Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

Suprema Corte di Cassazione - Sezione Terza - Sentenza 24 novembre 2009, n. 24689

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 24 novembre 2009, n. 24689
Motivi della decisio
ne

Il ricorso principale dell'assicuratrice X merita accoglimento per il settimo ed ottavo motivo essendo infondati gli altri; va dichiarato inammissibile il ricorso delle Y, per le seguenti considerazioni.


Precede l'esame del ricorso inammissibile.


Il ricorso delle Y spa, già X, aderisce al settimo motivo del ricorso principale, sostenendo il concorso di colpa del pedone, per l'imprudente attraversamento della sede stradale dovendo dare la precedenza ai veicoli.
Il ricorso è inammissibile non contenendo la esposizione sommaria dei fatti di causa;nè la specifica indicazione del denunciato error in iudicano. (Cfr. art. 366 c.p.p., nn. 3 e 4 e Cass. 28 novembre 2003 n. 12842 e 24 febbraio 2004 n. 4612).












Ti interessa questa sentenza? Iscriviti, è la cosa giusta da fare





 




















L'adesione per relationem ad altra impugnazione non consente di colmare la incompletezza delle censure date.
Segue l'esame del ricorso della X.
Secondo l'ordine logico precede l'osarne dei motivi non meritevoli di accoglimento, che vengono interpretati e riassunti come segue:


A. motivi infondati o inammissibili.
Nel PRIMO motivo si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione in punto di accertamento della responsabilità dello A., conducente del furgone, e secondo investitore del pedone, che ricevette lo schiacciamento del cranio. Nel motivo si censura l'accertamento tecnico della dinamica, in relazione ai rilievi medico legali sulle lesioni.
Nel SECONDO motivo si deduce ancora l'error in iudicando ed il vizio della motivazione sempre in relazione alla dinamica con riferimento alla condotta della prima vettura pirata individuata in una Renault 19 con frontalino basso.
Si fa notare che le lesioni non interessano nè il bacino nè le gambe del pedone.
NEL terzo motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in punto di tracce di materiale biologico lunga oltre 34 metri, come dimostrazione del trascinamento del pedone per lungo tratto con progressione di danni;
Nel QUARTO motivo si denuncia l'error in iudicando ed il vizio della motivazione con riguardo alla presenza sul paraurti del furgone di materiale ematico; da tale prova si deduce la constatazione che il capo si era già rotto.
Nel QUINTO motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione, nel punto in cui si contesta che il pedone dopo il primo incidente si trovasse in posizione seduta sul suolo, venendo poi travolto dal furgone.
Nel SESTO MOTIVO si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in punto di determinazione della velocità elevata del furgone.
Nel NONO MOTIVO si deduce error in iudicando e in procedendo in relazione alla mancata liquidazione del danno morale agli eredi del pedone, per la violazione della specificità dei motivi di appello.


In senso contrario si osserva:
che i primi sei motivi investono una ricostruzione fattuale analiticamente e congruamente compiuta dai giudici dell'appello (ff. 12 a 25 del ricorso), che hanno espresso esaurientemente l'iter logico che li ha condotti a ritenere il concorso di colpa dei due conducenti, del veicolo pirata e di quello sopravveniente.
La tecnica delle censure richiamate per quanto analitica in ordine a singoli elementi di valutazione, non è tale da accordare alle censure un carattere di decisività in ordine alla rottura del nesso causale o concausale nella produzione del fatto dannoso della lesione mortale; e dunque il fatto nella sua complessa dinamica appare correttamente accertato in relazione alle condotte imprudenti e imperite dei due conducenti.
Inammissibile il nono motivo, che risulta nuovo rispetto alle conclusioni svolte in appello e riprodotte nella epigrafe della sentenza impugnata.


B. ESAME dei motivi meritevoli di accoglimento. (Settimo ed ottavo motivo).
Nel settimo motivo si denuncia l'error in iudicando in punto di concorso di colpa e di vizio della motivazione in ordine alla valutazione della condotta colposa del pedone, il quale, per raggiungere il proprio furgone parcheggiato sulla mezzeria opposta, doveva scavalcare il guard rail centrale ed avventurarsi al buio su una strada a scorrimento rapido ed alta frequenza di traffico; nell'ottavo motivo si denuncia ancora l'error in procedendo e la omessa pronuncia in relazione all'obbligo di procedere alla determinazione del grado di colpa del pedone, dovendosi applicare l'art. 1227 cod. civ..
I motivi, in esame congiunto, per la intrinseca connessione, sono fondati in relazione alla contraddittoria motivazione della Corte di appello (ff. 24), là dove accerta la condotta imprudente del pedone e poi, irragionevolmente, esclude che tale improvviso e imprevedibile attraversamento, fosse una causa o concausa determinante dei due successivi investimenti con esito mortale.
Il principio di diritto che i giudici del riesame dovranno considerare è dunque il seguente: - “il pedone che attraversa in ora notturna una strada a quattro corsie con scorrimento rapido, scavalcando il guard rail, concorre a porre in essere una situazione di pericolo, ponendo i veicoli sopravvenienti in condizioni di difficoltà e di emergenza, ove, avvistandolo, non possano poi porre in essere adeguate manovre per evitare o ridurre l'impatto. Pertanto nella ricostruzione della dinamica del fatto dannoso tutte le causa imputabili alle condotte imprudenti (del pedone) e inesperte o negligenti (dei conducenti) debbono essere ponderate, ai fini del riparto delle rispettive responsabilità, ai sensi degli artt. 2054 e 1227 cod. civ., in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul teatro dell'investimento”.


In relazione ai motivi accolti il giudice del riesame si atterrà al principio di diritto come sopra indicato per la esatta indicazione del concorso delle colpe nella produzione dell'evento dannoso e provvederà anche in ordine al riparto delle spese di questo giudizio di cassazione.


P.Q.M.


Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso X limitatamente al settimo ed ottavo motivo; rigetta gli altri motivi di detto ricorso; dichiara inammissibile il ricorso Y; cassa in relazione e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2009.

Nessun commento:

Posta un commento