Il preavviso non è altro che l’avvertimento dato in anticipo al lavoratore del suo licenziamento.
Il datore di lavoro pertanto è sempre tenuto a dare il preavviso del licenziamento nel termine e nei modi indicati nel contratto, tranne che nei casi di licenziamento in tronco per giusta causa. In assenza del preavviso, quindi, il datore dovrà pagare una indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore durante il periodo di preavviso.
Una particolarità: il periodo di preavviso è utile ad acquisire tutti quei diritti che maturano durante il normale decorso del rapporto di lavoro e, se interviene una causa di sospensione del contratto di lavoro, anche il preavviso si interrompe, per poi riprendere a decorrere dalla cessazione della causa sospensiva.
Il datore di lavoro pertanto è sempre tenuto a dare il preavviso del licenziamento nel termine e nei modi indicati nel contratto, tranne che nei casi di licenziamento in tronco per giusta causa. In assenza del preavviso, quindi, il datore dovrà pagare una indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore durante il periodo di preavviso.
Una particolarità: il periodo di preavviso è utile ad acquisire tutti quei diritti che maturano durante il normale decorso del rapporto di lavoro e, se interviene una causa di sospensione del contratto di lavoro, anche il preavviso si interrompe, per poi riprendere a decorrere dalla cessazione della causa sospensiva.
Il periodo di ferie invece non può mai essere computato nel preavviso.
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