Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

E' NECESSARIA L'UNANIMITA' PER APPROVARE E MODIFICARE LE TABELLE MILLESIMALI?

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 18477/2010, hanno finalmente risolto il trentennale dibatitto in ordine alla possibilità di modificare le tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale, come richiesto dall'art. 68 disp. att. c.c.








Ti interessa questo articolo? Iscriviti, è la cosa giusta da fare





 




















Prima di tale pronuncia, infatti, persisteva il dubbio che tali tabelle potessero avere natura di negozio di accertamento, anzichè di semplice atto di gestione delle cose comuni. L'iter argomentativo dei giudici è giunto alla conclusione che tali tabelle non rivestono natura di atto negoziale, in quanto non incidono sul diritto di proprietà esclusiva di ciascun condominio e non rappresentano fonte diretta dell'obbligo contributivo del singolo condomino, limitandosi ad accertare il valore delle singole unità immobiliari rispetto all'intero edificio ai soli fini della gestione delle spese condominiali.


Secondo la Corte, quindi, un atto allegato ad un altro atto, con il quale viene contestualmente formato, è sottoposto alla medesima disciplina, a meno che non sia espressamente previsto il contrario dal regolamento condominiale. Da ciò ne consegue che per l'approvazione delle tabelle millesimali è sufficiente il voto della maggioranza qualificata richiesta dall'art. 1136, co. 2, c.c.


Fonte: Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 18477 del 6 luglio-9 agosto 2010

Nessun commento:

Posta un commento