Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

IN CASO DI MATRIMONIO DA QUANDO DECORRE IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO?

La legge n. 7 del 9 gennaio 1963 sancisce il divieto per il datore di lavoro di licenziare la lavoratrice per causa di matrimonio durante il periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni e fino ad un anno dopo il matrimonio stesso.








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In particolare in tale arco temporale vige la presunzione specifica di licenziamento a causa di matrimonio e la lavoratrice non è tenuta a  provare alcunché per dimostrare le motivazioni che hanno determinato la cessazione del rapporto lavorativo. Diversamente, al di fuori di questo periodo di presunzione vige il dovere in capo alla lavoratrice di provare che il suo licenziamento è stato effettuato per causa di matrimonio.
Un particolarità: il divieto non vale per le lavoratrici che prestano servizio in ambito  familiare o domestico.

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