Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

E SE UN PEDONE MI ATTRAVERSA LA STRADA?

Che dire, non si è mai troppo prudenti alla guida!!



La Cassazione ha infatti stabilito di recente che quando ci si mette alla guida di un autoveicolo è necessario prestare la massima attenzione e prevedere non solo le trasgressioni degli altri veicoli in strada, ma anche quelle dei pedoni.








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La Suprema Corte infatti ha stabilito che non è sufficiente guidare con prudenza. L'automobilista può essere considerato esente da responsabilità, in caso di investimento di pedone, solo se dimostra il comportamento colposo del pedone, e purchè la condotta del pedone stesso configuri una vera e propria causa eccezionale, non prevista ne' prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento.



In pratica l'automobilista può essere esentato da responsabilità, secondo la Corte, solo se dimostra di essersi trovato per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilita' di 'avvistare' il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile.



Pertanto, l'automobilista che investe un pedone poco prudente è meno responsabile. Secondo la Suprema Corte, quindi, nella ricostruzione della dinamica del fatto dannoso è indispensabile ponderare, ai fini del riparto delle rispettive responsabilità, ai sensi di cui agli artt. 2054 e 1227 c.c., sia la condotta "imprudente" del pedone, sia quella del conducente.



Fonte: Cassazione, sentenza del 24 novembre 2009 n. 24689

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