La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
Questo il testo del comunicato dell'Ufficio Stampa della Corte.
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La mediazione civile e commerciale, che puntava alla ricerca di un accordo amichevole o a una proposta per la soluzione di una controversia con lo scopo di alleggerire il sistema giudiziario, non è più obbligatoria.
Infatti la Corte non ha ritenuto illegittimo l'intero D.Lgs. 28/2010 ma solo la parte relativa all'obbligatorietà della media conciliazione.
La sentenza della Corte Costituzionale permette ora alle parti di ricorrere a tale procedura in modo facoltativo, andando però di fatto a snaturare le finalità per la quale era stata istituita e facendo venir meno le regole che erano alla base di tale istituto.
Fonti: www.solmap.it/
www.altalex.it
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