CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Sentenza del 14 luglio 2011 n. 15443
Motivi della decizione
Motivi della decizione
1.1- Con il secondo motivo deducono violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per contraddittorietà di motivazione circa il rigetto del motivo di appello con il quale si chiedeva riconoscersi la proprietà comune condominiale del vano sottoscala oggetto della locazione e la conseguente nullità del contratto.
1.2- Con il terzo motivo lamentano: “Violazione dell’ art. 360 n. 5 c.p.c. per difetto, erroneità e contraddittorietà di motivazione circa il rigetto del secondo motivo di appello con il quale si chiedeva la rideterminazione del canone locativo e la condanna della locataria alla restituzione delle somme maggiori corrisposte”.
A norma dell’ art. 1117 le scale, i pianerottoli, le aree sono parti comuni dell’ edificio si che la P. non poteva chiudere una superficie di pianerottolo sottostante le scale condominiali e utilizzarla in via esclusiva o locarla a terzi.
Il motivo è infondato.
Per principio maggioritario di questa Corte il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente e, a maggiore ragione deve considerarsi valido e vincolante anche il contratto stipulato tra chi, acquistato il possesso (o la detenzione) abbia conservato tale possesso non opponendosi il proprietario (Cass. 4764/2005, 8411/2006, 9493/2007).
A questo principio si è attenuta la Corte di merito e perciò le doglianze sono infondate.
2.- Con il quarto motivo deducono:” Violazione dell’ art. 132 e 133 c.p.c. nullità della sentenza.
2.1- con il quinto motivo lamentano:” Violazione del diritto di difesa ai sensi dell’ art. 24 della Costituzione perché la sentenza impugnata è priva della parte motiva.
Le censure sono superate dalla ricezione della sentenza impugnata nella sua integralità a seguito della richiesta di questa Corte alla cancelleria della Corte di merito, come comunicato alle parti con ordinanza loro notificata il 5 ottobre 2010, mentre 1′ avviso di udienza è stato notificato il 15 novembre 2010.
Concludendo il ricorso va respinto e i ricorrenti condannati a pagare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di cassazione che liquida in E 1.300 di cui E 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2011
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