Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

QUANDO IL COMMITTENTE E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE?

L’art. 1676 c.c. disciplina il diritto degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente.


Coloro che alle dirette dipendenze dell’appaltatore (I LAVORATORI DELL’APPALTATORE) hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto loro è dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda (art. 1676 c.c.).
Il lavoratore quindi può agire nei confronti del committente direttamente.


E se l’appaltatore subappalta?


L’ appaltatore diviene a sua volta committente del subappaltatore: la responsabilità diretta è quindi utilizzabile dai lavoratori dell’appaltatore nei confronti del committente, e dai lavoratori del subappaltatore verso l’appaltatore.


Tale norma è però limitata alla retribuzione e nei limiti del debito che il committente ha verso l’ appaltatore e prevede un periodo di prescrizione di 5 anni.
Ciò fa si che una volta ricevuta la richiesta, anche stragiudiziale, di pagamento, il committente non possa più pagare l’ appaltatore e, se lo fa, non è liberato nei confronti dei richiedenti.


La circostanza poi che l’azione sia diretta, ovvero che non sia esercitabile in via surrogatoria, fa sì che possa essere proposta a prescindere dalla previa escussione del patrimonio dell’appaltatore e anche dopo il fallimento di costui.


È importante però ricordare che il committente non diviene mai parte del rapporto di lavoro e quindi non è tenuto a rispettare le norme sulla congruità della retribuzione ex art. 36 Cost.

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