Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 18477/2010, hanno finalmente risolto il trentennale dibatitto in ordine alla possibilità di modificare le tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale, come richiesto dall'art. 68 disp. att. c.c.
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Prima di tale pronuncia, infatti, persisteva il dubbio che tali tabelle potessero avere natura di negozio di accertamento, anzichè di semplice atto di gestione delle cose comuni. L'iter argomentativo dei giudici è giunto alla conclusione che tali tabelle non rivestono natura di atto negoziale, in quanto non incidono sul diritto di proprietà esclusiva di ciascun condominio e non rappresentano fonte diretta dell'obbligo contributivo del singolo condomino, limitandosi ad accertare il valore delle singole unità immobiliari rispetto all'intero edificio ai soli fini della gestione delle spese condominiali.
Secondo la Corte, quindi, un atto allegato ad un altro atto, con il quale viene contestualmente formato, è sottoposto alla medesima disciplina, a meno che non sia espressamente previsto il contrario dal regolamento condominiale. Da ciò ne consegue che per l'approvazione delle tabelle millesimali è sufficiente il voto della maggioranza qualificata richiesta dall'art. 1136, co. 2, c.c.
Fonte: Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 18477 del 6 luglio-9 agosto 2010
Secondo la Corte, quindi, un atto allegato ad un altro atto, con il quale viene contestualmente formato, è sottoposto alla medesima disciplina, a meno che non sia espressamente previsto il contrario dal regolamento condominiale. Da ciò ne consegue che per l'approvazione delle tabelle millesimali è sufficiente il voto della maggioranza qualificata richiesta dall'art. 1136, co. 2, c.c.
Fonte: Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 18477 del 6 luglio-9 agosto 2010
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