Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.
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QUANDO E' POSSIBILE CEDERE UN CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE?

La cessione a terzi del preliminare di compravendita è riconducibile alla più generale fattispecie della cessione del contratto, così come prevista dall’art. 1406 e seguenti cc.

Tra le tipologie di contratti preliminari di compravendita, le tipologie cedibili a terzi sono:

1. Contratto preliminare di compravendita per persona da nominare, con il quale il promittente acquirente si riserva la facoltà di nominare, entro un certo termine, un terzo soggetto che subentra nel preliminare con effetto retroattivo, ossia dal momento della sua stipulazione, in aggiunta o in sostituzione del promittente acquirente medesimo.

2. Contratto preliminare di compravendita a favore del terzo, che si ha quando la sostituzione del promittente acquirente non avviene già nell’ambito del contratto preliminare, ma unicamente nel contratto definitivo.

3. Contratto preliminare di compravendita con clausola di cedibilità, in cui la sostituzione del promittente acquirente con un terzo soggetto, designato dallo stesso promittente acquirente, avviene a titolo derivato e con effetto dal momento della cessione del contratto preliminare.

In tempi recenti, sempre più persone vedono nel business immobiliare una occasione per svoltare, per cambiare il proprio lavoro o per arrotondare semplicemente il proprio stipendio. L’idea è che compravendere immobili, o meglio cedere contratti preliminari, rappresenti una attività di semplice esecuzione e dalla quale si può trarre un buon profitto in tempi molto brevi. E tutto ciò senza intestarsi alcun immobile a fronte di un investimento economico molto basso.

La realtà però è ben altra. Approcciare alla cessione dei preliminari di compravendita senza nozioni giuridiche e fiscali comporta dei rischi. La materia infatti è molto insidiosa ed articolata, e l’errore è dietro l’angolo!

Per avere un parere serio e professionale, contattaci. Lo Studio potrà offrirti un servizio onesto e completo per affrontare questa attività in modo sicuro.

AUTOVETTURE DEL FUTURO: IDROGENO O ELETTRICITA’?

La vendita delle auto elettriche sta subendo una battuta d’arresto. Alcune case automobilistiche ne anno addirittura sospeso la produzione.

E si torna così a parlare di svolta e di autovetture alimentate ad idrogeno, ovvero dall’elemento più presente nell’universo.  

Attualmente l’idea delle auto ad idrogeno sembra la più sostenibile e green, e molte delle case automobilistiche stanno studiando nuovi motori con l’obiettivo di azzerare le emissioni di scarico e mettere a disposizione soluzioni all’avanguardia per migliorare la qualità dell’aria.

Lo sviluppo delle auto ad idrogeno nasce dalla convinzione di poter produrre questo combustibile da diverse fonti e dalla possibilità di poterlo applicare non solo alle citycar, ma anche a bus e camion.

Ma non solo. Queste autovetture avrebbero l’enorme vantaggio di non produrre alcun gas serra dato che dallo scarico della vettura uscirebbe solo vapore acqueo!

Ed è per tale motivo che in Italia si parla di voler istallare oltre 100 stazioni di servizio di idrogeno entro il 2025.

Anche in tale contesto ci sono opportunità enormi ed è per questo motivo che proprio ora è il momento di proteggere le proprie idee, in quanto la protezione costituisce un investimento sul futuro a breve e medio termine, e potrebbe diventare una fonte importante di guadagno.

Se pensi di registrare un marchio o un brevetto entro qualche mese, contattaci per capire se hai tutti i requisiti.

SMART PARKING: UN FUTURO MOLTO VICINO

Anche i parcheggi presto subiranno una rivoluzione tecnologica. Sono infatti allo studio gli smart parking, un modo per offrire, cercare e trovare parcheggio  facendo ricorso a strumenti tecnologici come sensori e telecamere connessi e coordinati tra loro grazie ad intelligenza artificiale e all‘Internet of Things.

Oggi trovare parcheggio è spesso una operazione lunga e faticosa, in molte città addirittura si concretizza in un vero e proprio incubo.

Con lo smart parking, invece, grazie alla tecnologia e all’uso di sensori su terreno, pali della luce o sulle mura degli edifici, si potrà trovare parcheggio in modo più semplice e veloce, con un notevole risparmio di tempo, di carburante e un vantaggio in termini di benessere personale, per il tramite di una mappa dei parcheggi aggiornata in tempo reale. 

I sensori, infatti, saranno in grado di individuare in tempo reale i veicoli e, pertanto, individuare la presenza di posti liberi consentendo un rapido parcheggio e una riduzione delle emissioni dei gas tossici.

Il mercato degli smart parking è in forte crescita. Ci sono opportunità enormi ed è per questo motivo che proprio ora è il momento di proteggere le proprie idee. La protezione di un marchio, di un brevetto, di un disegno o modello, costituisce un investimento sul futuro a breve e medio termine, e potrebbe diventare una fonte importante di guadagno.

Se pensi di registrare un marchio o un brevetto entro qualche mese, contattaci per capire se hai tutti i requisiti.

TELELAVORO: I LIMITI DELLO SMART WORKING

Siamo entrati nella fase 2 - covid19, il lockdown per molte attività produttive è terminato, sono riaperti i cantieri, e, con le dovute cautele e nel rispetto del distanziamento sociale, una parte dei lavoratori è tornato in azienda. Ma una parte corposa di dipendenti, sia nel pubblico che nel privato, continuerà ancora a svolgere le proprie attività da casa in smart working, partecipando a riunioni infinite in videocall, con reperibilità 24 ore su 24 e sempre pronti ad accendere lo schermo del pc in qualsiasi momento.

Ad oggi, dopo oltre due mesi, sono infatti tantissimi i lavoratori rinchiusi in casa, privi di qualsiasi perimetro di garanzie, regole e benefit.

Non risulta infatti sufficiente indicare come “smart working” qualsiasi attività svolta da casa, occorre invece che l’attività lavorativa venga regolamentata per obiettivi, per orari, fornendo al lavoratore abbonamenti a internet e altri benefit, ma sopratutto fornendo regole chiare su disponibilità e reperibilità.

E’ evidente pertanto la necessità di una integrazione della L. 81/2017.

Per questo motivo, in una situazione di lacuna normativa come quella attuale, contattaci. Siamo a disposizione per aiutare le aziende a trarre maggior il beneficio dallo smart working, prevenendo il verificarsi di situazioni lavorative spiacevoli, complice anche la tensione degli ultimi mesi.

La consulenza fornita sarà funzionale a gestire in modo giuridicamente corretto questo potente strumento di lavoro aziendale.

CNA FERRARA GIOVANI IMPRENDITORI: RIPARTIRE DOPO IL LOCKDOWN

Dai Giovani imprenditori di CNA Ferrara nasce il format FERRARA DOMANI, per raccontare alle imprese e agli imprenditori cosa stiamo facendo, e fornire spunti per rimodulare la propria attività lavorativa.

Siamo pieni di idee per ripartire dopo il lockdown. 

Qui il video con l'intervista completa.

VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI COVID-19. L’IPOTESI MENO GRAVE: ART. 650 C.P.

In questo periodo, sempre più frequentemente, si sente parlare delle ammende conseguenti alla violazione delle norme dettate dal Governo per cercare di contenere il famigerato covid-19.

In particolare, a seguito delle ultime limitazione imposte alle Regioni, gli spostamenti delle persone sono vincolati alla certificazione di comprovati motivi di lavoro, salute e necessità; sono vietati gli eventi, manifestazioni che prevedano un grande assembramento di persone; sono chiuse palestre, musei, cinema e altri luoghi di ritrovo e l’intero territorio italiano è stato trasformato in “zona rossa”.

Ma cosa accade se taluno di noi viene trovato a girovagare al di fuori dei casi consentiti e senza la necessaria certificazione?

Nell’ipotesi meno grave (nel caso in cui la persona “fuorilegge” sia anche positiva al covid-19 il discorso ovviamente cambia) viene contestato l’art. 650 c.p., a mente del quale chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato (ad esempio, resistenza a pubblico ufficiale), con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

La violazione configura dunque un reato di natura contravvenzionale che, come tale, comporta per colui che lo commette il venir meno della incensuratezza. La fedina penale, in sostanza, non sarà più immacolata.

Nel momento in cui si è destinatari di tale contestazione si può decidere di scontare la pena (che perlopiù sarà di natura pecuniaria, consistente cioè nel pagamento di una somma fino ad euro 206) e rinunciare così alla propria incensuratezza oppure, per non rinunciarvi, si può ricorrere all’istituto dell’oblazione.

L’oblazione è una causa di estinzione del reato che consegue al volontario pagamento di una determinata somma entro un determinato termine.

Nel caso dell’art. 650 c.p. la domanda di oblazione può essere effettuata nel corso delle indagini preliminari al Pubblico Ministero (di seguito PM), il quale la trasmette, unitamente agli atti del procedimento e al proprio parere, al Giudice per le Indagini Preliminari (di seguito Giudice). 

Qualora la domanda sia presentata direttamente al Giudice, questi chiede gli atti e il parere sul punto al PM. Tale parere non è vincolante ma il Giudice deve tenerne conto soprattutto se contrario.

Il Giudice, pervenuta la richiesta, può alternativamente respingerla e disporre la restituzione degli atti al PM oppure accoglierla fissando la somma da versare e un termine per il versamento stesso non superiore a dieci giorni, dandone avviso all'interessato (e al difensore).

Nel caso dell’art. 650 c.p. la somma da versare dovrà essere pari alla metà del massimo edittale dell'ammenda stabilita dalla norma in questione (dunque euro 103), oltre al pagamento delle spese del procedimento. Non è  rateizzabile.

L'estinzione del reato si perfeziona con il pagamento della somma stabilita dal Giudice nel termine indicato.

La domanda di oblazione non è comunque ammessa in caso di recidiva aggravata, abitualità nelle contravvenzioni o professionalità nel reato nonché quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, lo Studio è a Vostra disposizione.

Team Avv.ti Nappo - Corazzari - Vitali

PRIVACY: REPORT ANNUALE DEL GARANTE EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Dopo quasi 10 mesi dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo in materia di dati personali ed il 26 febbraio 2019 il Garante europeo per la protezione dei dati ha pubblicato il report relativo all'anno 2018, illustrando dati, statistiche, azioni, obiettivi e le attività in progetto per il 2019.

Di seguito il link che rimanda al report del Garante Europeo.


Lo Studio Legale Nappo, specializzato nell'assistenza alle società e ai liberi professionisti, anche per quanto concerne l'adeguamento alla nuova normativa privacy, è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

CANONE RAI: COME EVITARE DI PAGARLO

Finalmente è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva da compilare per evitare l'addebito del canone RAI sull'utenza dell'energia elettrica.
Naturalmente, per evitare l'addebito del canone, occorre non essere detentori di un apparecchio TV.

CHI PUO' PRESENTARE LA DICHIARAZIONE? 
La dichiarazione può essere presentata solo dai titolari di un'utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale o dall'erede, se l'udienza è intestata transitoriamente a un soggetto deceduto.

QUANDO SI PUO' PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI ESENZIONE?
L'invio è consentito solo ad alcune categorie di utenti. E precisamente, possono compilare ed inviare il modello per beneficiare dell'esenzione solo:
1. gli intestatari di utenze elettriche appartenenti a famiglie in cui nessuno dei componenti detiene apparecchi televisivi in nessuna delle abitazioni ad uso domestico possedute;
2. quando il canone è già versato da altro componente della famiglia inserito nel nucleo famigliare, anch'esso intestatario di utenza elettrica;
3. quando il proprio unico apparecchio è stato, a seguito di autodenuncia, suggellato al 31 dicembre 2015 (in questo caso naturalmente non si devono possedere altri apparecchi televisivi);
4. in caso di necessità di variazione di un modello già presentato in precedenza.
Ciò significa che si potrà chiedere l'esenzione sia per le seconde case (il canone si deve pagare al massimo una volta per nucleo familiare!) sia qualora nella prima casa non si posseggano apparecchi televisivi.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO
Il modello deve essere inviato in cartaceo entro il 30 aprile 2016, ed in modo telematico entro il 10 maggio 2016, ed avrà validità per l'intero anno solare 2016. Diversamente, invii successivi varranno solo per una esenzione parziale, ovvero per l'ultimo semestre del 2016.

COME DEVE ESSERE INOLTRATO IL MODELLO?
Il modello deve essere inoltrato, unitamente alla copia di un documento d'identità, esclusivamente con le modalità indicate dal sito dell'Agenzia delle Entrate, ovvero:

1. per il tramite di raccomandata all'indirizzo 

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI TORINO 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino

2. telematicamente previa iscrizione al sito Fisconline o Entratel

Per scaricare il modulo, Vi invito a cliccare sul seguente link modulo

Per essere guidato nella compilazione del modulo guarda il video su 

Per ascoltare il testo dell'articolo ascolta il podcast su

Per ulteriori chiarimenti, Vi sono le istruzioni predisposte dall'Agenzia delle Entrate che potete trovare qui istruzioni.

Qui sotto invece i link alle nostre risorse multimediali:



ATTENZIONE: la dichiarazione ha validità annuale, pertanto deve essere rinnovata ogni 12 mesi!

ATTENZIONE: trattandosi di autocertificazione, non rilasciate dichiarazioni mendaci!!!

Testo aggiornato del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52




Testo del decreto-legge 7 maggio 2012 , n. 52 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2012), coordinato con la legge di conversione 6 luglio 2012 n. 94 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica».

(GU n. 156 del 6-7-2012)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.








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Capo I
Norme organizzative



Art. 1


Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica

1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica, e' istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal Ministro delegato per il programma di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze o vice Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto puo' modificare la composizione del Comitato, ((sentite le Commissioni parlamentari competenti)). Il Comitato svolge attivita' di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese, razionalizzazione delle attivita' e dei servizi offerti, ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012.
((1-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo, sulla base della proposta del Comitato di cui al comma 1, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2012 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica coerente con la legge 4 marzo 2009, n. 15, nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, nonche' forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne la relativa efficacia. Il programma individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticita' nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. Al programma e' associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica.
1-ter. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al comma 1-bis.
1-quater. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato provvede a definire le modalita' di predisposizione del programma di cui al comma 1-bis e della relativa attuazione e, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, ne da' comunicazione al Parlamento, al fine dell'espressione del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
1-quinquies. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1-bis, nonche' per garantire l'uso efficiente delle risorse pubbliche, il Governo, avvalendosi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la collaborazione del Commissario di cui all'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da' inizio ad un ciclo di razionalizzazione della spesa pubblica mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini di una piu' efficiente allocazione delle relative risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione di bilancio, tale da renderle effettivamente utilizzabili da parte delle amministrazioni medesime.))

Art. 1 bis



Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, citta' metropolitane, province e regioni

1. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al presente decreto e per l'efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica, in particolare in campo sanitario, il Governo verifica prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, provvedendo all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 dicembre 2012, nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione dei medesimi decreti sui costi e i fabbisogni standard entro il primo quadrimestre del 2013.))

Art. 2



Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi

1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresi' la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicita' delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, puo' nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attivita' di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto((, nonche', senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attivita' di ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprieta' pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche)). Il Commissario collabora altresi' con il Ministro delegato per il programma di governo per l'attivita' di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni.
2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorita', anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonche' le societa' a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e ((le societa' non quotate controllate da soggetti pubblici nonche', limitatamente alla spesa sanitaria,)) le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. ((Alle societa' a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina del presente decreto si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi. Ciascuna amministrazione puo' individuare, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attivita' di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto; l'incarico e' svolto senza corresponsione di indennita' o compensi aggiuntivi.
2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in conformita' con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, valutano le iniziative volte a conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto.
3. (soppresso).))
4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma 2, il Commissario, nel rispetto ((dei principi)) di sussidiarieta', ((di differenziazione, di adeguatezza)) e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione interessata, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 3



Organizzazione e programma di lavoro

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del Commissario straordinario stabilisce: a) la durata, comunque non superiore ad un anno, dell'organo; b) l'indennita' del Commissario, comunque non superiore al trattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni e prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni e prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) gli uffici, il personale e i mezzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze dei quali il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Commissario presenta entro 15 giorni dalla nomina un programma di lavoro al Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni mensili del Commissario. ((Il programma di lavoro e le relazioni mensili di cui al presente comma sono trasmessi altresi' alle competenti Commissioni parlamentari.))

Art. 4



Relazione al Parlamento

((1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce ogni sei mesi alle Camere sull'attivita' di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto e invia altresi' al Parlamento una relazione semestrale sulla medesima attivita'. In fase di prima applicazione il Governo adempie agli obblighi di cui al presente comma entro il 31 luglio 2012.))
2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche alla Corte dei conti.

Art. 5



Poteri

1. Il Commissario ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario ha il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle societa' di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' di disporre che vengano svolte, nei confronti delle stesse, ispezioni ((e verifiche)) a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. ((Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario puo' altresi' richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.)) Le amministrazioni pubbliche e le societa' a totale partecipazione pubblica che svolgono compiti di centrale di committenza hanno l'obbligo di trasmettere i dati e i documenti richiesti, nonche', comunque, di fornire la piu' ampia collaborazione al Commissario.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, il Commissario ha il potere di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche. ((Il Commissario puo' altresi' emanare direttive generali nei riguardi delle societa' di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate all'ottimizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi alle quali gli organi di amministrazione delle stesse si attengono nell'esercizio della propria autonomia gestionale.))
3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri ((e al Presidente della Regione interessata)) le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e propone a tale fine i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi.
4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa e puo' pubblicare i pareri nei modi piu' congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.
5. Su ((motivata)) proposta del Commissario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da questi delegato ((o, per le Regioni, il Presidente della Regione interessata o, per le Regioni commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario, il commissario ad acta per le disposizioni in ambito sanitario, ovvero, per gli enti locali, il Presidente della Provincia interessata e il Sindaco del Comune interessato)) possono adottare le seguenti misure: a) sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi ((anche per motivate ragioni di opportunita')); b) introduzione di obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni finalizzati alla trasparenza ed all'effettivo esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione ((attribuite)) al Commissario ai sensi del comma 1.
6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, al Presidente della Corte dei conti, il quale, per quanto riguarda le regioni, li comunica alla competente sezione regionale di controllo della Corte medesima.
7. Il Commissario segnala alle amministrazioni ((e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,)) le misure di razionalizzazione della spesa, ((inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto,)) e fissa un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del termine il Consiglio dei Ministri puo' autorizzare, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, l'esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.
((7-bis. Il Commissario promuove lo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali di acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.))
8. Le amministrazioni provvedono all'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6



Requisiti di nomina

1. Il Commissario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' scelto tra persone((, anche estranee alla pubblica amministrazione,)) provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalita', di notorie esperienza e capacita'.

Capo II
Norme sostanziali



Art. 7


Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto

1. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali» sono soppresse e, dopo le parole: «utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.».
2. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101»

sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328».

3. Le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate dalla societa' Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonche' al mercato elettronico della pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

Art. 7 bis



Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi

1. All'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Qualora sulla base dell'attivita' di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le aziende sanitarie locali sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, senza che cio' comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le aziende sanitarie locali hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, in deroga all'articolo 1671 del codice civile.

Art. 8



Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi

1. Al fine di garantire la trasparenza degli appalti pubblici, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con modalita' che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura.
2. Ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica, nonché delle attivita' strumentali al Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A.

((nonché, per l'ambito territoriale di riferimento, alle Regioni e, per esse, alle centrali regionali di acquisto,)) i dati di cui al comma 1.

((2-bis. All'articolo 7, comma 8, alinea, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».))

Art. 9



Attività della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalita' ASP (Application Service Provider) delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle disposizioni del presente decreto.

Art. 10



((Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza e interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177))

((1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Tali pareri sono facoltativi per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi».
1-bis. L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, si interpreta nel senso che il contributo forfetario non e' dovuto nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti e per le quali sono stati chiesti a DigitPA i pareri di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.))

Art. 11



Mercato elettronico della pubblica amministrazione

1. All'articolo 11, comma 10-bis, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del ((regolamento))».

Art. 12



Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' premesso il seguente periodo: «La commissione((, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012,)) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.».
2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' premesso il seguente periodo: «La commissione((, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012,)) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti» ((e dopo le parole: «In una o piu' sedute riservate, la commissione» le parole: «, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice,» sono soppresse)).
((3. (soppresso).))

Art. 13



Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi

1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Art. 13 bis



Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche

1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, al primo periodo, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «nonche' gli enti del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; al secondo periodo, le parole da: «provvede la Ragioneria territoriale dello Stato» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e' nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina e' effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale»; b) al comma 3-ter, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi»; c) dopo il comma 3-ter, e' aggiunto il seguente: «3-quater. Esclusivamente per consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183».



2. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «nei confronti» sono inserite le seguenti: «dello Stato, degli enti pubblici nazionali,»; b) al secondo periodo, dopo le parole: «legge 28 gennaio 2009, n. 2,» sono inserite le seguenti: «o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto,»; c) al quarto periodo, le parole: «la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente debitore» e le parole: «della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ente debitore».

3. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, l'ultimo periodo e' soppresso;

b) al comma 1-ter, le parole da: «; le modalita' di certificazione» fino alla fine del comma sono soppresse.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le modalita' previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le certificazioni dei crediti rilasciate secondo le modalita' indicate dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche ai fini dell'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5. Il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.

Art. 13 ter



Utilizzo di erogazioni liberali nel caso di acquisti attraverso convenzioni-quadro e attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione

1. Le amministrazioni pubbliche, nel caso di acquisti di beni e di servizi attraverso convenzioni-quadro stipulate dalla societa' Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, o attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione previsto dall'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono utilizzare, al fine del pagamento del relativo corrispettivo, erogazioni liberali in denaro rese in loro favore per la realizzazione delle finalita' per le quali il citato acquisto e' effettuato. Le erogazioni liberali in denaro di cui al primo periodo possono essere rese in modo diretto in favore dell'amministrazione, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel caso delle amministrazioni statali ovvero all'entrata dei relativi bilanci autonomi nel caso delle amministrazioni pubbliche, oppure in modo indiretto, attraverso il pagamento totale o parziale delle fatture emesse dall'aggiudicatario per la prestazione resa nei confronti dell'amministrazione.
2. Le erogazioni liberali di cui al comma 1 e le relative accettazioni sono effettuate in forma semplificata attraverso il sistema informatico di negoziazione tramite il quale e' reso disponibile il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al medesimo comma 1, in deroga all'articolo 782 del codice civile.
3. Sul portale www.acquistinretepa.it sono indicate le istruzioni operative e le modalita' tecniche per l'attuazione dei commi 1 e 2.
4. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 sono trimestralmente riassegnate agli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate per essere destinate al pagamento del corrispettivo dell'acquisto di beni e servizi di cui al medesimo comma 1.))

Art. 14



Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115((, e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'affidamento della gestione dei servizi energetici di cui al presente comma deve avvenire con gara a evidenza pubblica, con le modalita' di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115)).

Art. 15



Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto, pari a euro 155 mila nell'anno 2012 e a euro 78 mila nell'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16



Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.