Quando si parla di protesto si intende un atto formale effettuato da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale) con cui si attesta l'avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno al debitore (il protestato appunto) ed il suo rifiuto di pagare o di accettare il titolo.
Per tale motivo il protesto viene immediatamente iscritto nella Centrale Allarmi Interbancaria, che consiste in un archivio informatizzato in cui sono registrati i nomi di tutti quelli che hanno emesso assegni senza provvista.
E così, nel caso in cui l'assegno bancario dovesse risultare privo di fondi nel momento in cui viene presentato alla banca per il pagamento, questa sarà tenuta a inviare al cliente (ovvero al soggetto emittente) un "preavviso di revoca" con il quale lo avvertirà che, in difetto di pagamento entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’assegno, dovrà iscriverlo nella CAI. Scaduti i 60 giorni il cliente sarà tenuto a restituire subito tutti i libretti di assegni che gli ha rilasciato la banca.
Per tale motivo il protesto viene immediatamente iscritto nella Centrale Allarmi Interbancaria, che consiste in un archivio informatizzato in cui sono registrati i nomi di tutti quelli che hanno emesso assegni senza provvista.
E così, nel caso in cui l'assegno bancario dovesse risultare privo di fondi nel momento in cui viene presentato alla banca per il pagamento, questa sarà tenuta a inviare al cliente (ovvero al soggetto emittente) un "preavviso di revoca" con il quale lo avvertirà che, in difetto di pagamento entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’assegno, dovrà iscriverlo nella CAI. Scaduti i 60 giorni il cliente sarà tenuto a restituire subito tutti i libretti di assegni che gli ha rilasciato la banca.
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