Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

COS'E' UN MARCHIO?

Definito all’art. 7 del codice della proprietà industriale, per marchio si intende qualunque segno, ma anche parole, disegni, lettere, cifre, forme, suoni, combinazioni di colore o particolari tonalità cromatiche, che sia unico e distintivo rispetto agli altri marchi concorrenti per prodotti o servizi.

Quali sono le caratteristiche principali di un marchio?

Per essere tutelato, un marchio deve avere un carattere distintivo, ovvero deve consentire l’individuazione del proprio prodotto fra tutti i prodotti dello stesso genere sul mercato, consentendo al pubblico la percezione che il marchio sia direttamente collegato al suo titolare, il quale ha su di esso un diritto di esclusiva.
Non deve inoltre possedere “segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi” (requisito della verità - art. 14, 1° comma, lett. b, c.p.i).
Un marchio, inoltre, deve essere nuovo e, pertanto, non deve essere identico, né somigliare, a marchi già registrati (art. 12, lett. d)
Ultimo requisito è la liceità: non possono infatti costituire un marchio i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; i segni idonei ad ingannare il pubblico ed i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi (art.14, 1).

Cosa comporta la mancanza dei requisiti?

Registrare un marchio privo dei requisiti, comporta la nullità del marchio stesso, oltre ad esporre ad azioni giurisdizionali vere e proprie.

Concedere in licenza il proprio marchio consente al titolare di mantenere la titolarità dei diritti e, contemporaneamente, permette ad altri il diritto di sfruttamento del titolo per un periodo di tempo predefinito, dietro versamento di un corrispettivo. Oggi più che mai, registrare, e cedere in licenza un marchio, potrebbe rappresentare una fonte di guadagno.

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