Per essere valido, il licenziamento deve possedere la forma scritta (art. 2, co. 2, L . n.108/1990).
Ciò significa che il licenziamento comunicato verbalmente può essere contestato per vizio di forma (conviene quindi presentarsi ugualmente al lavoro!!).
Il datore inoltre non è obbligato a comunicare la motivazione del licenziamento contestualmente allo stesso. Per tale motivo:
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1. al lavoratore è riservata al facoltà di chiederla, entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento (ai fini probatori è meglio se la richiesta avviene per iscritto);
2. in caso di richiesta di motivazione il datore sarà obbligato a fornirla entro al massimo 7 giorni dalla richiesta stessa;
3. il datore dovrà esporre i motivi analiticamente onde consentire al lavoratore l’esercizio del diritto alla difesa.
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