La legge n. 7 del 9 gennaio 1963 sancisce il divieto per il datore di lavoro di licenziare la lavoratrice per causa di matrimonio durante il periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni e fino ad un anno dopo il matrimonio stesso.
Ti interessa questo articolo? Iscriviti, è la cosa giusta da fare
In particolare in tale arco temporale vige la presunzione specifica di licenziamento a causa di matrimonio e la lavoratrice non è tenuta a provare alcunché per dimostrare le motivazioni che hanno determinato la cessazione del rapporto lavorativo. Diversamente, al di fuori di
questo periodo di presunzione vige il dovere in capo alla lavoratrice di provare che il suo
licenziamento è stato effettuato per causa di matrimonio.
Un particolarità: il divieto non vale per le lavoratrici che prestano servizio in ambito familiare o domestico.
Nessun commento:
Posta un commento