario non ha rispettato la decisione. 

Quest’ultima caratteristica è peraltro rafforzata dal fatto che la normativa prevede di dare pubblicità dell’eventuale inadempienza dell’intermediario soccombente, con relativo danno reputazionale.

Tutto dunque sembra indicare che le procedure alternative, ovvero stragiudiziali, di risoluzione delle controversie rappresenteranno il futuro.

E’ notizia di questi giorni la decisione favorevole dell’ACF a riconoscere il diritto al risarcimento ad azionisti di “banca risolta” delle somme investite in occasione dell’ultimo aumento di capitale, fondando la motivazione sul fatto che la Vecchia Banca, con dolo, ha dato "una falsa e fuorviante rappresentazione del quadro informativo di riferimento, così irreparabilmente pregiudicando il processo valutativo e di propensione all'investimento da parte dei risparmiatori". Risarcimento cui è tenuta la banca che ha successivamente comprato l’ente ponte costituito a seguito del decreto di risoluzione del 22/11/2015.

Decisione importantissima che apre scenari importanti per migliaia di risparmiatori.

D’altra parte, il ricorso alle procedure presso ABF e ACF richiede un’adeguata preparazione tecnica; infatti, sebbene qualsiasi privato consumatore possa ricorrere in autonomia, le possibilità di una decisione favorevole aumentano se il ricorso è esaustivo, ben argomentato e riprende tutti i fatti, nella loro sequenza logica e temporale.

E' fondamentale descrivere in modo chiaro ed esaustivo i fatti sui quali si basa la pretesa, spiegare i propri argomenti in modo lineare, allegare documentazione a supporto, indicare le norme che si ritiene siano state violate e, soprattutto, fare riferimento a precedenti pronunce su casi simili.

Il consiglio è quindi quello di rivolgersi, comunque, a professionisti del settore che conoscano bene (e non solo genericamente) le procedure alternative in argomento; del resto gli stessi numeri sembrano confermare questa tendenza: l’86% dei ricorsi presentati all’ABF nel 2016 sono avvenuti per il tramite di procuratori/rappresentanti.

Per ulteriori chiarimenti contattatemi ad uno dei seguenti indirizzi email:

avv.milena.nappo@gmail.com


adr.assistenza@gmail.com

ASSEGNO BANCARIO: COME OTTENERE IL RIMBORSO DI UN A/B SMARRITO?

Può accadere che un assegno emesso in nostro favore venga smarrito o, peggio, che ci venga rubato. In tali casi è possibile ottenere il rimborso dell'assegno mediante o la lettera di manleva o effettuando una procedura di ammortamento.

Con la lettera di manleva, infatti, si garantisce al nostro debitore che l'assegno è andato veramente distrutto o rubato e, nel caso venisse successivamente recuperato, ci si impegna a restituirlo ovvero a rifonderne l'importo. Va da sé che tale situazione presuppone un rapporto fiduciario tra creditore e debitore. Infatti se il debitore accetta la lettera di manleva si impegna a consegnare al creditore un nuovo assegno.












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Diversa è la procedura di ammortamento, che si instaura solo dopo aver effettuato la denuncia di distruzione e/o smarrimento del titolo avanti gli Organi di Polizia. Dopo aver promosso la procedura di ammortamento il giudice, verificata la presenza di tutti i dati essenziali dell'assegno distrutto e/o smarrito (numero, data, importo, beneficiario) emette un decreto col quale dichiara che, trascorso un periodo di 90 giorni, l'assegno denunciato viene dichiarato "nullo" e il debitore dovrà rimborsare l'importo del titolo al creditore.

ASSEGNO BANCARIO: COSA FARE IN CASO DI SMARRIMENTO DI UN A/B?

Può capitare di smarrire un assegno datoci in pagamento, o peggio ancora, che ci venga rubato.

Per prima cosa dobbiamo rintracciare chi ci ha rilasciato l'assegno e chiedergli di bloccarlo presso la sua banca.











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Subito dopo è buona norma procedere immediatamente alla denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza indicando tutti i dati necessari ad identificare l'assegno, e consegnare una copia della denuncia alla banca trattaria.

In tal modo, chiunque dovesse presentare all'incasso l'assegno non potrà ricevere la somma in esso indicata, e i responsabili del furto saranno più facilmente identificabili.

ASSEGNO BANCARIO: COME SI DEVE COMPILARE?

Gli assegni bancari sono dei moduli compilabili e raccolti in appositi libretti. Al soggetto che emette l'assegno spetta l'onere di indicare in modo chiaro e leggibile:

* data e luogo: la data indica l'ultimo giorno in cui la banca pagherà al correntista gli interessi per quella cifra ed è il giorno dal quale parte il conteggio dei giorni per stabilire se il titolo è o meno protestabile. La data è un elemento indispensabile ed obbligatorio: la sua mancanza o la sua incompletezza rendono infatti l'assegno non valido; inoltre la mancanza della data comporta l'allungamento dei termini per un eventuale protesto e, in caso di smarrimento o furto, non sarà possibile chiederne l'ammortamento. Per quanto concerne il luogo di emissione, un assegno si dice "su piazza" quando è pagato nello stesso comune in cui è stato emesso, "fuori piazza" se in un comune diverso da quello di emissione;












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* importo da pagare: da indicarsi in cifre ed in lettere (i centesimi invece dovranno essere indicati in cifre);

* nome del beneficiario;

* firma del traente (ovvero di colui che emette l'assegno): la firma è un elemento essenziale e deve corrispondere a quella depositata in banca.

ASSEGNO BANCARIO: COSA SI DEVE FARE PRIMA DI COMPILARE UN A/B?

Prima di compilare un assegno bancario occorre sincerarsi di avere a disposizione nel conto corrente una somma di danaro pari o superiore a quella che si dovrà indicare sull'assegno stesso.


Tale disponibilità inoltre deve permanere per diversi giorni, finché non si è certi che l'assegno sia stato addebitato.







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Emettere un assegno scoperto, ovvero quando il saldo disponibile sul conto corrente non è sufficiente a coprirne l'importo, non è una cosa da prendere alla leggera perché si tratta di un grave illecito, sanzionato pesantemente dalla legge sia a livello amministrativo che penale.

ASSEGNO BANCARIO: COSA SIGNIFICA SE NON E' TRASFERIBILE?

La clausola non trasferibile rende l'assegno un titolo nominativo consentendone l'incasso al solo beneficiario. Si tratta di una forma di garanzia che, oltre a rendere l'assegno un titolo nominativo, mette al riparo in caso di smarrimento o furto.

Per prevenire il riciclaggio di denaro dal 13.08.2011 è obbligatorio apporre tale clausola in ogni assegno di importo pari o superiore ad 2.500,00.








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Dal 2007 inoltre sono state modificate le modalità di rilascio dei libretti di assegni. In precedenza, infatti, al correntista veniva rilasciato un libretto di assegni che, salvo diversa indicazione, potevano essere girati a creditori terzi. Su ogni assegno, infatti, c'era un apposito spazio bianco che consentiva di scegliere se apporre o meno la clausola di non trasferibilità.


Oggi, invece, alla luce delle intervenute modifiche legislative, al correntista viene consegnato un libretto di assegni con la dicitura "non trasferibili".


I vecchi libretti privi della dicitura di non trasferibilità devono essere richiesti esplicitamente e comportano un'imposta di bollo di € 1,50.

ASSEGNO CIRCOLARE: COS'E' E QUALI REQUISITI DEVE POSSEDERE?

L'assegno circolare viene predisposto dalla banca per somme che sono già disponibili presso la banca stessa al momento dell'emissione, per tale motivo può essere paragonato al denaro contante. Si tratta di un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito autorizzato dalla Banca d'Italia ed esigibile a vista presso una qualunque sede, succursale o agenzia della banca emittente.
Per essere incassato, pertanto, sarà necessario esibire un documento d'identità valido. Non può essere quindi al portatore in quanto equivarrebbe ad autorizzare le banche a produrre banconote.
Al fine di garantire i beneficiari degli assegni circolari, gli stessi indicano l'importo massimo per il quale possono essere emessi. Un'altra garanzia è data dal fatto che ogni istituto che li emette deve depositare una cauzione presso la Banca Centrale proporzionata all'ammontare dei titoli emessi.
I suoi elementi sono:









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* la denominazione di assegno circolare;
* la promessa da parte della banca di pagare al momento della presentazione di una somma determinata;
* il nome del beneficiario (non può infatti essere emesso "al portatore");
* la data e il luogo di emissione;
* la sottoscrizione della banca emittente.
Per richiedere un assegno circolare non è necessario che il richiedente abbia un rapporto di conto corrente con la banca emittente.

ASSEGNO BANCARIO: COS'E' IL PROTESTO?

Quando si parla di protesto si intende un atto formale effettuato da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale) con cui si attesta l'avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno al debitore (il protestato appunto) ed il suo rifiuto di pagare o di accettare il titolo.


Per tale motivo il protesto viene immediatamente iscritto nella Centrale Allarmi Interbancaria, che consiste in un archivio informatizzato in cui sono registrati i nomi di tutti quelli che hanno emesso assegni senza provvista.








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E così, nel caso in cui l'assegno bancario dovesse risultare privo di fondi nel momento in cui viene presentato alla banca per il pagamento, questa sarà tenuta a inviare al cliente (ovvero al soggetto emittente) un "preavviso di revoca" con il quale lo avvertirà che, in difetto di pagamento entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’assegno, dovrà iscriverlo nella CAI. Scaduti i 60 giorni il cliente sarà tenuto a restituire subito tutti i libretti di assegni che gli ha rilasciato la banca.

ASSEGNO BANCARIO: COS'E' E QUALI ELEMENTI DEVE POSSEDERE PER ESSERE VALIDO?

Con il termine assegno bancario si intende un titolo di credito esecutivo che contiene un vero e proprio ordine di pagamento del titolare del conto corrente alla propria banca di pagare una somma di denaro determinata ad un beneficiario o a se stesso.
Colui che emette un assegno viene definito "traente", il "trattario" è la banca presso la quale il traente ha il conto corrente, mentre il "beneficiario" è colui al quale deve essere pagato l'assegno, una volta identificato dalla banca.







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L'assegno bancario quindi è un mezzo di pagamento, ovvero l'ordine scritto con cui un correntista dà disposizioni alla propria banca di pagare a vista un dato importo ad una determinata persona.

Il primo assegno bancario fu emesso dalla Hoare's Bank di Londra nel 1763 mentre in Italia la prima norma organica risale a tempi molto più recenti: Regio decreto del 21 dicembre 1933 n° 1736.


Perchè un assegno bancario sia valido, devono essere rispettate due condizioni. La prima è rappresentata dal rapporto di provvista, ovvero dalla presenza della somma di denaro all'interno del conto corrente del traente, la seconda è la concessione da parte della banca di emettere assegni (circostanza che coincide solitamente con il rilascio di un blocchetto de assegni).


Per essere valido l'assegno deve essere integro: uno spigolo tagliato fa sì che l'assegno non possa circolare e non possa essere accettato in pagamento perchè potrebbe essere stato rubato.


La valuta invece è la data a partire dalla quale una somma diventa fruttifera, normalmente è un giorno non festivo a partire dal quale inizia o cessa il decorso degli interessi, non è la data in cui diventa disponibile la somma dell’assegno.