Tutti i contratti collettivi individuano casi e modalità con cui il datore di lavoro può licenziare il proprio dipendente per giusta causa, ovvero per “una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” (art. 2119 c.c.).
La giusta causa quindi consiste in un grave inadempimento del lavoratore che determina l’impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro: in sostanza viene meno il rapporto fiduciario che lega datore e lavoratore.
I comportamenti che determinano il licenziamento, purché commessi in ambito lavorativo, sono:
- assenze ingiustificate;
- insubordinazione, ingiurie, minacce o percosse;
- commissione di reati;
- rifiuto di trasferirsi o di mutare mansioni o essere adibito ad altre mansioni equivalenti;
- svolgimento di attività lavorativa durante la Cassa Integrazione.
Tuttavia anche taluni comportamenti commessi al di fuori dell’ambito lavorativo possono risultare idonei a far venir meno il rapporto fiduciario ed indurre il datore a ritenere il lavoratore non più idoneo alla prosecuzione del rapporto. Trattasi di fatti di enorme gravità che determinano il licenziamento in tronco, senza il diritto al preavviso né all’eventuale indennità di mancato preavviso.
La giusta causa quindi consiste in un grave inadempimento del lavoratore che determina l’impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro: in sostanza viene meno il rapporto fiduciario che lega datore e lavoratore.
I comportamenti che determinano il licenziamento, purché commessi in ambito lavorativo, sono:
- assenze ingiustificate;
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- commissione di reati;
- rifiuto di trasferirsi o di mutare mansioni o essere adibito ad altre mansioni equivalenti;
- svolgimento di attività lavorativa durante la Cassa Integrazione.
Tuttavia anche taluni comportamenti commessi al di fuori dell’ambito lavorativo possono risultare idonei a far venir meno il rapporto fiduciario ed indurre il datore a ritenere il lavoratore non più idoneo alla prosecuzione del rapporto. Trattasi di fatti di enorme gravità che determinano il licenziamento in tronco, senza il diritto al preavviso né all’eventuale indennità di mancato preavviso.
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