Nel momento in cui il giudice accerta l’illegittimità del licenziamento, individua la sanzione da applicare al datore di lavoro in base ad una serie di criteri che riguardano anche la dimensione dell’azienda datrice.
In particolare occorre distinguere tra tutela reale e tutela obbligatoria.TUTELA REALE
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La tutela reale si applica per gli imprenditori o le imprese che occupano nell‘unità produttiva oltre i 15 lavoratori dipendenti, compresi i part-time (ovvero oltre i 5 dipendenti in caso di svolgimento di attività agricola), ovvero che occupano oltre i 15 dipendenti nell‘ambito dello stesso comune anche se dislocati in più unità produttive, ovvero oltre i 60 lavoratori indipendentemente dalla loro collocazione.
La tutela reale prevede la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno subito. La legge attribuisce tuttavia al lavoratore la facoltà di rinunciare alla reintegrazione nel posto di lavoro, chiedendo in sostituzione un’indennità.
Non vengono contati, ai fini della determinazione del numero dei dipendenti, i lavoratori assunti con contratto a termine, gli apprendisti, il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea retta e collaterale.
TUTELA OBBLIGATORIA
Prevista per le aziende più piccole prevede sanzioni meno gravi: il giudice che riscontra l’illegittimità del licenziamento deve riassumere il lavoratore entro 3 giorni, ovvero corrispondere allo stesso una indennità che può variare dalle 2,5 alle 6 mensilità. Al datore di lavoro in pratica è data la facoltà di scegliere tra la riassunzione o il pagamento dell’indennità.
Tale forma di tutela si applica, oltre che per le aziende che non possiedono i requisiti previsti per la tutela reale, anche ai lavoratori dipendenti da enti pubblici in cui la stabilità non è garantita da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale; ed ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, d’istruzione ovvero di religione e di culto.
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