Il datore di lavoro non può recedere dal contratto in caso di malattia del lavoratore prima della decorrenza del periodo di comporto, ovvero del periodo durante il quale il lavoratore ha diritto
alla conservazione del posto di lavoro. Fatto salvo il licenziamento per giusta causa.
Ciò significa che superato il periodo di comporto, il licenziamento non è automatico, ma il datore può comunicare per iscritto la propria volontà di recedere dal rapporto stesso, osservando l’obbligo del preavviso.
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Ciò significa che superato il periodo di comporto, il licenziamento non è automatico, ma il datore può comunicare per iscritto la propria volontà di recedere dal rapporto stesso, osservando l’obbligo del preavviso.
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