La legge 120/2010 art. 42 ha introdotto una importante novità in tema di sospensione della patente, prevedendo il c.d. "permesso di guida temporaneo", da rilasciarsi in determinate fasce orarie e per non più di tre ore al giorno.
Non tutti possono però beneficiarne, occorrendo comprovate ragioni documentate: sono tali ad esempio l'impossibilità o l'eccessiva gravosità a raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o non propri. Ma non solo. Anche il genitore di minore con handicap grave o colui che assiste una persona con handicap grave parente o affine entro il terzo grado e convivente può richiedere la concessione del permesso di guida temporaneo.
La domanda per ottenere il permesso di guida temporaneo deve essere inoltrata al Prefetto competente entro e non oltre 5 giorni dal ritiro della patente.
Tuttavia, se dall'infrazione che ha determinato il ritiro della patente è derivato un incidente o se l'infrazione ha rilevanza penale, il permesso non potrà essere accordato.
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