Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

COS'E' UN BREVETTO?

Il brevetto è un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito un diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, in un territorio e per un periodo ben determinato, e che consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l'invenzione senza autorizzazione.


Cosa si può brevettare?


Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove, che implicano un’attività inventiva, e che sono atte ad avere un’applicazione industriale.


Cosa non si può brevettare?


Non sono invece considerate invenzioni e, quindi non sono brevettabili:

• le scoperte e le teorie scientifiche,  i metodi matematici;

• i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale (sono però brevettabili prodotti, sostanze o macchinari per l’attuazione di tali metodi);

• i programmi per elaboratori (software);

• le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

      
IMPORTANTE

Per poter essere brevettabile, una invenzione deve possedere dei requisiti ben precisi e precisamente:

La novità: secondo l’art. 46 CPI (codice di procedura industriale) il pubblico non deve essere a conoscenza di questa innovazione. L’idea non deve quindi essere stata divulgata, presentata e sponsorizzata prima del deposito del brevetto, neanche per il tramite di un articolo di giornale!

L’attività inventiva: l’oggetto della domanda di brevetto non deve essere ovvio per un esperto del settore. 

L’industrialità: per soddisfare questo requisito l’invenzione deve essere fisicamente realizzabile dall’industria.

La liceità: non si possono brevettare oggetti che possano ledere il senso del buon costume, essere contrari all’ordine pubblico e alle leggi dello Stato.

Concedere in licenza una propria invenzione brevettata consente al titolare di mantenere la titolarità dei diritti e, contemporaneamente, permette a terzi il diritto di sfruttamento del titolo per un periodo di tempo predefinito, dietro versamento di un corrispettivo. Oggi più che mai, registrare un brevetto, potrebbe rappresentare una fonte di guadagno per il tramite della cessione della propria invenzione a chi possiede i fondi per realizzarla.

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