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COMUNIONE LEGALE: A CHI SPETTA L'IMMOBILE NON COMODAMENTE DIVISIBILE?


“Nell'ipotesi di immobili non comodamente divisibili l'attribuzione dell'intero immobile in comproprietà ai coniugi, contitolari in regime patrimoniale di comunione legale dei beni della quota maggiore, non è in contrasto con il principio del favor divisionis 










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al quale è informato l'art. 720 c.c., tenuto conto della considerazione unitaria del diritto dei coniugi i quali - a stregua della disciplina prevista dall'art. 159 c.c. e ss., - non sono titolari di un diritto di quota di cui possano disporre - come avviene nella comunione ordinaria - ma sono solidalmente titolari di un diritto sui beni comuni di cui ciascuno dei coniugi può disporre senza il consenso dell'altro”.

Così si è espressa la Suprema Corte di Cassazione che, con l'ordinanza 25 ottobre 2011 n. 22082 si è pronunciata in merito alla compatibilità tra la comunione legale tra i coniugi e la non divisibilità di un immobile detenuto in proprietà con altri soggetti.

La Corte ha infatti ribadito che anche in presenza di contitolarità con dei terzi ciascun coniuge può disporre dell’intero bene comune con il consenso dell’altro, consenso che si porrebbe come negozio unilaterale autorizzativo volto a rimuovere un limite all’esercizio del potere dispositivo in capo all’altro coniuge.


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