L’art. 18 del collegato lavoro consente ai dipendenti pubblici di “godere” di un’aspettativa di un anno, non retribuita e non valevole ai fini dell’anzianità, per avviare un’attività professionale od imprenditoriale. Tale aspettativa potrà essere concessa a discrezione dell’Amministrazione di appartenenza e solo a seguito sia dell’esame di apposita documentazione sia dopo aver valutato le esigenze organizzative.
Ovviamente la documentazione da presentare alla PA di appartenenza dovrà riguardare tutti gli elementi riferiti al tipo di attività professionale o imprenditoriale da intraprendere. Nel vaglio della documentazione inoltre dovrebbero rientrare anche gli elementi utili per le iscrizioni agli albi ed eventualmente propedeutici all’esercizio dell’attività stessa.
Particolare attenzione riveste anche la valutazione che la PA deve effettuare in merito alle esigenze organizzative, in particolare qualora il dipendente svolga attività particolarmente delicate che potrebbero non consentire l’accettazione della domanda ovvero potrebbero determinarne la procrastinazione. Al fine di inserire un criterio di operatività per le valutazioni della PA, il legislatore ha richiamato l’art. 23 – bis del D.L.vo n. 165/2001, che prevede l’impossibilità del rilascio del nullaosta in ipotesi particolari (ad es. qualora il lavoratore, nel biennio precedente, sia stato addetto a funzioni di vigilanza e controllo, oppure abbia stipulato contratti, formulato pareri, avvisi, o concesso autorizzazioni in favore di imprese o soggetti presso i quali intende svolgere la propria attività).
Trascorso l’anno di aspettativa, il dipendente che rientrerà in azienda non potrà per un biennio esercitare funzioni di vigilanza, controllo, stipula contrattuale, formulazione di pareri o concessione di autorizzazioni che lo portino a decidere sull’impresa (o eventuali collegate o controllate) per le quali ha svolto la propria attività.
Durante il periodo di aspettativa inoltre non valgono le disposizioni sull’incompatibilità previste dall’art. 53 del D.L.vo n. 165/2001, in quanto il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta ed è sempre possibile il ricongiungimento, a domanda, dei periodi contributivi.
Tuttavia è escluso dal sistema di autorizzazione così come sopra indicato il personale che appartiene ai corpi militari, di polizia e dei vigili del fuoco.
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