Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

COLLEGATO LAVORO: VARIANO I PERMESSI PER L'ASSISTENZA DI FAMILIARI INVALIDI?

All’art. 24 del Collegato Lavoro spettano le variazioni in tema di permessi ed assistenza in caso di familiari invalidi di cui alla legge 104 del 1992.


Chi può fornire assistenza ed entro che grado di parentela?











Ti interessa questo articolo? Iscriviti, è la cosa giusta da fare.


 

















Primariamente il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado del portatore di handicap in situazione di gravità.
Di converso, per beneficiare dei permessi in questione per l’assistenza di un parente o affine sino al terzo grado, occorre che coniuge e parenti entro il primo grado di questi siano impossibilitati, per i seguenti motivi:


  • deceduti
  • mancanti
  • ultrasessantacinquenni
  • affetti da patologie invalidanti.


Viene inoltre meno la prassi, sinora seguita, di consentire i permessi anche a soggetti diversi per la stessa persona da assistere: il collegato lavoro prevede infatti che nei riguardi dello stesso portatore di handicap i permessi spettino solo ad un dipendente. Unica eccezione è per l’assistenza allo stesso figlio con handicap, che abbia compiuto almeno i tre anni di età, il cui diritto ai permessi è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche a quelli adottivi.


Varie sono quindi le novità rispetto alla precedente normativa.
Altra variazione è infatti il diritto del lavoratore, convivente con persona portatrice di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, nonché il diritto a non essere trasferiti senza il suo consenso in altra sede.


E’ prevista inoltre la decadenza dal diritto dei 3 giorni di permesso mensili qualora il datore di lavoro o l’ INPS accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi riconosciuti. Va da sé che l’attività di controllo del datore di lavoro può solo riguardare un controllo formale della documentazione, mentre potrà oltre a revocare i permessi, iniziare un procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore.


Da ultimo
, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare al Dipartimento Funzione Pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno, i nominativi dei dipendenti che usufruiscono dei permessi, quelli degli assistiti, la sussistenza dei requisiti, il comune di residenza, il grado ed il rapporto di parentela tra ciascun dipendente che fruisce dei permessi e le persone assistite.

Nessun commento:

Posta un commento